CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 05208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4628/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i suddetti legali; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1893/2021 depositata il 02/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. Nel 2015 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare quest’ultimo tenuto (e, quindi, condannarlo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 del codice civile, alla restituzione, in loro favore, della somma di € 26.000,00 derivante dall’indebito incasso da parte del convenuto di quattro assegni oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dal giorno dell'incasso sino al saldo effettivo, con vittoria delle spese processuali da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari. A sostegno della domanda allegavano che: a) avevano acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - con atto pubblico di compravendita del 15.06.2005 - un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (di cui indicavano i dati catastali), costruito in regime di edilizia convenzionata, per il prezzo dichiarato di € 65.000,00 superiore a quello stabilito convenzionalmente nell'atto d'obbligo sottoscritto a seguito della convenzione di lottizzazione dalla società costruttrice e venditrice, con la conseguenza che quell'atto eranullo per la differenza di prezzo; b) per il pagamento del prezzo avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l'importo di € 105.000,00, superiore a quello che avrebbero potuto chiedere ove il prezzo fosse stato quellostabilito nell'atto d'obbligo; c) per il pagamento del prezzo stabilito nell'atto definitivo di compravendita avevano conferito alla [OSCURATO:PERSONA].p.a. mandato irrevocabile di provvedere all'erogazione della somma di € 67.600,00 sul c/c intestato alla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l."; d) [OSCURATO:PERSONA] - al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 15.06.2005- aveva consegnato a tale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quattro assegni bancari dell'importo complessivo di €. 26.000,00, ciascuno dei quali di € 6.500,00 intestati "a me medesimo", tratti sul c/c 6026/1 027 4 e girati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], a saldo del prezzo della vendita convenuto tra le parti con il preliminare di compravendita di immobile del 9.02.2005 (€ 95.000,00); e) avevano propostoricorso ex art. 702 c.p.c. per ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la restituzione del prezzo asseritamente versato in eccedenza rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'atto d'obbligo e per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal maggior onere sostenuto per la richiesta ed il pagamento del mutuo per una somma maggiore rispetto a quella che avrebbero potuto richiedere ave fosse stato stabilito il prezzo secondo le indicazioni dell'atto d'obbligo; f) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituendosi in quel giudizio, aveva negato di aver ricevuto la somma portata dagli assegni che essi coniugi Cascione-Tetro avevano dichiarato essere stati versati per il pagamento del prezzo dell'acquisto; g) il citato Policarpo aveva consegnato i quattro assegni bancari nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva presentati per l'incasso presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., filiale di [OSCURATO:PERSONA]; g) [OSCURATO:PERSONA] (che era fratello di Antonio, nominato con atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] procuratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), richiesto di riferire a quale titolo avesse incassato gli assegni, aveva dichiarato di non ricordare a distanza di ben dieci anni a quale titolo avesse ricevuto gli assegni bancari; h) pertanto, doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse incassato indebitamente le somme portate dagli assegni e non aveva inteso provvedere alla restituzione. Costituitosi in giudizio,l’Amatrulli: a) eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che gli stessi attori assumevano che gli assegni erano stati consegnati al Policarpo, nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a saldo del prezzo della vendita, sicché destinatario del pagamento rimaneva detta società alienante e non esso convenuto, il quale era divenuto legittimamente possessore degli assegni bancari circolanti quali titoli al portatore (essendo stata apposta una girata in bianco dal Cascione) ignorando le situazioni relative ai precedenti possessori ed essendo completamente estraneo al rapporto intervenuto fra gli acquirenti coniugi Cascione-Tetro e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b) sempre preliminarmente, eccepiva la litispendenza tra la presente causa di ripetizione di indebito e quella pendente dinanzi al Tribunale di Bari articolazione di Modugno (iscritta al n. 734/2013 R.G.), promossa dagli stessi attori contro la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed avente ad oggetto "restituzione di somme non dovute perché versate in più rispetto al prezzo di vendita", con la conseguenza che, in tesi difensiva, il giudizio - in quanto successivamente instaurato - andava cancellato dal ruolo; c) nel merito, infine, contestava la fondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con il rimborso delle spese processuali. Il Tribunale di Bari –dopo aver emesso ordinanza del 5.12.2017, con la quale riteneva insussistente la litispendenza e rigettava le richieste di prova orale articolate dalla parte attrice - con sentenza n. 2957/2018, emessa in data 10.07.2018 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello i coniugi Cascione-Tetro invocando -in riforma dell'impugnata decisione, previa sospensione della sua esecutività provvisoria - l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito proposta in primo grado, con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del loro procuratore anticipatario. L’Amatrulli, costituitosi anche nel giudizio di appello , eccepiva preliminarmente: a) l'inammissibilità, irrilevanza ed irricevibilità dell'atto di appello per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, avuto riguardo alla prolissità dell'atto di appello composto da ben 82 pagine; b) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;c) l'inammissibilità della domanda nuova (di accertamento negativo del credito) in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. La corte territoriale – dopo aver con ordinanza dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria e disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. -con sentenza n. 1893/2021 rigettava l’appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, condannava i coniugi appellanti alla rifusione delle spese processuali relative al grado ed al pagamento della somma di euro 1900, a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso i coniugi Cascione-Tetro. Ha resistito con controricorso l’Amatrulli. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria con la quale, oltre ad insistere nelle già rassegnate conclusioni, ha chiesto la distrazione delle spese e la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto delle sentenze di entrambi i giudici di merito. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha rigettato la domanda attorea sulla base delle seguenti argomentazioni: a) dalla produzione documentale offerta non emergeva alcun collegamento tra il contratto di compravendita del 15.06.2005 ed i quattro assegni di € 6.500,00 ciascuno del 15.07.2005 (per un totale di € 26.000,00) emessi dal Cascione ed intestati a "me medesimo", tratti sul c/c n. 6026/1027 4 e girati dallo stesso Cascione; b) dalla documentazione in atti risultava che i coniugi Cascione avevano chiesto ed ottenuto un mutuo dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l'acquisto degli immobili, ma non era stata indicata la modalità di pagamento e quindi il richiamo agli assegni per i quali si chiedeva la restituzione; c) la domandanon risultava provata neppure nella fondatezza del pagamento di somme maggiori a quelle dovute per l'acquisto degli immobili, non risultando definito il giudizio avviato nei confronti della società venditrice né era provato che le somme incassate dall’Amatrulli, in virtù degli assegni bancari a lui girati, fossero destinate al pagamento del prezzo di acquisto degli immobili. 1.2. Nella sentenza impugnata la corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per violazione del principio di sinteticità, ha confermato la sentenza di primo grado e, precisamente: - quanto al primo motivo di appello, lo ha ritenuto infondato, spiegando le ragioni per le quali nel giudizio di primo grado non vi era stata la denunciata violazione del contraddittorio; e, - quanto al secondo, dopo aver dichiarato nuova la domanda di inesistenza del credito azionata in appello, ha confermato il rigetto della domanda di ripetizione, in quanto i coniugi appellanti (odierni ricorrenti) avendo allegato di aver instaurato il rapporto causale con altro soggetto e non con [OSCURATO:PERSONA], del quale hanno denunciato la posizione di terzietà, ed avendo posto in circolazione dei titoli al portatore, non sono legittimati a far valere una domanda di ripetizione di indebito nei confronti dell’Amatrulli, terzo rispetto al rapporto causale, il quale aveva il legittimo possesso del titolo ed era investito del diritto in esso incorporato . La corte territoriale, oltre a condannare i coniugi appellanti alla rifusione delle spese processuali, li ha condannati anche al pagamento della somma, equitativamente determinata, di euro 1900 a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata.2. Ciò posto, occorre preliminarmente dar atto che parte ricorrente non ha impugnatoin ricorso: -né il rigetto della sollevata violazione del contradditorio; - né la dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova in appello; - né la condanna a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo commac.p.c. Ne consegue che le relative statuizioni devono intendersi coperte dal giudicato. 3. I coniugi Cascione-Tetro articolano in ricorso due motivi. 3.1. Con il primo motivo, che articolano in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., i coniugi ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 del codice civile nonché degli artt. 1992 e 1993 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p. 7) che essi coniugi …avendo allegato di aver instaurato il rapporto causale con altro soggetto e non con [OSCURATO:PERSONA], del quale hanno denunciato la posizione di terzietà, ed avendo posto in circolazione titoli al portatore non sono legittimati a far valere una domanda di ripetizione di indebito nei confronti dell’ Amatrulli , terzo rispetto al rapporto causale, il quale aveva il legittimo possesso del titolo ed era investito del diritto in esso incorporato e, quindi, risulta chiaramente, anche da questo punto di vista, la infondatezza della domanda attrice … . In particolare, denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. nella parte in cui la corte: a) ha trascurato di valutare che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova della esistenza di una causa giustificatrice del pagamento effettuato nei suoi confronti da essi coniugi a mezzo dei quattro assegni bancari dell'importo complessivo di € 26.000,00, ciascuno dei quali dell'importo di € 6.500,00 tratti sul c/c n. 6026/1027 4 e girati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b)pertanto, non ha tenuto conto che, mentre essi coniugi avevano dimostrato l'insussistenza di un loro debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo -su cui incombeva l'onere di provare che il pagamento avvenuto fosse sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. 03.09.2019 n. 21969; Cass., sez. 3, n. 19902/2015; Cass., sez. 3, sentenza n. 5896 del 17.03.2006) – non aveva invece fornito la prova della esistenza di una causa giustificatrice del pagamento effettuato nei suoi confronti; c) non ha tenuto conto che l'art. 2033 c.c. presuppone che il debito non deve oggettivamente esistere, con riferimento esclusivo a due soggetti, rispettivamente colui che paga e che riceve il pagamento indebito. Denunciano poi la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto, di cui agli artt. 1992 e 1993 c.c., nella parte in cui la corte territoriale: a) non ha tenuto conto che i quattro assegni bancari dell'importo complessivo di € 26.000,00 - ciascun o dei quali dell'importo di € 6.500,00 tratti sul c/c n. 6026/10274 e girati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - erano stati incassati dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] non sulla base di una giusta causa sottostante nel rapporto tra attore-solvente [OSCURATO:PERSONA] ed il convenuto accipiente [OSCURATO:PERSONA]; b) non ha tenuto conto che l'insussistenza del rapporto causale toglie effetto alla pretesa creditoria cartolare, in base alle norme generali degli artt. 1992 e 1993 c.c. e degli articoli 21 l. camb. e 25 l. ass., nei limiti in cui la relativa eccezione, avente natura personale, possa essere opposta al portatore del titolo. 3.2. Con il secondo motivo, che articolano subordinatamente al primo motivo di censura in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., i coniugi ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, fatto pur evidenziatosi nel processo come oggetto di discussione tra le parti : -nella parte in cui la corte territoriale – affermando quanto sopra indicato (p. 7) -ha errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] - per il solo fatto che …aveva il legittimopossesso del titolo ed era investito del diritto in esso incorporato ... - avesse assolto all'onere della prova della esistenza di una causa giustificatrice del pagamento effettuato nei suoi confronti da essi coniugi a mezzo dei detti quattro assegni bancari; -nonché nella parte in cui la corte territoriale, incorrendo in una incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, non ha tenuto conto che il possessore di un assegno privo di efficacia cartolare può essere anche persona diversa da quella in cui favore l'assegno era stato consegnato dal traente (così come era stato dedotto ed allegato dal difesa dell’appellato a pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta) - e che, non operando a favore dell’ Amatrulli l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c. (che agisce soltanto a beneficio di colui il quale abbia ricevuto in proprio favore la promessa di pagamento), lo stesso aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico dal quale promanava l'obbligazione del promittente, nonessendo riconducibile al solo fatto del possesso del titolo univoco significato ai fini della legittimazione, in quanto non era possibile escludere che il titolo di credito sia stato carpito illegalmente. 3.3. In definitiva, secondo i coniugi ricorrenti, la somma di € 26.000,00 sarebbe stata da loro indebitamente versata, in quanto, da un lato, il creditore [OSCURATO:PERSONA] – da ritenersi onerato della relativa prova –non aveva dimostrato la riferibilità di tale pagamento ad una sua interna giusta causa e, dall'altro, essi coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano dimostrato l'insussistenza di un loro debito nei confronti di AmatrulliDomenico. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, da un lato, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello (non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio); e, dall’altro, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito. Orbene, i coniugi ricorrenti – nel richiamare il principio di diritto per cui (ricorso, p. 26) il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi rappresentato, avvalendosi, a tale scopo, dello stesso titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c. considerato che l’inversione dell’onere della prova opera solo nei confronti di colui in cui favore la promessa è stata fatta -sostengono sostanzialmente che gli assegni per cui è ricorso, essendo privi di efficacia cartolare, avevano efficacia soltanto di promessa di pagamento. E, sulla base di tale prospettazione, censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1992 e 1993 c.c. (imputando alla corte territoriale di non aver tenuto conto che l’Amatrulli, avendo utilizzato gli assegni come promessa di pagamento, aveva l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto giuridico, dal quale promanava l’obbligazione del promittente) e per omesso esame di un fatto decisivo (imputando alla corte territoriale di aver errato nel ritenere che l’Amatrulli ave sse provato l’esistenza di una causa giustificatrice del pagamento, che era stato effettuato nei suoi confronti a mezzo dei quattro assegni). Senonché della questione che gli assegni, per cui è ricorso, fossero privi di valore cartolare e fossero qualificabili come promessa di pagamento non risulta traccia nella sentenza impugnata, nella quale è stato dato atto che in primo grado era stata introdotta una domanda di restituzione di indebito. D’altra parte, i ricorrenti inammissibilmente non indicano dove tale questione sia stata da essi sollevata nel giudizio di merito. Vero che essi richiamano al riguardo pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta presentata nell’interesse dell’Amatrulli. Senonché in detta pagina, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la difesa dell’odierno resistente non aveva affatto affermato che il possessore di un assegno privo di efficacia cartolare può essere anche persona diversa da quella in cui favore l’assegno era stato consegnato dal traente , ma aveva soltanto dichiarato che l’Amatrulli era divenuto possessore legittimo degli assegni circolanti quali titoli al portatore che potevano essere trasferiti mediante una semplice consegna del titolo senza alcuna girata . Resta comunque il fatto che i coniugi ricorrenti non solo non hanno allegato l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di merito, ma anche non hanno indicato in quale atto del precedente giudizio essi lo abbiano fatto. Donde l’inammissibilità del ricorso. 4.2. Al rilievo che precede, di per sé dirimente, si aggiunge che, secondo unconsolidato principio di diritto di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. Orbene, la menzionata inammissibile mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei ricorre nel caso di specie, nel quale, parte ricorrente, in relazione alla medesima questione, ha eccepito, con il motivo primo, il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 3, e, con il motivo secondo, il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5c.p.c. 4.3. Infine, il motivo primo è inammissibile, in quanto non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; mentre il motivo secondo è inammissibile, in quanto non costituiscono, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito, né le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.n. 26305/2018; n. 14802/2017) e neppure gli elementi istruttori (Cass., SU, n. 8053/2014).5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo di cui all’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002,, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore de l resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - distrae le spese, come sopra liquidate, a favore del difensore dichiaratosi antistatario; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del