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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 15057/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 422/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4509/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1947; avverso la sentenza del 24 settembre 2024 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, ha dichiarato non doversi procedere - per mancanza di querela - in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1 n. 7, cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA] per l’impossessamento di fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15057/2025 Roma, lì, 15/04/2025

2. Il ricorso è proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia e si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 120 cod. pen., in relazione agli artt. 624, ultimo comma, e 625 n. 7 cod. pen., nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato come l’aggravante di cui al n. 7 del primo comma dell’art. 625 cod. pen., per l’ipotesi della destinazione a pubblica utilità, fosse contestata in fatto, stante l’esplicito riferimento all’essere la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.

3. Il 13 marzo 2025, la difesa dell’imputato ha presentato una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Va premesso che l'unica delle tre differenti circostanze aggravanti, esplicitamente ricollegata per esteso dall'imputazione alla sua rubrica, evocante il riferimento normativo di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen., è quella dell'esposizione a pubblica fede e nessuna modifica dell’imputazione è stata mai richiesta nel corso del processo.

Cosicché, la contestazione (in fatto) dell’aggravante invocata dal Procuratore ricorrente (l’essersi impossessati di una res destinata a pubblica utilità) dovrebbe desumersi, per come prospettato, dal riferimento all’appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato.

In linea di principio, la “contestazione in fatto” di una circostanza aggravante consiste nella formulazione non espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, che riporti, tuttavia, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez.

U. n. 24906, del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).

Una esigenza, quella informativa, che trova il suo riferimento non solo dalle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con la quale deve essere effettuata la contestazione, ma anche e soprattutto nei principi convenzionali (art. 6, par. 3, lett. a, CEDU) in materia di diritti fondamentali, qual è, per l’appunto, quello inerente alla difesa dell’imputato nel processo.

Indicata l’esigenza da assolvere, l’idoneità della formulazione letterale del capo d’imputazione a soddisfare tale interesse, non può essere valutata in astratto, ma deve tener conto delle “particolari connotazioni” con le quali l’aggravante è stata costruita nelle norme che la prevedono.

In funzione di queste particolari connotazioni va individuato, di volta in volta, il “livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell’imputato".

Cosicché, se la fattispecie integratrice della circostanza aggravante è, per così dire “autoevidente”, in quanto si struttura in semplici comportamenti descritti nella loro materialità (attraverso l’indicazione di mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive) l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare, nell'imputazione, la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato.

Ove, invece, la previsione normativa includa (anche) componenti valutative, la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imputazione impone che i risultati di questa valutazione (operata dal pubblico ministero con la formulazione del capo d’imputazione) debbano essere esplicitati, attraverso la loro chiara indicazione nella formulazione dell’imputazione.

Esplicitazione che, tuttavia, non necessita di forme determinate, necessariamente ripetitive della formulazione normativa: ciò che rileva è che la componente valutativa che caratterizza la fattispecie aggravata sia portata a conoscenza dell’imputato; risultato che ben può essere raggiunto utilizzando perifrasi o “espressioni evocative” che, descrivendo il dato fattuale sul quale si struttura la fattispecie aggravata, appaiono idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioè effettuata mediante l'indicazione dell’articolo di legge o del comma in cui è menzionata l’aggravante).

Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene che la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblica utilità contenga elementi valutativi, in quanto richiede un apprezzamento, da parte dell’interprete, in ordine alla effettiva destinazione di quel bene al soddisfacimento di un interesse pubblico, evenienza necessariamente condizionata dallo specifico contesto all’interno del quale il bene stesso è inserito.

Va doverosamente premesso che l’utilità non è una proprietà intrinseca del bene, ma un carattere conferito allo stesso in ragione dei bisogni e degli interessi che, di volta in volta, si intendono soddisfare.

Interessi che, se riconducibili alla generalità dei consociati, qualificano tale carattere in termini, appunto, di pubblica utilità.

Ciò considerato, i beni pubblici sono, indiscutibilmente, beni di pubblica utilità, in quanto idonei a soddisfare un interesse pubblico e, sotto tale profilo, si inseriscono all’interno della più ampia categoria dei beni di interesse pubblico, in relazione ai quali l’art. 1 del R.D. n. 2440/1923, che ne specifica la natura, precisa che i primi appartengono esclusivamente allo Stato o agli enti pubblici, mentre i secondi possono appartenere anche a soggetti privati.

Anche se l’ordinamento si limita ad individuare categorie di beni sulla base di caratteristiche comuni, quali la finalità pubblica e le limitazioni alla disponibilità, all’uso e alla tutela, senza fornire una esplicita definizione di beni pubblici, in linea di principio, non può dubitarsi che l’ambiente (all’interno del quale l’avifauna deve, all’evidenza, essere inserita) costituisca in sé un bene pubblico, idoneo alla soddisfazione di un interesse pubblico: costituisce un bene giuridico unitario, di valore costituzionale primario, fondante, nell’evoluzione della giurisprudenza convenzionale, i principi di “precauzione” e di “integrazione”, inserito (art. 9 Cost.) tra i principi fondamentali del nostro ordinamento e tutelato, in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale previsti dall’art. 2 Cost., anche nell'interesse delle future generazioni.

Ciò considerato, tuttavia, ciò che rileva ai fini del perfezionamento della fattispecie aggravata non è l’astratta idoneità del bene-ambiente a soddisfare un interesse collettivo (dato pacifico, del quale ne sono chiara testimonianza i plurimi interventi normativi, primari e secondari, volti a disciplinare la gestione di tale bene), ma la sua concreta destinazione; destinazione che non può ritenersi connotazione ontologica del bene, ma il frutto di un’attività ulteriore, attraverso la quale, al bene (astrattamente suscettibile di soddisfare un interesse collettivo), viene impressa concretamente tale destinazione.

L’aggravante, infatti, ha per oggetto non le cose di pubblica utilità (che, per come si è detto, possono appartenere anche a privati), ma solo quelle “destinate” a pubblica utilità (o come recitava ancor più chiaramente il codice del 1889 “ad uso di pubblica utilità”), poste nella effettiva ed attuale pubblica fruizione della cosa sottratta.

Se, quindi, ciò che rileva è l’apprezzamento della concreta destinazione del bene all’effettivo soddisfacimento di un interesse collettivo, la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone di dar conto di quel dato dal quale poter chiaramente evincere la concreta destinazione del bene, rendendo manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene concretamente destinato all’utilità dell’intera collettività.

Dato che, per come si è detto, non emerge inequivocamente dall’indicazione della mera titolarità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Così deciso il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 422/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4509/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1947; avverso la sentenza del 24 settembre 2024 del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, ha dichiarato non doversi procedere - per mancanza di querela - in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1 n. 7, cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA] per l’impossessamento di fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15057/2025 Roma, lì, 15/04/2025 2. Il ricorso è proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia e si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 120 cod. pen., in relazione agli artt. 624, ultimo comma, e 625 n. 7 cod. pen., nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato come l’aggravante di cui al n. 7 del primo comma dell’art. 625 cod. pen., per l’ipotesi della destinazione a pubblica utilità, fosse contestata in fatto, stante l’esplicito riferimento all’essere la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. 3. Il 13 marzo 2025, la difesa dell’imputato ha presentato una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Va premesso che l'unica delle tre differenti circostanze aggravanti, esplicitamente ricollegata per esteso dall'imputazione alla sua rubrica, evocante il riferimento normativo di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen., è quella dell'esposizione a pubblica fede e nessuna modifica dell’imputazione è stata mai richiesta nel corso del processo. Cosicché, la contestazione (in fatto) dell’aggravante invocata dal Procuratore ricorrente (l’essersi impossessati di una res destinata a pubblica utilità) dovrebbe desumersi, per come prospettato, dal riferimento all’appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato. In linea di principio, la “contestazione in fatto” di una circostanza aggravante consiste nella formulazione non espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, che riporti, tuttavia, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U. n. 24906, del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Una esigenza, quella informativa, che trova il suo riferimento non solo dalle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con la quale deve essere effettuata la contestazione, ma anche e soprattutto nei principi convenzionali (art. 6, par. 3, lett. a, CEDU) in materia di diritti fondamentali, qual è, per l’appunto, quello inerente alla difesa dell’imputato nel processo. Indicata l’esigenza da assolvere, l’idoneità della formulazione letterale del capo d’imputazione a soddisfare tale interesse, non può essere valutata in astratto, ma deve tener conto delle “particolari connotazioni” con le quali l’aggravante è stata costruita nelle norme che la prevedono. In funzione di queste particolari connotazioni va individuato, di volta in volta, il “livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell’imputato". Cosicché, se la fattispecie integratrice della circostanza aggravante è, per così dire “autoevidente”, in quanto si struttura in semplici comportamenti descritti nella loro materialità (attraverso l’indicazione di mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive) l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare, nell'imputazione, la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato. Ove, invece, la previsione normativa includa (anche) componenti valutative, la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell’imputazione impone che i risultati di questa valutazione (operata dal pubblico ministero con la formulazione del capo d’imputazione) debbano essere esplicitati, attraverso la loro chiara indicazione nella formulazione dell’imputazione. Esplicitazione che, tuttavia, non necessita di forme determinate, necessariamente ripetitive della formulazione normativa: ciò che rileva è che la componente valutativa che caratterizza la fattispecie aggravata sia portata a conoscenza dell’imputato; risultato che ben può essere raggiunto utilizzando perifrasi o “espressioni evocative” che, descrivendo il dato fattuale sul quale si struttura la fattispecie aggravata, appaiono idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioè effettuata mediante l'indicazione dell’articolo di legge o del comma in cui è menzionata l’aggravante). Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene che la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblica utilità contenga elementi valutativi, in quanto richiede un apprezzamento, da parte dell’interprete, in ordine alla effettiva destinazione di quel bene al soddisfacimento di un interesse pubblico, evenienza necessariamente condizionata dallo specifico contesto all’interno del quale il bene stesso è inserito. Va doverosamente premesso che l’utilità non è una proprietà intrinseca del bene, ma un carattere conferito allo stesso in ragione dei bisogni e degli interessi che, di volta in volta, si intendono soddisfare. Interessi che, se riconducibili alla generalità dei consociati, qualificano tale carattere in termini, appunto, di pubblica utilità. Ciò considerato, i beni pubblici sono, indiscutibilmente, beni di pubblica utilità, in quanto idonei a soddisfare un interesse pubblico e, sotto tale profilo, si inseriscono all’interno della più ampia categoria dei beni di interesse pubblico, in relazione ai quali l’art. 1 del R.D. n. 2440/1923, che ne specifica la natura, precisa che i primi appartengono esclusivamente allo Stato o agli enti pubblici, mentre i secondi possono appartenere anche a soggetti privati. Anche se l’ordinamento si limita ad individuare categorie di beni sulla base di caratteristiche comuni, quali la finalità pubblica e le limitazioni alla disponibilità, all’uso e alla tutela, senza fornire una esplicita definizione di beni pubblici, in linea di principio, non può dubitarsi che l’ambiente (all’interno del quale l’avifauna deve, all’evidenza, essere inserita) costituisca in sé un bene pubblico, idoneo alla soddisfazione di un interesse pubblico: costituisce un bene giuridico unitario, di valore costituzionale primario, fondante, nell’evoluzione della giurisprudenza convenzionale, i principi di “precauzione” e di “integrazione”, inserito (art. 9 Cost.) tra i principi fondamentali del nostro ordinamento e tutelato, in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale previsti dall’art. 2 Cost., anche nell'interesse delle future generazioni. Ciò considerato, tuttavia, ciò che rileva ai fini del perfezionamento della fattispecie aggravata non è l’astratta idoneità del bene-ambiente a soddisfare un interesse collettivo (dato pacifico, del quale ne sono chiara testimonianza i plurimi interventi normativi, primari e secondari, volti a disciplinare la gestione di tale bene), ma la sua concreta destinazione; destinazione che non può ritenersi connotazione ontologica del bene, ma il frutto di un’attività ulteriore, attraverso la quale, al bene (astrattamente suscettibile di soddisfare un interesse collettivo), viene impressa concretamente tale destinazione. L’aggravante, infatti, ha per oggetto non le cose di pubblica utilità (che, per come si è detto, possono appartenere anche a privati), ma solo quelle “destinate” a pubblica utilità (o come recitava ancor più chiaramente il codice del 1889 “ad uso di pubblica utilità”), poste nella effettiva ed attuale pubblica fruizione della cosa sottratta. Se, quindi, ciò che rileva è l’apprezzamento della concreta destinazione del bene all’effettivo soddisfacimento di un interesse collettivo, la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone di dar conto di quel dato dal quale poter chiaramente evincere la concreta destinazione del bene, rendendo manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene concretamente destinato all’utilità dell’intera collettività. Dato che, per come si è detto, non emerge inequivocamente dall’indicazione della mera titolarità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli
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