Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1967

Cassazione n. 24844/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1967 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, con le conseguenti statuizioni civili; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso — che, rispettivamente, hanno dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e all'affermazione della responsabilità dell'imputato e la violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver causato l'indebolimento permanente di un organo —, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, si affidano ad asserti del tutto privi di specificità e versati in fatto (contestando l'attendibilità attribuita alla persona offesa e la sussistenza della detta ipotesi aggravata), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01) e facendo pure generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1967 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, con le conseguenti statuizioni civili; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso — che, rispettivamente, hanno dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e all'affermazione della responsabilità dell'imputato e la violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver causato l'indebolimento permanente di un organo —, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, si affidano ad asserti del tutto privi di specificità e versati in fatto (contestando l'attendibilità attribuita alla persona offesa e la sussistenza della detta ipotesi aggravata), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01) e facendo pure generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 24844/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris