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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41862/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto GALEAZZI Marco colpevole del reato di tentato furto in concorso di una bicicletta e lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Ricorre il GALEAZZI lamentando vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e alla mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, in relazione alla esclusione della causa di non punibilità con particolare riferimento ai profili soggettivi del reo e alla ricorrenza di plurimi precedenti penali.

Del tutto correttamente è stata esclusa la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente trattandosi di beneficio correttamente escluso sulla base di valutazione discrezionale logicamente fondata sul numero e sulla consistenza dei precedenti penali.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto GALEAZZI Marco colpevole del reato di tentato furto in concorso di una bicicletta e lo aveva condannato alla pena di mesi due giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Ricorre il GALEAZZI lamentando vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e alla mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, in relazione alla esclusione della causa di non punibilità con particolare riferimento ai profili soggettivi del reo e alla ricorrenza di plurimi precedenti penali. Del tutto correttamente è stata esclusa la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente trattandosi di beneficio correttamente escluso sulla base di valutazione discrezionale logicamente fondata sul numero e sulla consistenza dei precedenti penali. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41862/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris