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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06119/2023

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DINANZA sul ricorso 13537/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 81 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -cont:roricorrente - avverso la sentenza n. 7111/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il [OSCURATO:PERSONA]Espresso, quale editore del quotidiano La Repubblica, nonché il direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA] e le giornaliste [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentirne disporre la condanna solidale al risarcimento dei danni e al pagamento di una riparazione pecuniaria ex art. 12

I. n. 47/1948 in relazione ad un articolo pubblicato sull'anzidetto quotidiano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; articolo che concerneva un procedimento giudiziario (c.d. truffa dei Parioli) a carico di tale Lande, nel quale si dava notizia di "90 pregiudicati" che figuravano nella lista del "Madoff dei Parioli" e si faceva il nome di [OSCURATO:PERSONA] tra i "clienti ... con reati specifici alle spalle", consistenti, nel caso, in "manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta"; i convenuti resistettero alla domanda invocando l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a tal fine producendo (come doc. 5) un elenco redatto a seguito di informative di polizia giudiziaria e relativo a clienti e sodali del Lande, con indicazione delle notizie di reato, delle misure cautelari e delle condanne ascritte; il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni liquidati in 25.000,00 euro e le due giornaliste anche al pagamento della somma di 5.000,00 euro ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria; la Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione dei soccombenti, confermando la sentenza di primo grado; la Corte ha ritenendo inammissibile -ex art. 345 c.p.c.- la produzione in sede di gravame del documento denominato "copia dell'annotazione di P.G." ad integrazione del doc. n. 5 già versato in primo grado; ha dichiarato di condividere l'affermazione del Tribunale secondo cui la condotta delle giornaliste era stata caratterizzata da grave negligenza in quanto le stesse si erano limitate a riportare il contenuto di un «elenco, informe e privo di garanzia di autenticità" nel quale il Gargani non risultava neppure indicato come condannato per reati di manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta, ma solo come iscritto nel registro degli indagati, mentre nell'articolo veniva riportato tra i pregiudicati (dandosi quindi conto di condanne penali) e associato ad un gruppo di clienti che secondo le espressioni delle giornaliste -nemmeno rispettose del limite della continenza- avevano violato "mezzo codice penale"»; ha ritenuto che fosse dimostrato in via presuntiva il danno lamentato dall'attore (indicato come «noto commercialista romano») e che fosse congrua la liquidazione del danno e della sanzione pecuniaria; hanno proposto ricorso per cassazione la GEDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]Espresso), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi; il Gargani ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 184 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., censurando la sentenza nella parte in cui «ha ritenuto la novità del documento (allegato C) prodotto dagli appellanti quale mera integrazione di quanto già allegato e provato in prime cure pur in difetto di ogni eccezione avversaria di tardività e, a fortiori, di prestata acquiescenza dell'appellato»; col secondo motivo (che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2729, 2730, 2731 e 2733 c.c., nonché degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11

I. n.47/1948 e, altresì, la «erronea valutazione delle prove documentali depositate in atti dalla difesa dei convenuti»), i ricorrenti censurano la sentenza per aver pronunciato senza tener conto delle prove offerte e per non aver considerato che «il doc. 5 di prime cure integrato con l'annotazione di PG prodotta in appello sub all.

C. (cfr. doc. 3 e 4) assurgeva a fatto non specificamente contestato dall'altra parte costituita e quindi non controverso e quindi pacifico», aggiungono che da tale documento emergeva che il Gargani risultava iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati di manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta; il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11

I. n. 47/1948, con riferimento ai principi consolidati in tema di esercizio del diritto di cronaca e di sussistenza del parametro della "verità" dei fatti; i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che il documento utilizzato dalle giornaliste non era stato verificato nella sua veridicità e che, nello stesso, il Gargani non risultava condannato per i reati ad esso ascritti; sostengono che l'articolo costituiva la riproduzione del parere negativo espresso in sede cautelare dal P.M. che seguiva l'inchiesta e assumono che sotto la «dicitura necessariamente generica ed impropria» di "pregiudicati" potevano essere ricomprese anche fattispecie relative a iscrizione nel registro delle notizie di reato; concludono che «quel che conta, dunque, ai fini di applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, è che risulti rispettata, nella pubblicazione di una notizia, la veril:à oggettiva dei fatti» e che, nel caso di specie, l'articolo si limitava a «dare conto del parere (evidentemente di parte) che il pubblico ministero al fine di ottenere il rigetto dell'istanza di scarcerazione [aveva] espresso innanzi al Tribunale della Libertà»; col quarto motivo, si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e si censura la sentenza «laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno in via presuntiva, pur in assenza di specifiche deduzioni da parte dell'appellato e senza svolgere alcuna indagine in ordine alla gravità del pregiudizio e della lesione subita e della sussistenza del nesso di causalità con lo scritto censurato»;col quinto motivo, viene denunciata (sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 2056„ 1226 c.c. e dei principi giurisprudenziali in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa) la valutazione di congruità degli importi liquidati dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno e di pena pecuniaria, assumendosi che la stessa è apodittica e «palesemente incongrua»; premesso che i ricorrenti non hanno riprodotto il contenuto dell'articolo (trascritto invece, in ampia misura, nel controricorso) e che la notizia dell'essere il Gargani pregiudicato e di avere "reati specifici alle spalle" era evidentemente non veritiera, ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, in quanto: il primo motivo è infondato: il divieto di nova in appello risponde a finalità pubblicistiche e non rileva la circostanza che la controparte non abbia contestato la tardività della produzione; inoltre, la circostanza che il documento prodotto in appello integrasse quello depositato in primo grado non vale ad escluderne la "novità" sul piano processuale; quanto poi al secondo motivo, risulta del tutto implausibile la prospettazione della violazione del principio di non contestazione; ciò che rileva è che il documento tardivamente prodotto in appello non poteva essere esaminato; in relazione ad entrambi i motivi, va peraltro rilevato che, quand'anche il documento fosse stato producibile e valutabile, non ne risulterebbe scalfito il giudizio di non veridicità della notizia giacché gli stessi ricorrenti riconoscono che il Gargani era soltanto iscritto nel registro degli indagati; il terzo motivo -che contesta l'assunto centrale della Corte circa la non ricorrenza del requisito della verità della notizia- è inammissibile (in quanto volto a contestare l'apprezzamento di merito sulla non veridicità delle notizie) e, comunque, infondato (nella parte in cui pretende di assimilare la posizione del soggetto iscritto nel registro degli indagati a quella del pregiudicato); difetta, inoltre, di autosufficienza nella parte in cui mira a sostenere che le giornaliste si sarebbero limitate a riportare le conclusioni del P.M. in sede cautelare, senza tuttavia riportare né il tenore di tali conclusioni né il contenuto dell'articolo, in modo da far constare che lo stesso costituisse un mero resoconto delle richieste del pubblico ministero; il quarto motivo è infondato (in quanto la Corte ha tenuto presente la distinzione fra l'evento di danno e il danno conseguenza e ben poteva accertare in via presuntiva il danno provocato dalle notizie non veritiere e diffamatorie) e, peraltro, è privo di autosufficienza nella parte in cui sostiene il difetto di puntuali allegazioni dell'attore senza riportare il contenuto delle sue deduzioni; parimenti infondato è il quinto motivo, giacché l'affermazione di congruità -ancorché sintetica- vale ad esprimere una valutazione di adeguatezza che, collocata nel contesto ampiamente illustrato in sentenza, consente di ritenere correttamente esercitato il potere equitativo; va escluso, in ogni caso che la liquidazione delle somme risulti "palesemente incongrua" o manifestamente contraria ai dati di comune esperienza, al punto da essere sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 23304/2007, Cass. n. 13153/2015 e Cass. n. 31358/2021); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 13537/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 81 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -cont:roricorrente - avverso la sentenza n. 7111/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il [OSCURATO:PERSONA]Espresso, quale editore del quotidiano La Repubblica, nonché il direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA] e le giornaliste [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentirne disporre la condanna solidale al risarcimento dei danni e al pagamento di una riparazione pecuniaria ex art. 12 I. n. 47/1948 in relazione ad un articolo pubblicato sull'anzidetto quotidiano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; articolo che concerneva un procedimento giudiziario (c.d. truffa dei Parioli) a carico di tale Lande, nel quale si dava notizia di "90 pregiudicati" che figuravano nella lista del "Madoff dei Parioli" e si faceva il nome di [OSCURATO:PERSONA] tra i "clienti ... con reati specifici alle spalle", consistenti, nel caso, in "manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta"; i convenuti resistettero alla domanda invocando l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a tal fine producendo (come doc. 5) un elenco redatto a seguito di informative di polizia giudiziaria e relativo a clienti e sodali del Lande, con indicazione delle notizie di reato, delle misure cautelari e delle condanne ascritte; il Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda condannando i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni liquidati in 25.000,00 euro e le due giornaliste anche al pagamento della somma di 5.000,00 euro ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria; la Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione dei soccombenti, confermando la sentenza di primo grado; la Corte ha ritenendo inammissibile -ex art. 345 c.p.c.- la produzione in sede di gravame del documento denominato "copia dell'annotazione di P.G." ad integrazione del doc. n. 5 già versato in primo grado; ha dichiarato di condividere l'affermazione del Tribunale secondo cui la condotta delle giornaliste era stata caratterizzata da grave negligenza in quanto le stesse si erano limitate a riportare il contenuto di un «elenco, informe e privo di garanzia di autenticità" nel quale il Gargani non risultava neppure indicato come condannato per reati di manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta, ma solo come iscritto nel registro degli indagati, mentre nell'articolo veniva riportato tra i pregiudicati (dandosi quindi conto di condanne penali) e associato ad un gruppo di clienti che secondo le espressioni delle giornaliste -nemmeno rispettose del limite della continenza- avevano violato "mezzo codice penale"»; ha ritenuto che fosse dimostrato in via presuntiva il danno lamentato dall'attore (indicato come «noto commercialista romano») e che fosse congrua la liquidazione del danno e della sanzione pecuniaria; hanno proposto ricorso per cassazione la GEDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]Espresso), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi; il Gargani ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 184 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., censurando la sentenza nella parte in cui «ha ritenuto la novità del documento (allegato C) prodotto dagli appellanti quale mera integrazione di quanto già allegato e provato in prime cure pur in difetto di ogni eccezione avversaria di tardività e, a fortiori, di prestata acquiescenza dell'appellato»; col secondo motivo (che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2729, 2730, 2731 e 2733 c.c., nonché degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 I. n.47/1948 e, altresì, la «erronea valutazione delle prove documentali depositate in atti dalla difesa dei convenuti»), i ricorrenti censurano la sentenza per aver pronunciato senza tener conto delle prove offerte e per non aver considerato che «il doc. 5 di prime cure integrato con l'annotazione di PG prodotta in appello sub all. C. (cfr. doc. 3 e 4) assurgeva a fatto non specificamente contestato dall'altra parte costituita e quindi non controverso e quindi pacifico», aggiungono che da tale documento emergeva che il Gargani risultava iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati di manipolazione del mercato e bancarotta fraudolenta; il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 I. n. 47/1948, con riferimento ai principi consolidati in tema di esercizio del diritto di cronaca e di sussistenza del parametro della "verità" dei fatti; i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che il documento utilizzato dalle giornaliste non era stato verificato nella sua veridicità e che, nello stesso, il Gargani non risultava condannato per i reati ad esso ascritti; sostengono che l'articolo costituiva la riproduzione del parere negativo espresso in sede cautelare dal P.M. che seguiva l'inchiesta e assumono che sotto la «dicitura necessariamente generica ed impropria» di "pregiudicati" potevano essere ricomprese anche fattispecie relative a iscrizione nel registro delle notizie di reato; concludono che «quel che conta, dunque, ai fini di applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, è che risulti rispettata, nella pubblicazione di una notizia, la veril:à oggettiva dei fatti» e che, nel caso di specie, l'articolo si limitava a «dare conto del parere (evidentemente di parte) che il pubblico ministero al fine di ottenere il rigetto dell'istanza di scarcerazione [aveva] espresso innanzi al Tribunale della Libertà»; col quarto motivo, si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e si censura la sentenza «laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno in via presuntiva, pur in assenza di specifiche deduzioni da parte dell'appellato e senza svolgere alcuna indagine in ordine alla gravità del pregiudizio e della lesione subita e della sussistenza del nesso di causalità con lo scritto censurato»;col quinto motivo, viene denunciata (sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 2056„ 1226 c.c. e dei principi giurisprudenziali in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa) la valutazione di congruità degli importi liquidati dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno e di pena pecuniaria, assumendosi che la stessa è apodittica e «palesemente incongrua»; premesso che i ricorrenti non hanno riprodotto il contenuto dell'articolo (trascritto invece, in ampia misura, nel controricorso) e che la notizia dell'essere il Gargani pregiudicato e di avere "reati specifici alle spalle" era evidentemente non veritiera, ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, in quanto: il primo motivo è infondato: il divieto di nova in appello risponde a finalità pubblicistiche e non rileva la circostanza che la controparte non abbia contestato la tardività della produzione; inoltre, la circostanza che il documento prodotto in appello integrasse quello depositato in primo grado non vale ad escluderne la "novità" sul piano processuale; quanto poi al secondo motivo, risulta del tutto implausibile la prospettazione della violazione del principio di non contestazione; ciò che rileva è che il documento tardivamente prodotto in appello non poteva essere esaminato; in relazione ad entrambi i motivi, va peraltro rilevato che, quand'anche il documento fosse stato producibile e valutabile, non ne risulterebbe scalfito il giudizio di non veridicità della notizia giacché gli stessi ricorrenti riconoscono che il Gargani era soltanto iscritto nel registro degli indagati; il terzo motivo -che contesta l'assunto centrale della Corte circa la non ricorrenza del requisito della verità della notizia- è inammissibile (in quanto volto a contestare l'apprezzamento di merito sulla non veridicità delle notizie) e, comunque, infondato (nella parte in cui pretende di assimilare la posizione del soggetto iscritto nel registro degli indagati a quella del pregiudicato); difetta, inoltre, di autosufficienza nella parte in cui mira a sostenere che le giornaliste si sarebbero limitate a riportare le conclusioni del P.M. in sede cautelare, senza tuttavia riportare né il tenore di tali conclusioni né il contenuto dell'articolo, in modo da far constare che lo stesso costituisse un mero resoconto delle richieste del pubblico ministero; il quarto motivo è infondato (in quanto la Corte ha tenuto presente la distinzione fra l'evento di danno e il danno conseguenza e ben poteva accertare in via presuntiva il danno provocato dalle notizie non veritiere e diffamatorie) e, peraltro, è privo di autosufficienza nella parte in cui sostiene il difetto di puntuali allegazioni dell'attore senza riportare il contenuto delle sue deduzioni; parimenti infondato è il quinto motivo, giacché l'affermazione di congruità -ancorché sintetica- vale ad esprimere una valutazione di adeguatezza che, collocata nel contesto ampiamente illustrato in sentenza, consente di ritenere correttamente esercitato il potere equitativo; va escluso, in ogni caso che la liquidazione delle somme risulti "palesemente incongrua" o manifestamente contraria ai dati di comune esperienza, al punto da essere sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 23304/2007, Cass. n. 13153/2015 e Cass. n. 31358/2021); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico
Sentenza Cassazione n. 06119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris