CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA pti7?------12.LOCuíblZ14 2-02 Z sul ricorso iscritto al n. 24171/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro B.P. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresen- tante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo in Roma, ViaMolula) ; - con troricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NETTI. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Vene- to, n.339/31/2014 depositata il 19 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto veniva parzialmente accolto l'appello proposto dalla società B.P. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenza nn. 102, 103 e 104/4/2012 emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]- ciale di Vicenza di riunione e accoglimento parziale dei ricorsi presen- tati dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento con cui era stato accertato un maggiore ricavo e un maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini delle II.DD., IVA e accessori per gli anni di imposta 2005-2006-2007, oltre che del reddito di partecipazione nei confronti dei soci. 2. In particolare, il giudice di prime cure confermava l'accertamento nei confronti della società limitatamente all'IVA, annullando le restan- ti riprese, anche nei confronti dei soci, con riduzione delle sanzioni in applicazione dell'istituto della continuazione in relazione alla varie an- nualità. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, in parziale riforma di tale decisione, an- nullava completamente gli avvisi di accertamento nei confronti della società. 3. L'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione per tre motivi, cui replica la società con controricorso. I soci non hanno svolto difese. Da ultimo, la controricorrente ha depositato memoria chiedendo la decla- ratoria dì estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata. Considerato che: 4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale la so- cietà contribuente ha reso noto di aver integralmente versato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e della quietanza di pagamento, ai fini della definizione agevolata di cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in I. n.225 del 2016. 5. L'Agenzia non ha preso posizione su tale fatto sopravvenuto, po- tenzialmente idoneo a determinare la definizione dell'intera lite, e va tenuto conto del fatto che la posizione dei soci riguarda l'IRPEF impu- tata loro per trasparenza proprio in ragione delle quote di partecipa- zione della società. 6. Ritenuto pertanto opportuno provocare l'interlocuzione con l'Agen- zia sul fatto sopravvenuto summenzionato, la controversia va rinviata a nuovo ruolo a tal fine. P.Q.M. la Corte: rinvia a nuovo ruolo per interlocuzione sul condono da parte dell'Agenzia affinché prenda posizione sulla nota della società contri- buente da ultimo depositata. C