CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46644/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Marsala con sentenza 14 maggio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BARRA1 GIUSEPPE, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge,vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità mancando l'elemento soggettivo ed oggettivo della rapina e potendosi ritenere sussistenti i presupposti per affermare l'irrilevanza della condotta contestata, l'inconsapevolezza della provenienza illecita della bicicletta anche alla luce del fatto che la vendita di biciclette usate costituiva e costituisce una prassi aziendale per l'esercizio commerciale di cui risulta titolare il Barraco. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena 3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto presentata personalmente. Infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore