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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08751/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 59, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]'ARA, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 830/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 830/2021, che ha rigettato il gravame della ricorrente, confermando la decisione di primo grado.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 316/2018, aveva accolto la domanda delle attrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:qualificato il contratto di vendita di un immobile sito in Vernazza quale vendita di aliud pro alio, a causa dell’assenza del certificato di agibilità dell’immobile, aveva pronunciato la risoluzione del contratto, condannando la ricorrente e gli altri due convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire il prezzo e a risarcire il danno.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 1497 e 1453 c.c.: il giudice d’appello ha posto in essere una “distorta” applicazione dell’art. 1497 c.c., "sul presupposto di discutibili argomentazioni, che non trovano uniforme giurisprudenza sul punto, sì da legittimare un riesame della fattispecie”.

La censura non può essere accolta.

La Corte d’appello, consapevole dell’orientamento di legittimità per cui la mancata consegna del certificato di agibilità o la sua assenza al momento del trasferimento di proprietà non comportano automaticamente la risoluzione del contratto e non configurano di per sé una vendita aliud pro alio (cfr. tra le varie, Cass. n. 17123/2020), ha ritenuto – con motivato accertamento in fatto – che, stante la conformazione del bene, “l’agibilità non poteva essere ottenuta semplicemente presentando le pratiche del caso, ma sarebbero stati necessari lavori di adeguamento, soggetti ad autorizzazioni edilizie che non si può avere certezza che sarebbero state concesse”.

La censura si sostanzia pertanto in una critica all’iter motivazionale seguito dalla Corte e all’apprezzamento da questa dato alle risultanze probatorie (cfr. in particolare le pp. 11- 13 del ricorso), come riconosce la stessa ricorrente in memoria, seppure ribadisce che il motivo denuncia la disapplicazione degli artt. 1497 e 1453 c.c.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex ar t. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 59, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]'ARA, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 830/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 830/2021, che ha rigettato il gravame della ricorrente, confermando la decisione di primo grado. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 316/2018, aveva accolto la domanda delle attrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:qualificato il contratto di vendita di un immobile sito in Vernazza quale vendita di aliud pro alio, a causa dell’assenza del certificato di agibilità dell’immobile, aveva pronunciato la risoluzione del contratto, condannando la ricorrente e gli altri due convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire il prezzo e a risarcire il danno. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 1497 e 1453 c.c.: il giudice d’appello ha posto in essere una “distorta” applicazione dell’art. 1497 c.c., "sul presupposto di discutibili argomentazioni, che non trovano uniforme giurisprudenza sul punto, sì da legittimare un riesame della fattispecie”. La censura non può essere accolta. La Corte d’appello, consapevole dell’orientamento di legittimità per cui la mancata consegna del certificato di agibilità o la sua assenza al momento del trasferimento di proprietà non comportano automaticamente la risoluzione del contratto e non configurano di per sé una vendita aliud pro alio (cfr. tra le varie, Cass. n. 17123/2020), ha ritenuto – con motivato accertamento in fatto – che, stante la conformazione del bene, “l’agibilità non poteva essere ottenuta semplicemente presentando le pratiche del caso, ma sarebbero stati necessari lavori di adeguamento, soggetti ad autorizzazioni edilizie che non si può avere certezza che sarebbero state concesse”. La censura si sostanzia pertanto in una critica all’iter motivazionale seguito dalla Corte e all’apprezzamento da questa dato alle risultanze probatorie (cfr. in particolare le pp. 11- 13 del ricorso), come riconosce la stessa ricorrente in memoria, seppure ribadisce che il motivo denuncia la disapplicazione degli artt. 1497 e 1453 c.c. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex ar t. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos
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