CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13585/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 26 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Avellino in data 2 febbraio 2023 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa,di 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dall’art.217, secondo comma, legge fall., così riqualificato il fatto di distruzione osottrazione e, comunque, di mancata consegna delle scritture contabili dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Avellino indata 2 luglio 2019, di cui era stato amministratore unico, originariamentecontestata come bancarotta documentale fraudolenta ex artt. 216, primo esecondo comma, 223, primo comma, legge fall.; in Avellino in data 2 luglio 2019.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendoquattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 217,secondo comma, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione circa l’esistenza del delitto di bancarotta documentalesemplice in relazione agli artt. 192, 530, comma 2 e 597 cod. proc. pen., nonchéil travisamento della prova. Secondo i Giudici di merito ricorrerebbe il delitto dibancarotta documentale semplice perché non sarebbe stato provato chel’amministratore di diritto non avesse prodotto i documenti contabili obbligatori alfine di procurare un ingiusto profitto alla fallita o di pregiudicare i creditori e nonpotendo «escludersi che il mancato rinvenimento delle scritture contabili sia dipesosemplicemente da una condotta amministrativa caratterizzata da avventatezza etrascuratezza» (pag. 5 della sentenza impugnata). In realtà, l’imputato sarebbestato condannato per avere omesso di tenere (e, quindi, di consegnare al curatore)i libri sociali e le scritture contabili obbligatorie, pur dandosi atto,contraddittoriamente, che «non emerge con chiarezza se le scritture contabili nondepositate [...] 1) siano mai state istituite o 2) siano state occultate o distrutte»(pag. 5). Pertanto, la mancanza di prova sul punto non consentirebbe disussumere i fatti nell’ipotesi di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall., la qualenon sanziona l’occultamento e la distruzione dei documenti ma solo l’omessa ol’irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, sicché per qualificare lacondotta ascritta all’imputato sarebbe stato necessario, prima, appurare quale“sorte” avessero avuto le scritture.Quanto, poi, all’elemento soggettivo, se è vero che la bancarotta documentalesemplice è punibile indistintamente a titolo di dolo o di colpa, è altrettanto veroche è manifestamente illogico o comunque apodittico affermare che «il mancatorinvenimento delle scritture contabili sia dipeso semplicemente da una condottaamministrativa caratterizzata da avventatezza e trascuratezza» (pag. 5 dellasentenza). Infatti, premessa la distinzione concettuale tra l’omessa tenuta e ilmancato rinvenimento delle scritture, sarebbe stato necessario precisare, ancheal fine di individuare il tipo di contributo colposo fornito dall’imputato, in cosa fosseconsistita la condotta amministrativa «avventata/trascurata».Nei motivi di appello, non valutati, la difesa aveva evidenziato che, secondo larelazione integrativa del curatore, quest’ultimo, recatosi presso la sede sociale,aveva rinvenuto «documentazione contabile e amministrativa costituita, tra l’altro,da faldoni sul cui dorso era indicato il nome [OSCURATO:PERSONA]»; e che il curatore nonaveva chiarito in che cosa consisteva la citata «documentazione contabile eamministrativa costituita, tra l’altro, da faldoni». Sennonché, a pagina 4 dellasentenza impugnata si leggerebbe che «in un secondo accesso presso questa unitàoperativa [...] il curatore constatava la presenza [...] - di un faldone (recante lascritta [OSCURATO:PERSONA]) contenente documentazione amministrativo contabile [...] - manon libri sociali». Si denuncia, quindi, il travisamento della relazione integrativa,oltre che la manifesta illogicità/apoditticità del ragionamento nella parte in cui siconclude per l’inesistenza delle scritture contabili della fallita senza verificare ilcontenuto dei faldoni (che non erano affatto uno solo) ritrovati nella sede di Napoli.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 217, comma2, legge fall. e 113 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla ascrivibilità all’imputato deldelitto di bancarotta documentale semplice. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, qualeamministratore di diritto, per l’inadempimento colposo dell’obbligo di tenuta deilibri e delle scritture contabili obbligatorie benché la sentenza impugnata abbiadato atto che «non appare provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che [OSCURATO:PERSONA],[…] nella sua veste di amministratore unico [...] avesse la responsabilità dellagestione societaria e dunque anche della tenuta dei liberi contabili» e«prescindendo dal fatto che fossero altri, segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e/o altricomponenti della sua famiglia a gestire l’attività ed a disporre la contabilità» (pag.5). In realtà la c.d. testa di legno non risponde automaticamente dell’omessatenuta dei libri sociali e delle scritture contabili obbligatorie; e ciò, a maggiorragione nel caso in esame, ove la contabilità era gestita da soggetti ben individuati,diversi da [OSCURATO:PERSONA] e la presunta omessa tenuta delle scritture contabili sarebbedipesa «semplicemente da una condotta amministrativa caratterizzata daavventatezza e trascuratezza» (pag. 5). In presenza di circostanze siffatte,sarebbe stata quantomeno necessaria la dimostrazione che l’imputato fosseconsapevole della «condotta amministrativa caratterizzata da avventatezza etrascuratezza» e avesse omesso di vigilare sull’operato altrui.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.131-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione. Secondo la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statoun mero prestanome e tale circostanza, unitamente all’omessa tenuta dei libri edelle scritture contabili, «lungi dal denotare una particolare tenuità, [...]permettono di considerare il fatto connotato» da particolare offensività. Lagiustificazione del diniego sarebbe solo apparente, non avendo i Giudici di meritoofferto alcuna motivazione sulla concreta offensività della condotta, del tuttominima, se si considerano: le modalità della stessa (l’imputato avrebbe accettatola qualifica formale di amministratore “per amicizia” e senza alcun propositofraudolento proprio e/o altrui), l’esiguità dell’offesa (egli avrebbe avuto un ruoloirrilevante o marginale in relazione alla consistenza del passivo fallimentare,essendo la società pacificamente gestita da altri); la non abitualità delcomportamento (egli sarebbe incensurato).2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132, 133 e62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al devoluto e il travisamento per omissione.I Giudici di merito avrebbero confermato la mancata applicazione delleconto anche della mancanza di un atteggiamento collaborativo in sedeprocessuale» (pag. 6), omettendo illogicamente di considerare lo stato diincensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], la sua giovane età, la modesta entità del fatto, lacondotta collaborativa dell’imputato, il quale: a) avrebbe risposto alle domandedel curatore; b) avrebbe confessato di essere una “testa di legno”, rendendospontanee dichiarazioni completamente ignorate nei gradi di merito. Lo stessoPubblico ministero, in udienza, avrebbe chiesto l’applicazione delle attenuantigeneriche addirittura in relazione all’ipotesi di bancarotta fraudolenta.3. In data 19 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.4. In data 27 gennaio 2026 è pervenuta, via PEC, una memoria a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale,ha ribadito che la mancata consegna al curatore delle scritture contabiliobbligatorie sarebbe una condotta del tutto estranea al delitto di bancarottadocumentale semplice, il quale sussisterebbe solo in caso di omessa o irregolaretenuta delle scritture. Pertanto, i Giudici di merito avrebbero dovuto stabilire se lescritture non depositate fossero mai state istituite o fossero state occultate odistrutte, censurandosi, sul punto, la mancata verifica della «documentazionecontabile e amministrativa costituita, tra l’altro, da faldoni» riguardante la fallita.Quanto all’elemento soggettivo, la Corte partenopea avrebbe fatto riferimentoad altro comportamento, costituito dal mancato rinvenimento delle stesse,cadendo in una grave contraddittorietà interna della motivazione; e avrebbeindividuato la colpa di [OSCURATO:PERSONA] in una «condotta amministrativa caratterizzata daavventatezza e trascuratezza» ricorrendo a una mera congettura, laddove ilProcuratore generale, in maniera inconferente, avrebbe rilevato che l’assunzionedell’incarico di amministratore non esonera dall’esercitare un doveroso controllo,senza che sia stato spiegato a quale “controllo” si riferisca, né in cosa sarebbeconsistita la suddetta «condotta amministrativa avventata/trascurata».Infine, quanto alla particolare tenuità del fatto, non si sarebbe tenuto contodelle effettive modalità della condotta; dell’esiguità dell’offesa; della non abitualitàdel comportamento; mentre con riferimento alle attenuanti generiche, sisarebbero dovute considerare, oltre alle circostanze relative alla tenuità del fatto,la giovane età dell’imputato e la sua condotta collaborativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Va premesso che l’art. 2214 cod. civ., rubricato «libri obbligatori e altrescritture contabili», impone all’imprenditore commerciale individuale la tenuta dellibro giornale, del libro degli inventari e di altre scritture richieste dallanatura/dimensione dell’impresa. Accanto a tali scritture, in caso di società aresponsabilità limitata, l’art. 2478 cod. civ. prescrive, in capo agli amministratori,la tenuta obbligatoria anche di altri libri, quali il libro dei soci, il libro delle decisionidei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle adunanze e delledeliberazioni del consiglio di sindacale (Sez. 5, n. 37077 del 07/06/2022, Zizioli,Rv. 283797 - 02; Sez. 5, n. 10810 del 20/10/1993, Virgili, Rv. 196305 - 01), nonrientrando, invece, il bilancio nella nozione di “libri” e “scritture contabili” (Sez. 5,n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016,Robusti, Rv. 268503 - 01).Tali obblighi derivano dall’assunzione della carica formale di amministratore,indipendentemente dal fatto che il soggetto sia l’effettivo gestore dell’impresa osia un mero prestanome. E a mente dell’art. 2220 cod. civ., in capoall’imprenditore vi è anche l’obbligo di conservare le scritture contabili per diecianni dalla data dell’ultima registrazione (primo comma), cui si aggiunge quellorelativo alle fatture, alle lettere e ai telegrammi ricevuti e, in copia, a quelli spediti(secondo comma).Tali obblighi sono presidiati anche dalla sanzione penale, atteso che, ai sensidell’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. integra il delitto di bancarottafraudolenta cd. documentale il fatto dell’imprenditore che ha sottratto, distrutto ofalsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili (cd.bancarotta documentale specifica) o li ha tenuti in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (cd. bancarottadocumentale generica); mentre ai sensi dell’art. 217, secondo comma, legge fall.integra il delitto di bancarotta documentale semplice il fatto dell’amministratoredella fallita che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimentoovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non hatenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti inmaniera irregolare o incompleta, non consentendo un’adeguata rappresentazionedella consistenza dell’impresa. Va, peraltro, precisato che mentre l’oggetto delreato di bancarotta fraudolenta documentale può essere costituito da qualsiasidocumento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibileconoscere i tratti della sua gestione, nel caso della bancarotta semplicedocumentale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez.5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875 - 01; Sez. 5, n. 44886 del23/09/2015, Rossi, Rv. 265508 - 01; Sez. 5, n. 22593 del 20/04/2012, Pupillo,Rv. 252973 - 01), dovendosi ricomprendere tra queste ultime anche quellerichiamate dal comma secondo dell’art. 2214 cod. civ. (Sez. 5, n. 5461 del25/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269094 - 01; Sez. 5, n. 23621 del11/04/2016, Poli, Rv. 267122 - 01). Infine, è opportuno ricordare che l’obbligo ditenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il delitto di bancarottasemplice documentale, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell’entedal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute (Sez.5, n. 3016 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Eustachio, Rv. 287436 - 01).3. Nel caso in esame l’imputato aveva assunto il ruolo di amministratore didiritto della società dal 2015, di cui era anche socio per una parte significativadelle quote. Dunque, all’atto del fallimento egli era tenuto a consegnare al curatorefallimentare le scritture contabili negli ultimi tre anni, le quali, pacificamente, nonfurono consegnate; e, in ogni caso, era anche tenuto a indicare ove le scritturecontabili fossero reperibili, posto che, secondo la consolidata interpretazionegiurisprudenziale, la mancata indicazione da parte dell’amministratore di dirittoconsente di configurare una responsabilità a suo carico in virtù del suo diretto epersonale obbligo di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 54490del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 01; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv.247251 - 01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713 - 01). E,infatti, nel caso in cui sia fornita la dimostrazione della effettiva e concretaconsapevolezza del loro stato, l’amministratore di diritto risponde del reato dibancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frodeai creditori, delle scritture contabili, anche se sia investito solo formalmentedell’amministrazione della società fallita (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017,Pastechi, Rv. 271754 - 01; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo,Rv. 257950 - 01; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816 - 01).In altri termini, a seguito del fallimento, la mancata consegna delle scritturecontabili da parte del soggetto obbligato alla loro tenuta, il quale non abbiaspiegato le ragioni della indisponibilità della documentazione, consente di ritenere,secondo una massima di comune esperienza, che le scritture vi fossero e che sianostate distrutte o non vi fossero per altre ragioni, o che siano state tenute in modoincompleto. E consente, altresì, di ritenere, in assenza di elementi indicativi delfatto che l’inadempimento sia stato dolosamente realizzato, che esso sia, invece,dovuto a una condotta negligente o trascurata e, dunque, di ritenere integratal’ipotesi contemplata dall’art. 217 legge fall., posto che la bancarotta semplice, adifferenza di quella fraudolenta documentale, è punibile anche a titolo di colpa (explurimis Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01).Né può, nella specie, ritenersi integrata la fattispecie contemplata dagli artt.220 e 16, n. 3, legge fall., atteso che l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 217 leggefall. ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, piùgrave, esaurisce l’intero disvalore oggettivo e soggettivo delle condotte diriferimento - anche l’altra, in quanto, una volta ritenuta sussistente la mancatatenuta delle scritture, risulta inesigibile l’obbligo, da queste ultime normepenalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare (Sez. 5,n. 12050 del 14/01/2021, Mancuso, Rv. 280849 - 01; Sez. 5, n. 13550 del17/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250211 - 01; Sez. 5, n. 42260 del 08/06/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235360 - 01), concorrendo il primo reato con il secondo soltanto quando lacondotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancatatenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare oincompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio odel movimento degli affari (Sez. 5, n. 3190 del 16/11/2020, dep. 2021, Calo’, Rv.280260 - 01; Sez. 5, n. 49789 del 25/06/2013, Cinquepalmi, Rv. 257829 - 01).Situazione che, nella specie, come detto non è stata in alcun modo dimostrata.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.3. Venendo, indi, al terzo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio dimotivazione e l’erronea applicazione di legge penale in relazione allaconfigurabilità della particolare tenuità del fatto, le doglianze sono inammissibili.Le motivazioni rese dalla sentenza impugnata, la quale ha giustificato ilmancato riconoscimento della causa di non punibilità con il fatto che l’imputatoavesse assunto il ruolo di prestanome e non avesse nemmeno adempiuto allarichiesta di consegna delle scritture contabili (integrante un ulteriore violazionedegli obblighi sul medesimo incombenti), non presentano alcun vizio logico-giuridico, ma costituiscono legittimo esercizio di un apprezzamento di merito che,proprio in quanto reso con motivazione congrua e logica, non può essere sindacatoin questa sede. Le censure difensive, secondo cui Giudici di merito non avrebberotenuto conto della minima offensività della condotta desumibile dal fatto chel’imputato aveva accettato la qualifica di amministratore “per amicizia” e senzaalcun proposito fraudolento, svolgendo un ruolo marginale nelle vicende dellasocietà, pacificamente gestita da altri, hanno natura eminentemente fattuale e,pertanto, non sono scrutinabili nel presente giudizio di legittimità.4. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione e l’erronea applicazione di legge penale in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le doglianze sono parimentiinammissibili.Invero, la decisione, sul punto, delle due sentenze, è stata giustificata dallemodalità della condotta negligente dell’imputato e dal suo comportamentoprocessuale, connotato dalla mancata collaborazione con il curatore nel reperire lescritture contabili. Si tratta, ancora una volta, di un apprezzamento di fatto, chesi sottrae, come tale, a ogni possibilità di sindacato di legittimità, spettando algiudice di merito la ponderazione degli elementi della concreta vicendaprocessuale e la determinazione di quelli ai quali riconoscere un maggiore rilievo.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 04/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]