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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06173/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere adeguata la valutazione in termini di bilanciamento operato dal Tribunale, riducendo la quantificazione della pena, ritenuta congrua, a seguito del riconoscimento del vizio parziale di mente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/01/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere adeguata la valutazione in termini di bilanciamento operato dal Tribunale, riducendo la quantificazione della pena, ritenuta congrua, a seguito del riconoscimento del vizio parziale di mente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2024.
Sentenza Cassazione n. 06173/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris