CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13740/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ePasquale Peluso-ricorrente-controComune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4682/2022depositata il 09/11/2022;Numero registro generale 11159/2023Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 13740/2026Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La soc. “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].”, in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], citava in giudizio ilComune di Napoli ed il Ministero della Giustizia avanti al Tribunale diNapoli, adducendo di aver subito danni in conseguenza del sequestropreventivo, disposto dal G.I.P. presso il predetto tribunale, a caricodell’immobile condotto in locazione da tale società e dove la stessaesercitava la propria attività aziendale: il custode nominato, unfunzionario del Comune di Napoli, non aveva infatti compiuto alcun attoconservativo, abbandonando l’immobile all’incuria, con danni irreparabilialle attrezzature ivi presenti, di proprietà dell’attrice. Ravvisando unaresponsabilità ex art. 2051 c.c., la predetta società chiedeva quindi ilrisarcimento dei danni in questione, quantificati in € 1.055.440,00 oltreinteressi e rivalutazione.1.1. Il Comune di Napoli ed il Ministero della Giustizia negavano entrambila ravvisabilità sia della propria legittimazione passiva che dellalegittimazione attiva dell’attrice, contestando comunque il merito delledomande di quest’ultima; e, con sentenza n. 11022/2019, il Tribunale diNapoli riteneva – in base alla “ragione più liquida” ed omettendo in taleottica di prendere in considerazione le eccezioni in punto di legittimazione– infondata la domanda in questione. Tale decisione veniva motivataesponendo che il provvedimento di sequestro aveva attinto unicamentel’immobile e non le attrezzature ivi presenti, senza dunque l’instaurazionedi alcun rapporto di custodia in capo al Comune di Napoli in ordine a talisgombero dei locali disposto dalla Procura della Repubblica presso ilNumero registro generale 11159/2023Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 13740/2026Data pubblicazione 11/05/2026Tribunale di Napoli, esponendosi così al rischio di danneggiamento delleproprie attrezzature.1.2. La soc. “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” proponeva quindi appello,rilevando come fosse stata del tutto legittima la decisione di nonrimuovere le attrezzature dall’immobile sottoposto a sequestro,sussistendo un titolo legittimante l’occupazione dello stesso (il contratto dilocazione intercorso con il proprietario del fabbricato) e non potendo laProcura della Repubblica disporre in tal caso lo sgombero dei locali. Lacustodia dell’immobile, dunque, si era estesa anche ai beni ivi presenti,che, peraltro, non potevano essere spostati altrove nel breve tempo adisposizione.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 4682/2022, respingeva ilgravame, ribadendo che le attrezzature oggetto delle allegazionidell’appellante non rientravano tra i beni sottoposti a sequestro, senza chepotesse imputarsi alla Procura della Repubblica o al custode la circostanzache la stessa appellante non avesse potuto trasferire altrove le predettesequestro dello stesso, con parziale demolizione di alcune sue parti,comportava che la responsabilità per il danneggiamento delle attrezzaturedovesse semmai ravvisarsi in capo al proprietario locatore.2. La soc. “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” ha quindi proposto ricorsoper Cassazione, affidando l’impugnazione a tre motivi.3. Si sono costituiti nel presente giudizio sia il Comune di Napoli che ilMinistero della Giustizia, che hanno resistito con controricorso.La ricorrente ha dimesso memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso lamenta la “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1227, 2049, 2051, 2055 e 2697 c.c., 67 c.p.c., nonché 259,Numero registro generale 11159/2023Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 13740/2026Data pubblicazione 11/05/2026321, comma 2, c.p.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,adducendosi da parte ricorrente che, per quanto la custodia giudiziaria subene immobile sottoposto a sequestro non si estenda ai beni mobili inesso presenti, in quanto immuni dal provvedimento di sequestro, ciò nonesime il custode dal dovere di precauzione in funzione di prevenzione daidanni prevedibili a carico di chi entri in contatto con la cosa. In questosenso, argomenta la ricorrente, sussiste responsabilità “ex artt. 2051,2049 e 2055 c.c.” del custode giudiziario e dell’Autorità giudiziariapreponente per il deterioramento delle attrezzature in questione, una voltaprovato il nesso causale tra lo stato di degrado di quest’ultimo ed il dannoai beni mobili e non possa, infine, configurarsi l’esimente del caso fortuito.Il motivo è infondato.L’odierna ricorrente ha ribadito anche nella presente sede la ravvisabilitàdi una responsabilità del custode sulla scorta della prospettazione delmero nesso causale, derivante dalla violazione di obblighi di cura evigilanza incombenti sul custode, pur riconoscendo espressamente che ibeni danneggiati non erano oggetto di sequestro.Tale prospettazione, tuttavia, non incide in alcun modo sul dato di fattoper cui i beni mobili in questione non erano stati sequestrati e potevanodunque essere sgomberati, non sussistendo peraltro sugli stessi alcunobbligo di custodia in capo al Comune di Napoli.Né è possibile valorizzare, ai fini in esame, il diritto della ricorrente atenere le attrezzature all’interno dell’immobile sequestrato in forza delcontratto di locazione, atteso che anche tale rilievo non elide il fatto che ilmantenimento dei beni in loco è stato frutto unicamente di una liberascelta della ricorrente.In ogni caso, anche ponendosi nell’ottica contrattuale valorizzata dallaricorrente stessa (per cui il mantenimento dei beni in loco avrebbe avutocarattere di mero esercizio di un diritto contrattualmente riconosciuto),non può trascurarsi il principio per cui «In tema di locazione, il diritto alNumero registro generale 11159/2023Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 13740/2026Data pubblicazione 11/05/2026risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la suafonte nel contratto e nell’art. 1581 c.c., che richiama l’art. 1578 c.c. (vizidella cosa locata), e non nell’art. 2051 c.c., il quale si applica nella solaipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione» (cfr Cass.n. 4578 del 20/02/2024, Rv. 670543 - 01).Dunque, delle due l’una: o la fonte del diritto al risarcimento invocatodalla ricorrente va individuata nel rapporto locativo (stante il suo diritto amantenere i beni sul posto in forza di tale titolo) ed allora la richiesta dirisarcimento danni deve essere rivolta al locatore (che, peraltro, era lastessa persona fisica del legale rappresentante della ricorrente, CrescenzioPolverino), o il risarcimento in questione viene chiesto ai sensi dell’art.2051 c.c., ed allora non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo alcustode.Del resto, il venir meno del potere di fatto sulla cosa in capo al locatore(per effetto del sequestro), non esonera quest’ultimo da responsabilità,dovendosi dimostrare la non imputabilità dell’evento a condotta dellostesso locatore (in base al principio per cui «In materia di responsabilitàcontrattuale, perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa diesonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova dellanon imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l’esecuzionedella prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, laconfigurabilità o meno del "factum principis".», cfr Cass. n. 10683 del20/04/2023, Rv. 667391 - 01).In quest’ottica deve anzi essere evidenziato come proprio la ricorrente diaespressamente per ammesso che il rapporto locativo era sorto conriferimento ad un bene eretto abusivamente (con conseguentericonducibilità causale del sequestro – disposto per tale motivo – allacondotta del locatore).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1227, 2043, 2049 e 2055 c.c. nonché 67 c.p.c.,Numero registro generale 11159/2023Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 13740/2026Data pubblicazione 11/05/2026nonché 259, 321, comma 2 c.p.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, argomentando la ricorrente che, anche ponendosi al di fuoridell’ambito applicativo dell’art. 2051 c.c., non può trascurarsi che lacustodia giudiziaria di un bene immobile sottoposto a sequestropreventivo deve essere esercitata nel rispetto dei principi del neminemlaedere con conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. del custode edell’Autorità giudiziaria preponente per il danneggiamento delleinsistenti all’interno degli immobili oggetto di custodia, allorché ciò siastato determinato dallo stato di degrado dell’immobile imputabile a fattocolposo del custode.Il motivo è infondato, in forza delle medesime considerazioni già svolte nelcontesto dell’analisi del primo motivo di ricorso.La ricorrente, in effetti, ha reiterato considerazioni analoghe a quelle giàsvolte nel primo motivo, allocando tuttavia nell’alveo applicativo dell’art.2043 c.c. la responsabilità ascritta ai controricorrenti.Il mutamento prospettico, sul piano normativo, non incide sulleconsiderazioni già svolte in precedenza e, anzi, rende vieppiù fragile ladomanda risarcitoria della ricorrente, passando dalla prospettazione di unaresponsabilità oggettiva a quella ordinaria aquiliana, in cui l’inerziadell’odierna ricorrente a procedere allo sgombero dei propri beni mobilirisulta anche in questo caso riproporre il contesto di analisi già sopraricordato.3. Il terzo motivo di ricorso attiene alla dedotta “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1227 c.c., 67 c.p.c., 335 c.p. nonché 259 e 321,comma 2, c.p.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, avendo laricorrente stigmatizzato la parte della motivazione in cui è stata attribuitaal provvedimento di sequestro la valenza di un intrinseco, connaturatoaumento del rischio di deperimento dei locali sequestrati, con conseguenteinammissibile attribuzione al proprietario dei beni mobili ivi contenuti delNumero registro generale 11159/2023Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 13740/2026Data pubblicazione 11/05/2026rischio di danneggiamento degli stessi e correlata elisione dellaresponsabilità del custode.Tale assunto, sostiene la ricorrente, si pone in contrasto conl’ordinamento, nella misura in cui è allestita una variegata congerienormativa volta a valorizzare gli obblighi di cura, vigilanza e diligenzaincombenti sul custode della cosa soggetta a sequestro.Il motivo è inammissibile per irrilevanza.La ricorrente censura, infatti, un passaggio della motivazione [secondo laquale “Il fatto che i locali fossero idonei a custodirli al momentodell’apposizione dei sigilli non poteva, infatti, tradursi in un aggravio diresponsabilità del custode, che dei beni custoditi nei locali non poteva enon doveva occuparsi. Il sequestro in sé esponeva i locali (e quanto ivicustodito per libera scelta del proprietario) al rischio di deperimento,vieppiù a seguito della parziale demolizione, la cui illegittima adozione nonrisulta nemmeno prospettata”] che integra una valutazione incidentaleconnotata da valenza assolutamente secondaria rispetto a quella, primariae dirimente, assunta dal rilievo per cui il custode del bene immobile nonera gravato nel caso di specie da compiti di cura e vigilanza nei confrontidei beni mobili ivi presenti (richiamandosi anche in questo caso i rilievi giàsvolti in precedenza).4. Devono dunque essere respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso,con inammissibilità del terzo.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo,precisando che lo scaglione di riferimento per tale liquidazione deve essereindividuato in quello compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, inconsiderazione del valore della causa con riferimento al criterio delpetitum, avendo la ricorrente originariamente chiesto – in prime cure – lacondanna dei convenuti al pagamento dell’importo di € 1.055.440,00(indicato senza riferimenti alla diversa misura ritenuta di giustizia) eNumero registro generale 11159/2023Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 13740/2026Data pubblicazione 11/05/2026reiterando tale domanda in grado di appello, salvo elevare l’ammontaredel risarcimento richiesto ad € 1.128.000,00.Va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte respinge il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiarainammissibile il terzo.Condanna la ricorrente alla refusione in favore dei controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno degli stessi nellamisura di € 13.900,00 per compensi professionali, oltre: per il Comune,alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento; per il Ministero, allespese eventualmente prenotate a debito; per ognuno di essi, gli accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 28 aprile 2026Il Presidente