CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],pro tempore;-intimati-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Basilicata n. 61/2023, depositata il 10 marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2026 e, a seguito di riconvocazione, del 21 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/20261. – A seguito di un processo verbale di constatazione redattoil 23 marzo 2011 dai funzionari della Direzione regionaledell’Agenzia delle entrate della Basilicata, veniva notificato allaAlice [OSCURATO:SOCIETA]., in data 21 maggio 2011, l’avviso diaccertamento n. TC303T100519, relativo all’anno d’imposta 2004.Con tale atto l’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture per operazionioggettivamente inesistenti per un importo complessivo di euro540.000, oltre IVA, ritenendo che la società avesse presentato unadichiarazione infedele mediante l’indebita deduzione di costi e laindebita detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.Avverso l’atto impositivo, la società proponeva ricorso allaCommissione tributaria provinciale di Potenza.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio contestando imotivi di ricorso e sostenendo la legittimità dell’operato dell’Ufficioe dell’accertamento emesso.Con sentenza n. 120/2/2013, depositata il 9 maggio 2013, laCommissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva il ricorso,ritenendo non sufficientemente giustificate le ragioni poste afondamento dell’emissione anticipata dell’avviso di accertamentorispetto al termine dilatorio di sessanta giorni, compensando lespese di lite.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sicostituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.Nel corso del giudizio interveniva volontariamente il sig.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede dell’ex socio unico e liquidatoredella società.Numero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con sentenza n. 191/03/2017, depositata il 13 marzo 2017, laCommissione tributaria regionale della Basilicata accoglieval’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima l’emissione anticipatadell’avviso di accertamento in presenza di ragioni di urgenzaindicate nell’atto e compensando le spese di giudizio.Avverso la sentenza di secondo grado, la curatela proponevaricorso per cassazione il 13 ottobre 2017.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 32081 del 9 dicembre2019, accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata conrinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale,rilevando che il giudice d’appello non aveva accertato in cosa sifosse concretamente manifestata la condotta lesiva delle ragionierariali indicata come giustificativa dell’urgenza.A seguito della cassazione con rinvio, la curatela riassumeva ilgiudizio avanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Basilicata, ribadendo l’assenza di concrete ragioni di urgenzaa fondamento dell’emissione anticipata dell’avviso di accertamento.L’Agenzia delle entrate si costituiva, sostenendo di avereadeguatamente esplicitato e provato tali ragioni sin dall’origine.Con sentenza n. 61/02/2023, depositata il 10 marzo 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appellodell’Ufficio e dichiarava illegittimo l’atto impositivo, ritenendo nonassolto l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di gravi motividi urgenza idonei a giustificare la deroga al termine di sessantagiorni. Evidenziava che, secondo l’Agenzia, «la natura delleviolazioni, quali operazioni inesistenti, la cessione di un terrenoedificabile, la consistenza del patrimonio netto dichiarato al 31dicembre 2009 e la forma giuridica della societàrappresenterebbero quelle ragioni di urgenza idonee a superare lapreclusione normativa dei 60 giorni», ma riteneva che «nessuno diNumero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/2026questi elementi può assurgere a livello di presunzione grave,preciusa e concordante sì da giustificare l’emanazione delprovvedimento ante tempus». Difatti, argomentava, anzitutto lacessione di beni in epoca successiva alla verifica, ossia l’alienazionedi un terreno, non è prova di perdita di garanzia del credito, postoche l’Agenzia avrebbe dovuto dimostrare che la cessione eraavvenuta a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato;anzi: il patrimonio netto di oltre due milioni di euro dichiarato al 31dicembre 2009 mostrava, ad avviso del giudice d’appello, che lasocietà era perfettamente in grado di far fronte alle pretese erariali.Né v’era prova, come già evidenziato in primo grado, che il ricavatodella cessione fosse stato distratto per finalità non aziendali.Inoltre, ha proseguito la Corte di giustizia tributaria di secondogrado, l’Agenzia non soltanto non ha fornito la prova del pregiudizioe quindi della gravità dai motivi, ma si è determinata a emetterel’avviso ben cinquantasei giorni dal verbale e non giànell’immediatezza della notifica di questo.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entratededuce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.383 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,assumendo che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alprincipio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione conl’ordinanza n. 32081 del 2019. In particolare, si evidenzia che laSuprema Corte, premettendo che le ragioni di urgenza erano stateNumero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/2026indicate nell’accertamento anticipato, chiedeva che fosse accertatanon tanto l’idoneità delle condotte tenute dalla contribuente aledere o mettere in pericolo le ragioni erariali, ma in che cosa sifossero “concretamente manifestate le condotte lesive”, colmandocosì un’evidente lacuna della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] giustizia tributaria di secondo grado avrebbe svolto una nuova eautonoma valutazione di inidoneità delle ragioni di urgenza indicatedall’Ufficio, senza accertare in che cosa si fossero concretamentemanifestate le condotte lesive delle ragioni erariali.1.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Questa S.C., con l’ordinanza n. 32081 del 2019, dopo averrichiamato la propria giurisprudenza sulla possibilità di emanare unavviso di accertamento prima della scadenza del termine di cuiall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, nei casi "di particolare emotivata urgenza", ha rilevato che la Commissione tributariaregionale, pur osservando «che nel corpo dell'avviso diaccertamento erano state indicate le ragioni di urgenza ravvisatenella particolare gravità della condotta lesiva delle ragioni erarialiposte in essere dalla società», tuttavia, «non ha (…) accertato incosa si fosse manifestata tale condotta lesiva», demandando diprovvedervi al giudice del rinvio.Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado, alla luce della richiesta contenuta nell’ordinanza dicassazione con rinvio, ha valutato la sussistenza di ragioni "diparticolare e motivata urgenza", escludendo, come riportato innarrativa, che la condotta tenuta fosse effettivamente lesiva. Colmotivo si tende in realtà a ottenere una rivalutazione.2. – Con il secondo motivo viene denunciata la violazione efalsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 edell’art. 63, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/20261, n. 3, c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte territorialeavrebbe erroneamente escluso la rilevanza delle ragioni di urgenzaindicate nell’avviso di accertamento, quali la natura delle violazionicontestate, la cessione di beni in epoca successiva alla verifica e lasituazione patrimoniale della società, nonché avrebbe attribuitorilievo decisivo al decorso di cinquantasei giorni dalla redazione delprocesso verbale di constatazione prima della emissione dell’attoimpositivo. Si specifica che la consistenza, pur cospicua, delpatrimonio netto, andava raffrontata non soltanto ai mancatipagamenti delle imposte degli anni precedenti (2004/2007) giàoggetto di accertamento, per l’importo di € 1.718.266,00, maanche all’importo di € 1.657.500,00 oggetto di successivo atto direcupero il cui pagamento era intimato con atto di recupero delcredito d’imposta n. CRT200047/2010. In definitiva, si rileva, v’erauna situazione di probabile insolvenza, che ha avuto riscontro nellasuccessiva dichiarazione di fallimento della società.2.1. – Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 deve essereinterpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio disessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento –termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti siastato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei localidestinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbaledi chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo chericorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’attoimpositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto agaranzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, ilquale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazionecostituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazioneNumero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/2026e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio dellapotestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella meraomessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hannodeterminato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza didetto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cuiricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione,deve essere provata dall’Ufficio (Cass. n. 15843/2020; Cass. n.27623/2018).L'esame della casistica, ha osservato questa Corte (Cass. n.29987/2022), illumina sull'approccio interpretativo richiesto algiudice chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti perderogare al termine dilatorio. E a tal fine il rispetto della regolanormativa, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, imponeall'organo giudicante di accertare la sussistenza o meno delleragioni d'urgenza, che hanno giustificato l’emissione anticipatadell'atto impositivo, secondo un giudizio prognostico ex ante. Ilgiudizio sull'urgenza in altri termini deve essere relazionato aglielementi che possono prospettarsi prima della emanazionedell'avviso di accertamento, con la conseguente irrilevanza dellaprospettata “probabile insolvenza” e della successiva dichiarazionedi fallimento della società.Nel caso di specie, tuttavia, la Corte tributaria ha proceduto auna valutazione compendiaria, senza considerare che, nellaprospettazione dell’Agenzia, la particolare urgenza di provvedereera ancorata a più di una ragione, ciascuna autosufficiente. Inparticolare la Corte tributaria ha sì esaminato la questione dellavendita del terreno, ma non ha affrontato la questione prospettatariguardante la natura delle violazioni contestate (fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti) e la rilevanza penale dellestesse, fatti che, in astratto, secondo la giurisprudenza di questaNumero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/2026Corte (Cass. n. 26650/2020; Cass. n. 5527/2016; Cass. n.2587/2014), possono rappresentare una valida ragione d'urgenzaderoga al termine imposto dalla l. n. 212 del 2000, art. 12, comma7, tanto più a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti diingente valore (importo complessivo di euro 540.000,00, oltreIVA), come rappresentato dalla ricorrente.Il giudice d'appello avrebbe dovuto, piuttosto, verificare se taleragione d'urgenza potesse, come si esprimono le Sezioni Unite,essere specificamente riferita al contribuente e al rapportotributario in questione. Ma di tanto non v'è traccia nelragionamento che ha portato alla decisione oggetto diimpugnazione in questa sede di legittimità: il che si traduce nellafalsa applicazione della norma, la quale richiede, come le sezioniunite di questa Corte hanno stabilito (con la sentenza n.18184/2013), la verifica, ai fini dell'esonero dell'Ufficiodall'osservanza del termine dilatorio, del fatto che la particolareurgenza di provvedere effettivamente nella fattispecie vi sia stata.La questione dovrà dunque essere riesaminata in sede dirinvio.3. – Il motivo deve essere, pertanto, accolto in questi limiti ela sentenza impugnata deve essere cassata per il profilocorrispondente, con rinvio alla Corte di giustizia tributariaterritorialmente competente per un nuovo esame. Il giudice delrinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase delgiudizio. P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti in motivazione,rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilodel motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte diNumero registro generale 11601/2023Numero sezionale 3120/2026Numero di raccolta generale 15810/2026Data pubblicazione 22/05/2026giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 aprile 2026 e, a seguito di riconvocazione, il 21maggio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]