CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 19699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. n. 267 del 1942; Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 7 aprile 2026 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo motivo di ricorso, articolato in più censure, che deduce la intervenuta estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Nel caso di specie, infatti, il termine massimo di prescrizione è intervenuto solo in data 12 gennaio 2026. La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 19 febbraio 2013. - risulta, poi, un termine di sospensione della prescrizione pari a giorni 145 per astensione del difensore dal 26/05/2016 al 18/10/2016; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M