CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36118/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50/a; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Carpi n. 6; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4726/24/18 della C ommissione tributaria Regionale dellaCampania, depositata il 18 / 5 /201 8 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – società operante nell’interporto del Comune di Nola - proponeva ricorso avverso l’avviso TARI relativ o all’anno 2015 emesso dal suindicato Comune sul presupposto che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell’area interportuale non veniva svolto dall’ente territoriale ma da una ditta privata e che nel 2010 era stato tra le parti concluso un accordo che prevedeva una riduzione dell’85% del tributo richiesto. 2. La CTR con la sentenza n. 4726/24/2018, depositata il 18/5/2018, rigettava l’appello propo sto dal Comune di Nola e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso originario con riduzione al 15% della tariffa richiesta dall’ente territoriale in ragione del mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti all’interno dell’interporto. 3. Avverso tale sentenza il Comune di Nola propone ricorso per cassazione affidato adue motivi. 4.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio , svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza come previsto dal provvedimento del Presidente del Collegio del 16.1.2023, la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo li Comune di Nola denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657 della legge n. 147 del 2013, atteso che, una volta accertato, in punto di fatto, che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ̀ attivo sul terr i torio comunale e lo stesso viene svolto, con sistema “porta a porta” su tutte le strade pubbliche comprese quelle di collegamento alla zona interporto anche se non all'interno dell'area privata interporto, l'imposta avrebbe dovuto pagarsi per intero e non con la riduzione indicata dalla CTR, essendo irrilevante che il ricorrente decida di smaltire eventuali rifiuti speciali tramite una propria ditta. 2.Con il secondo motivo il Comune di Nola lamenta, ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevando che il ricorso della contribuente era volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamento e non la riduzione della relativa imposta. Su tale eccezione, proposta in sede di gravame da parte dell’ente territoriale, la CTR avrebbe omesso ogni pronuncia con conseguente nullità della sentenza. 3.Il primo motivo di ricorso non è fondato. Con riferimento alla debenza dell’imposta TARI per l’anno 2015 per gli immobili siti all’interno dell’interporto del Comune di Nola questa Corte (Cass. 21335 del 2022) ha affermato la sussistenza del diritto alla riduzione di cui all’art. 1, comma 657 della legge n. 147 del 2013. A tale conclusione la Corte è giunta partendo dal principio secondo cui ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa ̀ egualmente dovuta - essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 (Cass. n. 14907 del 2020; Cass. n. 11451 del 2015). Per quanto più specificatamente attiene al tema delle riduzioni o esenzioni dal tributo si è, poi, affermato che in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui ̀ l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 14907 del 2020; Cass. n. 22130 del 2017). Ulteriore principio affermato da questa Corte è, poi, quello secondo cui costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui ̀ l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, ̀ onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 14907 del 2020). 3.1La CTR si ̀ attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato che l'imposta è dovuta in misura ridotta ogniqualvolta risulti come nella fattispecie – sulla base di circostanz a di fatto n on contestata dal comune di Noia - che l'attivit à di raccolta di rifiuti sia stata espletata limitatamente alle strade di collegamento per l'interporto ma non all'interno di esso. 4. Il secondo motivo non è fondato. A prescindere dall’omessa riproduzione nel ricorso dell’originaria impugnazione della ricorrente, volta a consentire al Collegio il preliminare esame di ammissibilità del motivo proposto, va rilevato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione - merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. Nella specie, la CTP, prima, e la CTR, dopo, hanno correttamente adempiuto a tale compiuto tenuto conto delle rispettive posizioni delle parti volte, da un lato, all’annullamento dell’avviso impugnato e, dall’altro, alla sua conferma. 5. In considerazione della peculiarit à della fattispecie va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte -Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ric