Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2023

Cassazione n. 46088/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanisetta con sentenza del 29/11/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna in data 16/3/2022, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa aggravata ascrittole - la condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquantuno di multa.

2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Evidenzia che la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata su documentazione mai acquisita agli atti, in quanto contenuta all'interno di un supporto informatico, la cui produzione richiesta dal pubblico ministero non è stata ammessa dal giudice di prime cure.2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Rileva che i giudici di appello, nel ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado, non si sono attenuti al principio della motivazione rafforzata, limitandosi a sovvertire la decisione del Tribunale sulla scorta di una propria parziale e superficiale rilettura dei fatti, senza confrontarsi e senza disattendere puntualmente le argomentazioni svolte dal primo giudice; che dei plurimi indizi di cui la sentenza di primo grado non avrebbe considerato non vi è traccia nella decisione impugnata. 2.2 In data 2/10/2023 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fondato la condanna dell'imputata solo sui documenti contenuti nel supporto informatico, comunque ammesso dal giudice di primo grado all'udienza 87/2019, come risulta dal relativo verbale, dunque, pienamente utilizzabili, ma ha considerato anche gli ulteriori elementi versati in atti.

Peraltro, la sentenza a pagina 3 fa riferimento ai mastrini contenuti nel «CD Room acquisito con il consenso delle parti», ma solo per escluderne ogni valore probatorio («non sono ricavabili dati ... che possano consentire di identificare [OSCURATO:PERSONA], come persona effettivamente impiegata in attività lavorativa»), di talchè si tratta di un errore (relativo al consenso della difesa, che risulta non esservi stato) del tutto ininfluente sul percorso motivazionale.

I giudici di appello, invero, hanno rilevato che l'azienda agricola del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non ha mai coltivato ortaggi e che, quand'anche tale attività fosse stata svolta, non avrebbe potuto comportare l'impiego descritto dall'esorbitante numero di giornate lavorative dichiarate per la Drogo; che il sopralluogo sul fondo fu effettuato nel 2016, per cui - se ci fosse stata coltivazione di ortaggi fino al 2015 - sarebbero rimaste tracce rilevabili in sede di ispezione; che tanto basta a configurare l'ipotesi truffaldina contestata, posto che può escludersi con certezza che l'odierna ricorrente abbia svolto quella attività lavorativa in favore del Bilardi nel periodo preso in considerazione.

Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa non si confronta, ignorandolo del tutto. 1.2 n secondo motivo è per un verso manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata soddisfa pienamente il requisito della motivazione cosiddetta rafforzata: il provvedimento oggetto di scrutinio non si limita a dare una diversa lettura dello stesso materiale probatorio, ma motiva in modo logico, congruo e specifico in relazione al materiale probatorio non considerato dal giudice di primo grado; per altro verso il motivo è aspecifico, in quanto non tiene conto del percorso logico argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, che - come si è sopra evidenziato - indica specificamente gli elementi utilizzati per giungere alla condanna della ricorrente.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur‘o tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanisetta con sentenza del 29/11/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna in data 16/3/2022, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa aggravata ascrittole - la condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquantuno di multa. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata su documentazione mai acquisita agli atti, in quanto contenuta all'interno di un supporto informatico, la cui produzione richiesta dal pubblico ministero non è stata ammessa dal giudice di prime cure.2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che i giudici di appello, nel ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado, non si sono attenuti al principio della motivazione rafforzata, limitandosi a sovvertire la decisione del Tribunale sulla scorta di una propria parziale e superficiale rilettura dei fatti, senza confrontarsi e senza disattendere puntualmente le argomentazioni svolte dal primo giudice; che dei plurimi indizi di cui la sentenza di primo grado non avrebbe considerato non vi è traccia nella decisione impugnata. 2.2 In data 2/10/2023 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Osserva il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fondato la condanna dell'imputata solo sui documenti contenuti nel supporto informatico, comunque ammesso dal giudice di primo grado all'udienza 87/2019, come risulta dal relativo verbale, dunque, pienamente utilizzabili, ma ha considerato anche gli ulteriori elementi versati in atti. Peraltro, la sentenza a pagina 3 fa riferimento ai mastrini contenuti nel «CD Room acquisito con il consenso delle parti», ma solo per escluderne ogni valore probatorio («non sono ricavabili dati ... che possano consentire di identificare [OSCURATO:PERSONA], come persona effettivamente impiegata in attività lavorativa»), di talchè si tratta di un errore (relativo al consenso della difesa, che risulta non esservi stato) del tutto ininfluente sul percorso motivazionale. I giudici di appello, invero, hanno rilevato che l'azienda agricola del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non ha mai coltivato ortaggi e che, quand'anche tale attività fosse stata svolta, non avrebbe potuto comportare l'impiego descritto dall'esorbitante numero di giornate lavorative dichiarate per la Drogo; che il sopralluogo sul fondo fu effettuato nel 2016, per cui - se ci fosse stata coltivazione di ortaggi fino al 2015 - sarebbero rimaste tracce rilevabili in sede di ispezione; che tanto basta a configurare l'ipotesi truffaldina contestata, posto che può escludersi con certezza che l'odierna ricorrente abbia svolto quella attività lavorativa in favore del Bilardi nel periodo preso in considerazione. Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa non si confronta, ignorandolo del tutto. 1.2 n secondo motivo è per un verso manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata soddisfa pienamente il requisito della motivazione cosiddetta rafforzata: il provvedimento oggetto di scrutinio non si limita a dare una diversa lettura dello stesso materiale probatorio, ma motiva in modo logico, congruo e specifico in relazione al materiale probatorio non considerato dal giudice di primo grado; per altro verso il motivo è aspecifico, in quanto non tiene conto del percorso logico argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, che - come si è sopra evidenziato - indica specificamente gli elementi utilizzati per giungere alla condanna della ricorrente. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur‘o tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 46088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris