Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30580/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura di € 27.000,00 e depositando la nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata ai motivi di ricorso e, in subordine, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 07/04/2017 del Tribunale di Vasto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita aggravata dall'avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato «poiché nella sua qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., si appropriava della documentazione fiscale e contabile delle società denominate [OSCURATO:SOCIETA] [di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]] e [OSCURATO:SOCIETA] [di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]] omettendo di restituirla, anche dopo formale richiesta.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

2.1.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta tali vizi motivazionali della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato a lui attribuito.

Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di L'aquila - nel ritenere che «le parti offese avevano da anni affidato la tenuta della contabilità relativa alle società di cui erano rappresentanti, alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] risultava legale rappresentante» e che questi era «subentrato al padre [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], cooperativa alla quale era stata affidata la tenuta della contabilità relativa alle società di cui le parti offese erano legali rappresentanti [e] non provvedeva alla riconsegna della documentazione contabile inerente le stesse, nonostante formali e plurimi solleciti» - non avrebbe valutato, o non avrebbe valutato in modo adeguato, i seguenti elementi di prova, che sarebbero emersi dall'istruttoria dibattimentale: a) che le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano incaricato, sin dal 1999/2000, della tenuta della contabilità delle proprie società il commercialista [OSCURATO:PERSONA], unico titolare dell'omonimo studio e quindi depositano delle scritture contabili delle stesse società; b) nessun incarico poteva essere stato conferito dalle persone offese a [OSCURATO:PERSONA] a r.l., giacché tale cooperativa era stata costituita nel 2001 e, quindi, successivamente all'incarico dato al padre [OSCURATO:PERSONA], il quale non era mai stato amministratore di [OSCURATO:PERSONA] a r.I., con la conseguenza che il figlio imputato [OSCURATO:PERSONA] non poteva subentrare al padre Franco, atteso che unico amministratore di [OSCURATO:PERSONA] a r.I., dalla costituzione fino alla cancellazione dal registro delle imprese nel 2011, era stato unicamente [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] a r.l. era stata costituita solo per la trasmissione informatizzata dei dati contabili, unica attività della quale si era occupato [OSCURATO:PERSONA] nel breve periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] a r.l. collaborò con lo studio del padre, periodo nel corso del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricevuto un formale incarico dalle persone offese per la tenuta della contabilità delle loro società, non essendo commercialista né ancora in possesso all'epoca del titolo abilitativo, con la conseguenza che egli non era mai stato depositano delle scritture contabili e fiscali di [OSCURATO:SOCIETA]. e di S.C. s.r.I., le quali, come sarebbe stato confermato dai testimoni della difesa [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (segretaria dello studio di [OSCURATO:PERSONA]), erano sempre rimaste, sino al sequestro effettuato dalla Guardia di finanza il 20 giugno 2013, nell'esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], unico titolare e dottore commercialista dello studio; d) l'imputato non era mai subentrato al padre nella gestione dello studio, circostanza che non era emersa dall'istruttoria dibattimentale; e) le lettere di diffida a restituire la contabilità spedite dalle persone offese il 22 gennaio 2013 e il 12 febbraio 2013 erano state spedite e ricevute esclusivamente all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo averle ricevute, aveva dato incarico alla segretaria Menna di predisporre la documentazione per la restituzione agli aventi diritto; f) le persone offese, come dichiarato dalla segretaria Menna, nonostante fossero state da lei sollecitate a ritirare la documentazione, non si erano mai presentate presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] per consentire la consegna della stessa; g) [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ricevuto le menzionate lettere di diffida del 22 gennaio 2013 e del 12 febbraio 2013, non essendovi agli atti prova documentale in tale senso; h) la prima e unica lettera di diffida a restituire la documentazione indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], quella del 6 dicembre 2013, così come la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2014, non solo sono successive al sequestro della documentazione operato dalla Guardia di finanza il 20 giugno 2013, «quando lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA] non aveva più il possesso della documentazione richiesta», ma sono state erroneamente spedite all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi non era mai stato il commercialista di [OSCURATO:SOCIETA]. né il depositano delle sue scritture contabili («[c]ircostanza di indubbia verità, posto che il [OSCURATO:PERSONA], ben consapevole del sequestro operato dalla G di F. [...], rivolgeva istanza, in data 30/09/2013, alla Procura della Repubblica di Vasto per ottenere la restituzione della documentazione sequestrata»), con la conseguenza che risulterebbe la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata là dove afferma essere evidente come «il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], sia responsabile del contestato reato di appropríazione indebita per aver omesso di restituire, nonostante formale diffida, la documentazione contabile in suo possesso in virtù del rapporto professionale intercorrente con le parti offese, a nulla rilevando la dedotta circostanza relativa al sequestro di detta documentazione effettuato dalla Guardia di Finanza, in quanto avvenuto in data 20.6.2013 - quindi ben quattro mesi dopo il formale atto di diffida e restituzione effettuato il 12.02.2013 - e solo relativamente alla documentazione contabile inerente la società CO.GE.SA s.r.I.».

La mancanza di motivazione della sentenza impugnata risulterebbe ancora più evidente alla luce della documentazione, depositata dalla difesa alla Corte d'appello di L'Aquila nel corso dell'udienza del 2 luglio 2021, costituita dal verbale di restituzione e ritiro della documentazione contabile di [OSCURATO:SOCIETA]. firmata da [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dello stesso e dalla «missiva del 27/06/2017 per le modalità di consegna a firma sempre del Dott. [OSCURATO:PERSONA]», atteso che da tale documentazione emerge l'esistenza di un rapporto professionale solo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il commercialista [OSCURATO:PERSONA], unico depositano delle scritture di tale società, sicché «nessuna responsabilità penale può essere ricondotta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], per non aver mai ricevuto mandato professionale dalla detta Società, con la conseguenza di non poter detenere nessuna documentazione contabile che invece è sempre stata in possesso e depositata presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha curato la riconsegna».

2.1.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata anche con riguardo alle doglianze, che erano state avanzate nell'atto di appello, relative all'eccessività della pena irrogata dal Tribunale di Vasto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza rispetto all'aggravante contestata), atteso che la Corte d'appello di L'Aquila, sul punto, «non ha ritenuto di spendere una sola parola».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di L'Aquila avrebbe potuto riconoscere la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - della quale, nella specie, sarebbero ricorsi i presupposti «alla luce del generale contesto probatorio che ha evidenziato una condotta non colpevole sotto il profilo, quanto meno del possesso della documentazione contabile» - e che la sussistenza di detta causa di esclusione della punibilità potrebbe essere riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, atteso che «la fattispecie in questione rientra nei limiti di pena e presenta i requisiti normativi per la ricorrenza della particolare tenuità del fatto, che non sono stati esclusi nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non è consentito nel suo primo profilo ed è manifestamente infondato nel suo secondo profilo.1.1.

Quanto al primo profilo, costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita aggravata in quanto, all'esito dell'istruzione dibattimentale, era emerso che: a) le parti offese avevano da anni affidato la propria documentazione fiscale e contabile alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.I., di cui era amministratore l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; b) nonostante plurime formali richieste di riconsegna della menzionata documentazione, in possesso dell'imputato, da parte delle persone offese, a seguito della revoca dell'incarico professionale che era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA], questi non aveva provveduto alla stessa riconsegna; c) si doveva ritenere irrilevante il sequestro della documentazione de quo da parte della Guardia di finanza, atteso che esso era avvenuto quattro mesi dopo il formale atto di diffida a restituire la documentazione e aveva, peraltro, avuto a oggetto solo la documentazione relativa a [OSCURATO:SOCIETA].

Tale motivazione appare priva di incoerenze o illogicità, tanto meno manifeste, mentre le doglianze avanzate dal ricorrente evidenziano delle ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine allo spessore della valenza probatoria dei singoli elementi emersi dall'istruzione dibattimentale, il che, come si è detto, non è consentito in questa sede di legittimità.

1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, la manifesta infondatezza dello stesso discende dal fatto che, pur a fronte di un motivo di appello che, sul punto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della misura della pena, appariva essere del tutto generico - atteso che l'appellante si era limitato a fare riferimento a una non meglio specificata «singolarità della vicenda», senza quindi esplicitare in che termini questa dovesse orientare il giudizio sulla misura della pena e sulla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche - la Corte d'appello di L'Aquila ha in realtà adeguatamente motivato in ordine alla conferma sia della misura della pena che era stata irrogata dal Tribunale di Vasto, ritenuta congrua in considerazione del danno di non modesta gravità che le vittime del reato avevano subito, sia del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di elementi che potessero essere positivamente valutati ai fini della concessione del predetto beneficio.

2. Il secondo motivo è inammissibile perché nel giudizio di appello non era stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., nonostante tale norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente alla celebrazione di detto giudizio, e la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., se - come nella specie - il predetto art. 131-bis era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281-01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01).

L'indirizzo di segno contrario, espresso in un'altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164-01), secondo il quale la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, si fonda su una lettura parziale di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 25/02/2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594, la quale ha espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in C 3.800,00, oltre accessori di legge.È invece inammissibile la richiesta della stessa parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura di C 27.000,00, in quanto tale richiesta non è prospettabile in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura di € 27.000,00 e depositando la nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata ai motivi di ricorso e, in subordine, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 07/04/2017 del Tribunale di Vasto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita aggravata dall'avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato «poiché nella sua qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., si appropriava della documentazione fiscale e contabile delle società denominate [OSCURATO:SOCIETA] [di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]] e [OSCURATO:SOCIETA] [di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]] omettendo di restituirla, anche dopo formale richiesta. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. 2.1.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta tali vizi motivazionali della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato a lui attribuito. Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di L'aquila - nel ritenere che «le parti offese avevano da anni affidato la tenuta della contabilità relativa alle società di cui erano rappresentanti, alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] risultava legale rappresentante» e che questi era «subentrato al padre [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], cooperativa alla quale era stata affidata la tenuta della contabilità relativa alle società di cui le parti offese erano legali rappresentanti [e] non provvedeva alla riconsegna della documentazione contabile inerente le stesse, nonostante formali e plurimi solleciti» - non avrebbe valutato, o non avrebbe valutato in modo adeguato, i seguenti elementi di prova, che sarebbero emersi dall'istruttoria dibattimentale: a) che le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano incaricato, sin dal 1999/2000, della tenuta della contabilità delle proprie società il commercialista [OSCURATO:PERSONA], unico titolare dell'omonimo studio e quindi depositano delle scritture contabili delle stesse società; b) nessun incarico poteva essere stato conferito dalle persone offese a [OSCURATO:PERSONA] a r.l., giacché tale cooperativa era stata costituita nel 2001 e, quindi, successivamente all'incarico dato al padre [OSCURATO:PERSONA], il quale non era mai stato amministratore di [OSCURATO:PERSONA] a r.I., con la conseguenza che il figlio imputato [OSCURATO:PERSONA] non poteva subentrare al padre Franco, atteso che unico amministratore di [OSCURATO:PERSONA] a r.I., dalla costituzione fino alla cancellazione dal registro delle imprese nel 2011, era stato unicamente [OSCURATO:PERSONA]; c) [OSCURATO:PERSONA] a r.l. era stata costituita solo per la trasmissione informatizzata dei dati contabili, unica attività della quale si era occupato [OSCURATO:PERSONA] nel breve periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] a r.l. collaborò con lo studio del padre, periodo nel corso del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricevuto un formale incarico dalle persone offese per la tenuta della contabilità delle loro società, non essendo commercialista né ancora in possesso all'epoca del titolo abilitativo, con la conseguenza che egli non era mai stato depositano delle scritture contabili e fiscali di [OSCURATO:SOCIETA]. e di S.C. s.r.I., le quali, come sarebbe stato confermato dai testimoni della difesa [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (segretaria dello studio di [OSCURATO:PERSONA]), erano sempre rimaste, sino al sequestro effettuato dalla Guardia di finanza il 20 giugno 2013, nell'esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], unico titolare e dottore commercialista dello studio; d) l'imputato non era mai subentrato al padre nella gestione dello studio, circostanza che non era emersa dall'istruttoria dibattimentale; e) le lettere di diffida a restituire la contabilità spedite dalle persone offese il 22 gennaio 2013 e il 12 febbraio 2013 erano state spedite e ricevute esclusivamente all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo averle ricevute, aveva dato incarico alla segretaria Menna di predisporre la documentazione per la restituzione agli aventi diritto; f) le persone offese, come dichiarato dalla segretaria Menna, nonostante fossero state da lei sollecitate a ritirare la documentazione, non si erano mai presentate presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] per consentire la consegna della stessa; g) [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ricevuto le menzionate lettere di diffida del 22 gennaio 2013 e del 12 febbraio 2013, non essendovi agli atti prova documentale in tale senso; h) la prima e unica lettera di diffida a restituire la documentazione indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], quella del 6 dicembre 2013, così come la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2014, non solo sono successive al sequestro della documentazione operato dalla Guardia di finanza il 20 giugno 2013, «quando lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA] non aveva più il possesso della documentazione richiesta», ma sono state erroneamente spedite all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi non era mai stato il commercialista di [OSCURATO:SOCIETA]. né il depositano delle sue scritture contabili («[c]ircostanza di indubbia verità, posto che il [OSCURATO:PERSONA], ben consapevole del sequestro operato dalla G di F. [...], rivolgeva istanza, in data 30/09/2013, alla Procura della Repubblica di Vasto per ottenere la restituzione della documentazione sequestrata»), con la conseguenza che risulterebbe la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata là dove afferma essere evidente come «il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], sia responsabile del contestato reato di appropríazione indebita per aver omesso di restituire, nonostante formale diffida, la documentazione contabile in suo possesso in virtù del rapporto professionale intercorrente con le parti offese, a nulla rilevando la dedotta circostanza relativa al sequestro di detta documentazione effettuato dalla Guardia di Finanza, in quanto avvenuto in data 20.6.2013 - quindi ben quattro mesi dopo il formale atto di diffida e restituzione effettuato il 12.02.2013 - e solo relativamente alla documentazione contabile inerente la società CO.GE.SA s.r.I.». La mancanza di motivazione della sentenza impugnata risulterebbe ancora più evidente alla luce della documentazione, depositata dalla difesa alla Corte d'appello di L'Aquila nel corso dell'udienza del 2 luglio 2021, costituita dal verbale di restituzione e ritiro della documentazione contabile di [OSCURATO:SOCIETA]. firmata da [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dello stesso e dalla «missiva del 27/06/2017 per le modalità di consegna a firma sempre del Dott. [OSCURATO:PERSONA]», atteso che da tale documentazione emerge l'esistenza di un rapporto professionale solo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il commercialista [OSCURATO:PERSONA], unico depositano delle scritture di tale società, sicché «nessuna responsabilità penale può essere ricondotta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], per non aver mai ricevuto mandato professionale dalla detta Società, con la conseguenza di non poter detenere nessuna documentazione contabile che invece è sempre stata in possesso e depositata presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha curato la riconsegna». 2.1.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata anche con riguardo alle doglianze, che erano state avanzate nell'atto di appello, relative all'eccessività della pena irrogata dal Tribunale di Vasto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza o, quanto meno, di equivalenza rispetto all'aggravante contestata), atteso che la Corte d'appello di L'Aquila, sul punto, «non ha ritenuto di spendere una sola parola». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di L'Aquila avrebbe potuto riconoscere la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - della quale, nella specie, sarebbero ricorsi i presupposti «alla luce del generale contesto probatorio che ha evidenziato una condotta non colpevole sotto il profilo, quanto meno del possesso della documentazione contabile» - e che la sussistenza di detta causa di esclusione della punibilità potrebbe essere riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, atteso che «la fattispecie in questione rientra nei limiti di pena e presenta i requisiti normativi per la ricorrenza della particolare tenuità del fatto, che non sono stati esclusi nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non è consentito nel suo primo profilo ed è manifestamente infondato nel suo secondo profilo.1.1. Quanto al primo profilo, costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita aggravata in quanto, all'esito dell'istruzione dibattimentale, era emerso che: a) le parti offese avevano da anni affidato la propria documentazione fiscale e contabile alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.I., di cui era amministratore l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; b) nonostante plurime formali richieste di riconsegna della menzionata documentazione, in possesso dell'imputato, da parte delle persone offese, a seguito della revoca dell'incarico professionale che era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA], questi non aveva provveduto alla stessa riconsegna; c) si doveva ritenere irrilevante il sequestro della documentazione de quo da parte della Guardia di finanza, atteso che esso era avvenuto quattro mesi dopo il formale atto di diffida a restituire la documentazione e aveva, peraltro, avuto a oggetto solo la documentazione relativa a [OSCURATO:SOCIETA]. Tale motivazione appare priva di incoerenze o illogicità, tanto meno manifeste, mentre le doglianze avanzate dal ricorrente evidenziano delle ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine allo spessore della valenza probatoria dei singoli elementi emersi dall'istruzione dibattimentale, il che, come si è detto, non è consentito in questa sede di legittimità. 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, la manifesta infondatezza dello stesso discende dal fatto che, pur a fronte di un motivo di appello che, sul punto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della misura della pena, appariva essere del tutto generico - atteso che l'appellante si era limitato a fare riferimento a una non meglio specificata «singolarità della vicenda», senza quindi esplicitare in che termini questa dovesse orientare il giudizio sulla misura della pena e sulla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche - la Corte d'appello di L'Aquila ha in realtà adeguatamente motivato in ordine alla conferma sia della misura della pena che era stata irrogata dal Tribunale di Vasto, ritenuta congrua in considerazione del danno di non modesta gravità che le vittime del reato avevano subito, sia del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di elementi che potessero essere positivamente valutati ai fini della concessione del predetto beneficio. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché nel giudizio di appello non era stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., nonostante tale norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente alla celebrazione di detto giudizio, e la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., se - come nella specie - il predetto art. 131-bis era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281-01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01). L'indirizzo di segno contrario, espresso in un'altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164-01), secondo il quale la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, si fonda su una lettura parziale di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 25/02/2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594, la quale ha espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in C 3.800,00, oltre accessori di legge.È invece inammissibile la richiesta della stessa parte civile [OSCURATO:PERSONA] di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura di C 27.000,00, in quanto tale richiesta non è prospettabile in questa sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e
Sentenza Cassazione n. 30580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris