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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03565/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, oltre ad essere formulato in termini aspecifici, attiene ad un motivo di appello non incluso tra quelli non rinunciati dal ricorrente; ii) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); iii) il terzo motivo propone per la prima volta in questa Sede la doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull'aumento per la continuazione, mentre con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere il contenimento nel minimo di tale porzione della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, oltre ad essere formulato in termini aspecifici, attiene ad un motivo di appello non incluso tra quelli non rinunciati dal ricorrente; ii) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); iii) il terzo motivo propone per la prima volta in questa Sede la doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull'aumento per la continuazione, mentre con l'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere il contenimento nel minimo di tale porzione della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 03565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris