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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 25123/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 maggio 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Grosso ha insistito nei motivi del ricorso proposto dal Mulignano; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità della sentenza conseguente alla mancata escussione dei testi di difesa in assenza di un provvedimento di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove non è consentito in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno correttamente affermato che la denunciata nullità si è sanata ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. non avendo la difesa eccepito tempestivamente tale nullità prodottasi in udienza (vedi pag. 6 della sentenza di appello); tale decisione è conforme al principio di diritto secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (vedi Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01; Sez. 2, n. 5454 del 09/11/2023, Pio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la tardività della querela è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela in considerazione del fatto che la persona offesa ha avuto piena contezza delle condotte oggetto del presente giudizio solo al momento della spedizione della lettera indirizzata al Mulignano (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (vedi Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732-01; da ultimo Sez. 2, n. 18348 del 23/03/2022, Moffa, non massimata). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della gravità del reato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 maggio 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Grosso ha insistito nei motivi del ricorso proposto dal Mulignano; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità della sentenza conseguente alla mancata escussione dei testi di difesa in assenza di un provvedimento di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente affermato che la denunciata nullità si è sanata ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. non avendo la difesa eccepito tempestivamente tale nullità prodottasi in udienza (vedi pag. 6 della sentenza di appello); tale decisione è conforme al principio di diritto secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (vedi Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01; Sez. 2, n. 5454 del 09/11/2023, Pio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la tardività della querela è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela in considerazione del fatto che la persona offesa ha avuto piena contezza delle condotte oggetto del presente giudizio solo al momento della spedizione della lettera indirizzata al Mulignano (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (vedi Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732-01; da ultimo Sez. 2, n. 18348 del 23/03/2022, Moffa, non massimata). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della gravità del reato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 ma
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