CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 23701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1189/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], MARCELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. FAA' [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (80224030587) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null n. 39774/2021depositata il 13/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] per il Bene Comune - d’ora in avanti, breviter , [OSCURATO:PERSONA] -ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, contro la Camera dei deputati, Italia dei valori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnando l’ordinanza n.32168/2021 resa da questa Corte e pubblicata il 13.12.2021, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso dallo stesso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n.3787/2020, depositata il 27.7.2020, che aveva respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento della somma di euro 1.642.040,67 a titolo di rimborsi elettorali relativi alle elezioni dell’anno 2004. Questa Corte, nella richiamata ordinanza n.32168/2021, ritenne che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito e annullato altro precedente ricorso notificato dalla stessa parte in data 23 novembre 2020, dalla stessa parte, avverso la medesima sentenza della Corte di appello, senza che fosse stato “…indicato in alcun modo che il precedente ricorso -sostituito e annullato- fosse affetto da vizi tali da determinarne l’inammissibilità o l’improcedibilità.” Aggiungeva poi la Corte che la ricorrente nemmeno aveva “minimamente addotto che la sostituzione fosse determinata dalla volontà di emendare l’impugnazione anteriormente proposta dai vizi che la affliggevano, prima che codesti fossero dichiarati dalla Corte”. In definitiva, secondo la Corte, parte ricorrente aveva inteso proporre un secondo ricorso sostitutivo di altro da considerarsi, in mancanza di diverse emergenze, inammissibile, con ciò derogando al principio di consumazione del diritto di impugnare la sentenza con unico atto. Italia dei Valori, la Camera dei deputati e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria. Successivamente, il Cantiere per il Bene Comune, [OSCURATO:PERSONA]Riformatori per l’Ulivo, ora chiamato Alternativa per l’Europa o Democrazie in Europa, si è costituito per effetto dello scioglimento della lista Occhetto-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. La causa è stata posta in discussione all’udienza camerale del 5 luglio 2022. Con l’unico motivo di revocazione proposto, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. La Corte avrebbe per errore di fatto tralasciato di considerare che nella memoria depositata in quel procedimento, esso ricorrente aveva evidenziato l’inammissibilità del primo controricorso proposto dalla Camera dei deputati, all’interno di un procedimento (R.G. n.31168/2020) diverso da quello relativo al precedente ricorso, mai iscritto a ruolo e che era stato sostituito ed annullato dal successivo ricorso, a torto dunque ritenuto inammissibile. La svista nella quale sarebbe incorsa la Corte di appello sarebbe consistita nel non essersi avveduta del fatto che il primo ricorso per cassazione non era stato iscritto a ruolo ed originata dal fatto che la Camera dei deputati aveva presentato il primo controricorso nel procedimento iscritto con il secondo ricorso per cassazione. Non sarebbe, pertanto, giustificabile l’affermazione per cui l’indicazione del fatto che il primo ricorso era stato sostituito e annullato dalla proposizione del secondo potesse essere stata intesa nel senso di riconoscere l’avvenuta iscrizione a ruolo del primo ricorso. Da qui la Corte sarebbe incorsa nell’ulteriore errore di fatto di non aver constatato la mancata iscrizione a ruolo del primo ricorso, mai prodotta dalla Camera dei deputati, la quale ultima - per mero errore - avrebbe provveduto ad “iscrivere” i due controricorsi, uno dei quali relativo a causa non iscritta. Il ricorrente propone altresì istanza di correzione di errore materiale in ragione dell’errata considerazione - quale parte processuale - del “Movimento Italia dei Valori” che non sarebbe stato parte del giudizio di merito, nel quale era intervenuta la diversa “Associazione Italia dei Valori”. Il ricorrente ha poi riproposto, in caso di accoglimento del motivo di revocazione, i motivi già proposti in sede di ricorso per cassazione. Il giudizio va dichiarato estinto, avendo il ricorrente, a mezzo del suo legale rappresentante On. Veltri, rinunziato al ricorso per cassazione con procura speciale - conferita al nuovo difensore ed accettata dai controricorrenti costituiti - e revoca dei precedenti difensori nel giudizio di cassazione, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale rinunciarisulta accettata dalle parti costituite. Nessuna rilevanza assumono i documenti chei precedenti difensori del ricorrente hanno chiesto di produrre oltre il termine di dieci giorni previsto per il deposito rispetto al rito camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in quanto provenienti da avvocati ormai revocati da parte ricorrente. Le spese del giudizio vanno compensate Non è luogo a provvedere sull’art.13, c.1 quater del dPR n.115/2002 trattandosi di materia esen