CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31937/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Lunigiana, n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 426/2011 [OSCURATO:PERSONA]. Coop. di pesca a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suostudio in Roma, Via della Giuliana n. 38; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] patrimoniale - Revocatoria ordinaria -Condizioni e presupposti - Atto di donazione della nuda proprietà di immobile oggetto di comunione legale [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 4819 /201 9 depositatal’11 luglio 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello di Roma, pronunciando sul gravame proposto dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] pesca soc. coop. di pesca a r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva rigettato l’azione revocatoria ordinaria promossa nei confronti degli odierni ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA]. In parziale accoglimento dell’appello, e in riforma della decisione gravata, la Corte capitolina ha dichiarato inefficace nei confronti dell’appellante la donazione, effettuata in data 3 febbraio 2012, da [OSCURATO:PERSONA] in favore di Marco e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 140. La Corte ha quindi condannato Giuseppe, Danilo e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di essi, al pagamento delle spese di lite, liquidate: • per il primo grado in complessivi € 46.988,00, di cui € 7.415,00 per la fase di studio, € 4.893,00 per la fase introduttiva, € 21.784,00 per la fase di trattazione, € 12.896,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e c.p. a. come per legge ; • per il secondo grado in complessivi € 42.095,00, di cui € 9.183,00 per la fase di studio, € 5.339,00 per la fase introduttiva, € 12.303,00 per la fase di trattazione, € 15.270,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e c.p.a. come per legge . 2. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], Danilo e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi ; vi resiste il Fallimento predetto , depositando controricorso, illustrato da successiva memoria. Fissata per la trattazione l’adunanza camerale del 5 ottobre 2022, all’esito della stessa, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 33033 del 09/10/2022, rilevato che il relativo avviso risultava comunicato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cancellata dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione con delibera del 14 febbraio 2020 e data decorrenza 21 gennaio 2020 e che pertanto detta comunicazione doveva considerarsi nulla, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa mandando alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente. La trattazione è stata dunque fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrente deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo». Lamentano che la Corte territoriale ha dichiarato l'inefficacia dell'intera donazione della nuda proprietà dell’immobile, in contrasto insanabile con quanto rilevato in motivazione in ordine alle decadenze al riguardo maturate per la Curatela, là dove in particolare, a pag. 5, si afferma costit uire «domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella diretta a revocare anche la quota della nuda proprietà donata da [OSCURATO:PERSONA]». 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., « nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.». In tale errore, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello è incorsa per non essersi pronunciata sulla reiterata eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva, in quanto diretta alla revocatoria – o, in subordine, alla declaratoria della simulazione — della donazione della sola quota di nuda comproprietà indivisa di ½ dell’immobile, in realtà oggetto di comunione legale –e dunque «senza quote» — tra il D i Biase, debitore del fallimento, e la moglie [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ.. Rilevano che: — essendo l'atto dispositivo anteriore al presunto credito, come rilevato anche dalla Corte territoriale a pag. 4, cpv. 9, della sentenza impugnata, il requisito soggettivo dell’azione avrebbe dovuto essere individuato nella dolosa preordinazione alla sottrazione del bene dalla garanzia creditoria; — difetta nella specie anche l’ eventus damni , essendo il debitore, [OSCURATO:PERSONA], rimasto titolare del diritto di usufrutto sull’immobile di per sé suscettibile di espropriazione. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55 del 2014. Lamentano che: —a fronte di un accoglimento parziale dell’appello, non si giustifica la condanna per intero alle spese processuali; —sono stati liquidati compensi relativi a fasi non svolte , quali: a) quella «istruttoria/trattazione» per il giudizio di primo grado nel quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria; b) quella di trattazione e quella decisoria per il giudizio di appello, nel quale la causa è stata rinviata ex art. 281 - sexies c.p.c., senza alcun deposito di atti conclusionali. 5. Deve darsi preliminarmente atto dell’avvenuta comunicazione della precedente ordinanza ai ricorrenti personalmente, resi dunque edotti della pendenza del ricorso. 6. Occorre altresì preliminarmente rilevare che manca la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. È stato prodotto infatti soltanto un documento denominato «esito della spedizione», riportante in basso il logo di Posteitaliane e presumibilmente ricavato dal relativo sito web, riportante lo storico dello stato di lavorazione e in ultimo l’attestazione del fatto che la raccomandata è stata consegnata il 4 novembre 2019. Va invero ricordato al riguardo che, secondo fermo indirizzo di questa Corte, la stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito di Posteitaliane è documento inidoneo poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (v. Cass. ord. int. 04/05/2022 n. 14165; 13/12/2019, n. 33003; 11/09/2015, n. 18009; 28/11/2014, n. 25285; 08/11/2012, n. 19387). 7. La circostanza, tuttavia, rimane priva di rilievo non trattandosi di litisconsorte necessario. Come questa Corte ha più volte chiarito, infatti, con indirizzo che va qui ribadito, nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (Cass. n. 18707 del 01/07/2021; n. 17021 del 20/08/2015). Essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essapreclusa 8. Il primo motivo è infondato. L’enunciato performativo della sentenza è chiaro e univoco nella parte dispositiva ad esso destinata (inefficacia della donazione della nuda proprietà dell’immobile, non di singole quote della stessa) e non soffre, in sé, alcuna rilevante incertezza per quanto affermato in motivazione.Occorre invero considerare cheanche in motivazione (e nello stesso luogo, di pag. 5, cui si fa riferimento in ricorso) la Corte d’appello “preannuncia” una statuizionepienamente conforme a quella contenuta in dispositivo: «in conclusione — si legge , infatti , all’inizio del capoverso in questione —l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Tribunale, deve essere revocata la donazione effettuata per atto pubblico in data 3/2/12 da [OSCURATO:PERSONA] in favore di Marco e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 140». L’inciso che subito dopo è dato leggere a conclusione del medesimo capoverso («costituendo oltretutto domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella diretta a revocare anche la quota della nuda proprietà donata da [OSCURATO:PERSONA]») costituisce affermazione i cui riflessi sulla statuizione preannunciata non sono in alcun modo esplicitati e che pertanto rimane rilievo bensì incoerente con l’affermazione che l o precede , ma che come tale può valere a prospettare solo un profilo di contraddittorietà intrinseca della motivazione stessa (non tra motivazione e dispositivo). Si tratta però diprofilo che riman e irrilevant e in questa sede per due motivi. 8.1. Anzitutto perché con il motivo non è denunciato un vizio di motivazione mancante o apparente, ma di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. 8.2. In ogni caso perché, quand’anche la censura possa leggersi nel primo senso, si tratterebbe di vizio irrilevante stante la natura prettamente in iure della stat uizione sul punto , in relazione alla quale occorre solo valutare che la decisione sia conforme a diritto, poiché, se il giudice del merito decide correttamente una questione di diritto sottoposta al suo esame e, tuttavia, non sostiene la determinazione con alcuna argomentazione ovvero la supporta con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, ha luogo, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità (v. ex plurimis Cass. n. 18324 del 2022; n. 5754 del 2022; n. 41236 del 2021; n. 7880 del 2012; n. 16640 del 2005; n. 11883 del 2003). Correzione alla quale, nella specie, saranno dirette le considerazioni che saranno più avanti svolte. 9. Il secondo motivo è inammissibile. L’accoglimento della domanda implica, ovviamente, che il giudice d’appello ha preliminarmente — ancorché, appunto, implicitamente — ritenuto che nessuna ragione di inammissibilità fosse ravvisabile per il contenuto dato alla domanda nell’atto introduttivo, tale da dover condurre ad una pronuncia assolutoria in rito. È dunque, semmai, contro questa decisione implicita che avrebbe dovuto indirizzarsi la doglianza dei ricorrenti. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi non configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (v. Cass.28/03/2014, n. 7406). A maggior ragione tanto deve dirsi per le eccezioni, quale quella in questione, di carattere processuale. Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può infatti dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. ex multis Cass.20/09/2021, n. 25360; 20/11/2020, n. 26439 29/01/2019, n. 2343; 28/03/2014, n. 7406; 24/06/2005, n. 13649).In tale direzione questa Corte ha da ultimo evidenziato che «è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 del 08/05/2023). 10. Ove peraltro potesse ritenersi — in forza del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuiti a questa Corte (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) —che questa più che un vizio di omessa pronuncia intenda denunciare proprio l’errore processuale in cui sarebbe incorso il giudice d’appello per aver ritenuto che la domanda come formulata in primo grado non ne comportasse la radicale inammissibilità, se ne dovrebbe comunque rilevare la manifesta infondatezza. Queste le ragioni. 10.1. Conviene rammentare che, come èpacifico in causa : —la domanda introduttiva del giudizio di pr imo grado era volta alla «revoca della donazione del 50% della nuda proprietà del bene meglio descritto in atti, eseguita dal debitore, unitamente al coniuge in comunione legale, successivamente alla dichiarazione di fallimento, in favore dei di lui figli Danilo e [OSCURATO:PERSONA]» (così è scritto nella sentenza della Corte d’appello che a sua volta riporta quanto già riferito dal primo giudice);— i convenuti eccepirono l’inammissibilità di tale domanda non potendosi configurare alcun frazionamento in quote del diritto reale oggetto di comunione legale; — il Tribunale rigettò (nel merito) la domanda per difetto dei presupposti della revocatoria; — in appello il fallimento rimodulò la domanda riferendola, in via principale, al diritto di nuda proprietà nella sua interezza e solo in via subordinata allo stesso diritto per la quota della metà; — gli appellati eccepirono l’inammissibilità , ex art. 345 cod. proc. civ., di tale domanda, nella sua principale formulazione, in quanto nuova, e riproposero anche l’eccezione di inammissibilità della domanda originaria; — l a Corte d’appello , come già detto, ha pronunciato la revoca dell’atto di donazione con riferimento all’intero diritto di nuda di proprietà oggetto di comunione legale. 10.2. Ora, è certamente vero c he, come obiettato dai convenuti a fondamento dell’eccezione opposta in primo grado e reiterata in appello (del che si dà in ricorso specifica indicazione osservante dell’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.), la comunione legale tra i coniugi costituisce una «comunione senza quote» (interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, fin da Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311), nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (v. ex multis Cass. 24/01/2019, n. 2047; 14/03/2013, n. 6575; 24/07/2012, n. 12923; 25/10/2011, n. 22082; 07/03/2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia ( v., tra le altre , Cass.09/10/2007, n. 21098; 12/01/2011, n. 517); essa può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvirientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale, con atti dalla forma solenne opponibili ai terzi soltanto con l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio; la quota non è quindi un elemento strutturale della proprietà: e, nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune. 10.3. Tale impostazione, come è stato rimarcato (Cass. n. 6575 del 2013, cit.), preclude l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di quote (di cui all'art. 599 c.p.c. e ss.), sia di quella contro il terzo non debitore: dell'una, perché il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l'intero, che non potrebbe comunque agire separatamente per lo scioglimento della comunione limitatamente a quel cespite; dell'altra, perché è eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica l'assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è. Ammettere, infatti , un'espro priazione per la sola quota della metà, a prescindere dall'astratta configurabilità di una quota nel perdurare della comunione, significherebbe applicare l'art. 599 c.p.c. e segg., e quindi, con un sostanziale stravolgimento dell'istituto della comunione legale, consentire, almeno in astratto, l'assegnazione della "quota" del coniuge debitore in proprio anche ad estranei o, peggio ancora, la sua vendita giudiziaria, anche in tal caso con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato all'interno della comunione legale, di un estraneo a quest'ultima. D'altra parte, se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto, perché si attribuirebbe in tal modo al pignoramento una impossibile funzione di costituzione di diritti reali di contenuto o estensione prima insussistenti; e senza poi considerare che, quand'anche potesse ammettersi l'espropriazione della metà del bene in comunione legale, anche una cosiffatta quota della metà sarebbe, di per sé sola considerata, rientrante a sua volta nella comunione legale, tanto che i problemi si riproporrebbero anche per tale limitato oggetto dell'espropriazione (così, ancora, in motivazione, Cass. n. 6575 del 2013).10.4. Ne discende che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, avrà ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. n. 6575 del 2013, cit.). 10.5. Tutto ciò premesso,si tratta però di stabilire quale sia la sorte da assegnarsi ad una domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, exart. 2901 cod. civ., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, come nel nostro caso, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi e (per tale ragione) limitata alla sola (supposta) metà del diritto oggetto di comunione legale. 10.6. Reputa il Collegio che la postulazione, sottesa ad una siffatta domanda ma evidentemente erronea nel descritto contesto ermeneutico, della possibilità di individuare una quota indivisa, suscettibile di autonoma considerazione in vista di una eventuale azione esecutiva, non possa considerarsi quale causa di nullità per vizio della editio actionis(ex artt. 163 n. 3 e 164, comma quarto, cod. proc. civ.), non versandosi in ipotesi di omessa o assolutamente incerta determinazione della domanda, né tanto meno quale causa di inammissibilità della domanda (e dunque di statuizione preliminare assolutoria in rito), non prevista nel nostro ordinamento per ipotesi di supposte carenze o deficienze dell’atto introduttivo, le quali trovano piuttosto disciplina nel già richiamato art.164 cod. proc. civ.. Essa prospetta semmai una questione di merito: se , cioè, una tale domanda possa ritenersi accoglibile oppure no e,se sì, in che termini . 10.7. E benché la questione non sia direttamente posta dai motivi di ricorso, può incidentalmente osservarsi che la risposta a tale quesito sarànel senso che la domanda, nel la ricorrenza dei relativi presupposti, è accoglibile ma non nei termini supposti dall’istante (ossia con riferimento ad una quota del diritto), bensì con riferimento al diritto oggetto di comunione legale nella sua intera e non frazionabile estensione. Si tratta , invero, di somministrare una tutela diversa da quella immaginata dallo stesso istante, il che però non comporta extra-o ultra- petizione dal momento che la non corrispondenza è frutto soltanto della qualificazione giuridica della fattispecie, riservata al giudice e non vincolata d a quella ipotizzata in domanda, immutati restando gli elementi fattuali oggetto di allegazione e prova. A ben vedere, infatti , la tutela richiesta consiste nel privare l’atto dispositivo degli effetti pregiudizievoli sulla garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti di uno dei coniugi , ossia, come detto, di renderlo inopponibile nei confronti del creditore. Tale garanzia, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene (nella fattispecie, il diritt o di nuda proprietà) nella su a interezza, non da una non configurabile quota astratta e indivisa dello stesso. Gli effetti pregiudizievoli dell’atto dispositivo si estendono, dunque, per converso, all’intero bene non ad una sua sola quota, inesistente cometale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore. Ne discende che la postulazione di una declaratoria limitata ad una quota del bene palesa solo una erronea prospettazione della tutela ottenibile ma non una domanda diversa, questa trovando i suoi elementi strutturali identificativi nel credito vantato e nell’atto dispositivo che si assume pregiudizievole e suscettibile di revocatoria. Il giudice dunque che, come nella specie, dichiari inopponibile l’atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell’unico modo in cui ess a può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.Ed è per tale ragione che deve ritenersi corretta, in iure, la decisione adottata ed erroneo inve ce , ma solo da emendare ex art. 384, comma quarto, cod. proc. civ., in quanto ininfluente errore motivazionale, il riferimento, nella parte motiva della sentenza, ad una supposta ma in realtà inesistente domanda nuova volta alla declaratoria di inefficacia di una concettualmente indistinguibile separata donazione di una altrettanto inesistente diversa quota della nuda proprietà spettante alla moglie del debitore. 11. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte d’appello motiva specificamente il convincimento circa la sussistenzadei requisiti soggettivo e oggettivo della revo catoria. Quanto al primo, pur supponendo l’anteriorità dell’atto dispositivo e la necessità, dunque, del consilium fraudis — supposi zione favorevole ai convenuti, che infatti vi aderiscono, la cui erroneità qui si segnala solo incidentalmente non essendo stata censurata da alcuno (trattandosi, invero, di credito risarcitorio vantato dalla curatela nei confronti degli amministratori della società fallita, la sua origine va legata temporalmente al fatto illecito costitutivo del credito, nella specie certamente anteriore all’atto dispositivo, non certo alla sentenza che lo accerta, di contenuto dichiarativo: cfr. Cass. n. 11121 del 10/06/2020) —si rileva in sentenza che « [OSCURATO:PERSONA] era stato presidente del Consiglio di Amministrazione della società fallita e non poteva ignorare le responsabilità dell'amministrazione per il compimento di atti di mala gestio, a causa dei quali egli stesso sarebbe stato condannato dal Tribunale di Roma al pagamento dell'ingentissimo risarcimento dei danni pari ad € 2.694.110,68. Ne discende che la determinazione di [OSCURATO:PERSONA] di donare il 3/2/12 la propria quota sull'immobile fosse indotta dall'intenzionale preordinazione di pregiudicare l'eventuale soddisfacimento del Fallimento sul suo patrimonio, in quanto era certa una iniziativa di responsabilità ex art. 146 L.F. in presenza di dichiarazione di fallimento risalente al 14/7/11». Quanto poi all’eventus damni la Corte territoria le osserva che la donazione della nuda proprietà dell'immobile, stante la gratuità dell'operazione, ha di certo determinato un pregiudizio in capo al Fallimento, considerato l'ingente valore economico dell'immobile. Ebbene, di tale motivazione i ricorrenti non si fa nno carico, limitandosi a mere generiche asserzioni contrarieo alla prospettazione di argomenti diversi e inconferenti (quale quello della persistenza dell’usufrutto quale posta patrimoniale staggibile). Non è dunque riconoscibile in quanto dedotto il contenuto minimo di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).12. Il quarto motivo è inammissibile, in relazione ad entrambe le censure in cui esso si articola. 12.1. Quanto alla prima deve anzitutto rilevarsi che, ad onta dell’inciso pure leggibile in apertura del dispositivo, non si ravvisa alcuna parziale soccombenza del fallimento appellante che, al contrario, avendo ottenuto la declaratoria richiesta, è risultatopienamente vittorioso. In ogni caso,va rammentato che, pur supponendo che ricorra nella specie una ipotesi di parziale soccombenza, la decisione di non compensare in tal caso, neppure in parte, le spese processuali costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice, non sindacabile in cassazione. In tal caso, infatti, come noto, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., il giudice può (non deve) compensare le spese tra le parti, «parzialmente o per intero», e la sua scelta, discrezionale — sia nel senso di non compensare o in quello di compensare, in tutto o in parte —non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U. 15/07/2005, n. 14989). 12.2. La seconda censura è fondata su fatti processuali (mancato svolgimento di alcuna istruttoria in primo grado; mancato svolgimento della fase di trattazione e di quella decisoria nel giudizio di appello) dei quali si omette specifica indicazione, sia contenutistica sia quanto alla localizzazione nel fascicolo di causa degli atti dai quali essi dovrebbero risultare, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Mette conto comunque rilevare che: —quanto alle spese liquidate per la fase istruttoria in primo grado, dalla sentenza non emerge alcuna indicazione che possa giustificare l’esclusione degli importi per essa previsti, dovendosi peraltro considerare che il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”); —analogamente, quanto alle spese liquidate per il grado di appello: a) la fase di trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. (v. Cass. 12/05/2022 n. 15182; 17/03/2022, n. 8703; 27/08/2019, n. 21743; 06/10/2021, n. 27056; 26/05/2021, n. 14483, in motivazione); b) i compensi per la c.d. «fase decisionale» non presuppongono necessariamente il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica [v. art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 55 del 2014, ove è specificato che «per fase decisionale» si intende «esemplificativamente» lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: «le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, lenote illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso», con la espressa precisazione che «il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)»] (cfr. Cass. n. 13980 del 03/05/2022). Nella specie lo svolgimento effettivo di una udienza di discussione orale, in data 11 luglio 2019, oltre ad essere documentato dal relativo verbale recante contestuale sentenza ex art. 281-sexies cod. proc. civ., è nella specie affermatoanche in ricorso. Alla luce del riferito dettato normativo ciò è sufficiente per riconoscere la spettanza dei compensi dovuti per la fase decisionale, a nulla rilevando il mancato scambio di comparse conclusionali o di memorie di replica, peraltro non previsto per detto modello decisorio. 13. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato , con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti , in solido, al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterde