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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12332/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile a fronte di una valida motivazione che evidenzia i presupposti giustificativi dell'aggravante contestata alla luce del noto indirizzo giurisprudenziale per cui la stessa è ascrivibile /i r anche c i solcuirneriklrfn Lkb.bia preso cognizione dell'ingente quantitativo(, ,Aic (431-)%rúa té-rion manifestamente viAata e la spiegazione del giudizio di equivalenza q a: W) /Agì 2L, alla luce del non trascurabile quantitativo di stupefacente trattato.

Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile a fronte di una valida motivazione che evidenzia i presupposti giustificativi dell'aggravante contestata alla luce del noto indirizzo giurisprudenziale per cui la stessa è ascrivibile /i r anche c i solcuirneriklrfn Lkb.bia preso cognizione dell'ingente quantitativo(, ,Aic (431-)%rúa té-rion manifestamente viAata e la spiegazione del giudizio di equivalenza q a: W) /Agì 2L, alla luce del non trascurabile quantitativo di stupefacente trattato. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere es
Sentenza Cassazione n. 12332/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris