CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2068- 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1512/2022della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2023 n. 2068 sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 2 - Rilevato che: -il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 91/2019, depositata l’8 febbraio 2019, respinsela domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dicondanna al pagamento in suo favore di euro 7.894,71, a titolo di compenso dell’attività professionale di ingegnere svolta in suo favore, oltre interessi; - con sentenza n. 1512/2022 , la C orte d'appello di L ’ A quila ha riformato questa sentenza, condanna ndo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 4.136,40 «oltre accessori come per legge», riconoscendo l’avvenuto conferimento dell’incarico e, sia pure parzialmente rispetto alla prospettazione in citazione, l’espletamento dell’attività; non ha riconosciuto gli interessi nella misura stabilita dall’art. 9 l.143/1949; -avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: - con l’unico motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la parziale nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essere stata pronunciata la condanna in suo favore al pagamento, sul compenso professionale riconosciutogli, degli interessi nella misura prevista dall’ultimo comma dell’art. 9 della legge n. 143/1949;ha precisato di aver chiesto, in primo grado e in appello, la liquidazione in suo favore degli interessi spettanti; -il motivo è fondato, atteso che la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, si è limitata a riconoscere gli «accessori», senza specificare che gli interessi sul compenso riconosciuto sono da calcolarsi nella misura prescritta dall’ultimo comma dell’art. 9 della legge n. 143 del 02/03/1949, recante la tariffa professionale degli ingegneri e architetti; Ric. 2023 n. 2068 sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 3 - -sul punto, questa Corte ha statuito che gli interessi dovuti sugli onoraricome determinati dall’art. 9 della tariffa professionale in misura pari al tasso ufficiale di sconto, decorsi sessanta giorni dall'invio della specifica, hanno carattere accessorio rispetto alla somma dovuta per la prestazione professionale, con la conseguenza che essi vanno liquidati dal giudice anche in difetto di espressa invocazione della norma, a meno che non risulti una volontà di rinuncia da parte del professionista ( Sez. 2, n. 6375 del 26/11/1988 ; Sez. 2, n. 5390 del 05/06/1990; Sez. 2, n. 5158 del 04/05/1993; Sez. 1, n. 4921 del 05/05/1995); per principio consolidato, in tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono infatti «interessi legali» non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 cod. civ., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge; in conseguenza, in ipotesi di domanda di liquidazione del compenso proposta da un ingegnere o da un architetto, ai fini della doverosità del saggio e della decorrenza degli accessori, il giudice deve verificare unicamente la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata norma(Cass. Sez. 2, n. 11187 del 04/07/2012; Sez. 2, n. 19647 del 2017, non mass., con indicazione di numerosi precedenti); -pertanto, la sentenza impugnata sul solo punto di cui al ricorso deve essere cassatanel senso della integrazione; - non risultando , infatti, necessari altri accertamenti di merito, applicato l’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa in merito, con riconoscimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] degli interessi sulla somma riconosciutagli dalla Corte d’appello in euro 4.136,40 nella misura del tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, a far data da sessanta giorni dopo la consegna della specifica ; nella specie , data certa della ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della diffida di pagamento della fattura del 19/11/2013 può individuarsi soltanto nella Ric. 2023 n. 2068 sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 4 - data del 24/6/2014, come riconosciuto nella comunicazione per mail del legale dello stesso Scimiaprodotta a sostegno del ricorso; - le spese del giudizio di appello sono confermate a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 2/3, con compensazione del residuo terzo e liquidate in dispositivo in relazione al valore; - le spese di legittimità sono interamente poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in favore del ricorrente, secondo soccombenza e liquidate in dispositivo in relazione al valore. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata in relazione alla questione posta con il ricorso, confermata per il resto,e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], de gli interessi sulla somma riconosciutagli dalla Corte d’appello in euro 4.136,40, nella misura del tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, a far data da sessanta giorni dopo il 24/6/2014; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di 2/3 delle spese del giudizio di appello, liquidandole per l’intero in euro 1.830,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con compensazione del residuo terzo; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ