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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03530/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando il decreto con il quale il GIP del capoluogo meneghino aveva disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 164.800 rinvenuta all'interno della autovettura Mercedes condotta dalla ricorrente;

2. ricorre per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA] deducendo la "nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione": rileva che l'adozione del sequestro avrebbe richiesto la prova del reato presupposto ed il suo legame con il denaro rinvenuto dagli operanti; segnala che il Tribunale, nel replicare alle censure difensive mosse sul punto, ha tuttavia travisato le sentenze della S.C. richiamate a sostegno della propria decisione e che attengono ai presupposti per ritenere il delitto di ricettazione e non a quelli per la adozione di una misura cautelare;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiama, infatti, la giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi in cui è stata ritenuta la esistenza del "fumus" del delitto di ricettazione.

4. Il ricorso è inammissibile.

In effetti, con il motivo di censura articolato dalla difesa nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] la difesa eccepisce la "nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione".

E, tuttavia, come è noto, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: un vizio che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte riconosce unicamente quando sia configurabile una mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; in senso conforme cfr., ex plurinnis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v.

Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie.

Il provvedimento in esame è sorretto da una motivazione che non può ritenersi meramente apparente e di cui, in ogni caso, il ricorso non riesce ad evidenziare quali sarebbero i profili di manifesta illogicità tali da giustificare l'annullamento della ordinanza impugnata che, invero, riposa su una piana ed incontroversa ricostruzione dell'episodio da cui i giudici della cautela hanno desunto la sussistenza del "fumus" del delitto ipotizzato tenendo conto delle concrete risultanze processuali (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando il decreto con il quale il GIP del capoluogo meneghino aveva disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 164.800 rinvenuta all'interno della autovettura Mercedes condotta dalla ricorrente; 2. ricorre per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA] deducendo la "nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione": rileva che l'adozione del sequestro avrebbe richiesto la prova del reato presupposto ed il suo legame con il denaro rinvenuto dagli operanti; segnala che il Tribunale, nel replicare alle censure difensive mosse sul punto, ha tuttavia travisato le sentenze della S.C. richiamate a sostegno della propria decisione e che attengono ai presupposti per ritenere il delitto di ricettazione e non a quelli per la adozione di una misura cautelare; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiama, infatti, la giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi in cui è stata ritenuta la esistenza del "fumus" del delitto di ricettazione. 4. Il ricorso è inammissibile. In effetti, con il motivo di censura articolato dalla difesa nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] la difesa eccepisce la "nullità dell'ordinanza ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione". E, tuttavia, come è noto, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: un vizio che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte riconosce unicamente quando sia configurabile una mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; in senso conforme cfr., ex plurinnis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie. Il provvedimento in esame è sorretto da una motivazione che non può ritenersi meramente apparente e di cui, in ogni caso, il ricorso non riesce ad evidenziare quali sarebbero i profili di manifesta illogicità tali da giustificare l'annullamento della ordinanza impugnata che, invero, riposa su una piana ed incontroversa ricostruzione dell'episodio da cui i giudici della cautela hanno desunto la sussistenza del "fumus" del delitto ipotizzato tenendo conto delle concrete risultanze processuali (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Decreto Cassazione n. 03530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris