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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36756/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23777-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di Bari ha confermato il diniego della liquidazione del compenso richiesto dall’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza legale prestata in favore di cittadino extra comunitario in un giudizio di espulsione amministrativa (proroga del trattenimento dello straniero presso centro di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 268 del 1998).

Secondo il Presidente del Tribunale la liquidazione non era dovuta, non essendo il difensore all’epoca iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 81 del d.p.r. n. 115 del 2002.

Tale ratio decidendi è oggetto della censura proposta con il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia che nei procedimenti in questione lo straniero è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, anche qualora abbia nominato un difensore di fiducia (ipotesi ricorrente nel caso in esame).

Invero la nomina di un difensore d’ufficio è prevista solo se lo straniero sia sprovvistodi un difensore.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il Ministero è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria Il primo motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286/1998, applicabile anche in caso di proroga della convalida: «L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza.

Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale.

Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [...]».

A sua volta, l’art. 18, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011, dopo avere previsto al primo comma che «le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo», prevede al comma 4: «il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete».

Consegue da tale quadro normativo che lo straniero, in questa materia, è ammesso ex legeal gratuito patrocinio a spese dello Stato, dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione, ossia la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta (Cass.n. 14053/2017), requisiti sussistenti e non esclusi con il provvedimento impugnato Assorbito il secondo motivo (omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa).

Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo ; dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23777-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di Bari ha confermato il diniego della liquidazione del compenso richiesto dall’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza legale prestata in favore di cittadino extra comunitario in un giudizio di espulsione amministrativa (proroga del trattenimento dello straniero presso centro di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 268 del 1998). Secondo il Presidente del Tribunale la liquidazione non era dovuta, non essendo il difensore all’epoca iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 81 del d.p.r. n. 115 del 2002. Tale ratio decidendi è oggetto della censura proposta con il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia che nei procedimenti in questione lo straniero è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, anche qualora abbia nominato un difensore di fiducia (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Invero la nomina di un difensore d’ufficio è prevista solo se lo straniero sia sprovvistodi un difensore. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il Ministero è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria Il primo motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286/1998, applicabile anche in caso di proroga della convalida: «L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [...]». A sua volta, l’art. 18, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011, dopo avere previsto al primo comma che «le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo», prevede al comma 4: «il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete». Consegue da tale quadro normativo che lo straniero, in questa materia, è ammesso ex legeal gratuito patrocinio a spese dello Stato, dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione, ossia la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta (Cass.n. 14053/2017), requisiti sussistenti e non esclusi con il provvedimento impugnato Assorbito il secondo motivo (omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa). Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo ; dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda
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