CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2020
Cassazione n. 37983/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento all'aggravante del numero delle persone e chiede la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. /1/ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione con sentenza in data 4 luglio 2019 (nr. 44097/19) annullava la decisione del 28 marzo 2018 della Corte di Appello di Brescia, con rinvio ad altra sezione del Giudice anzidetto per nuovo esame: - nei confronti di tutti gli imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa) e succ. mod. e sulla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Rigettava nel resto i ricorsi. 1.1. Secondo l'accertamento giurisdizionale, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati separatamente con sentenza di patteggiamento), in qualità di amministratori e soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., dichiarata fallita il 19 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali concorrenti estranei, avevano tenuto i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo A2) e avevano distratto i beni societari (capo Al): - ricavi dell'alienazione del capannone ceduto alla CLM di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. al prezzo di euro 530.000,00; - il ricavo della cessione di una villetta, al prezzo di euro 200.000,00, a [OSCURATO:PERSONA]; - le somme ricevute dai clienti ed impiegate per pagare soggetti senza rapporti con la società fallita, indicati da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con sentenza emessa il 28 marzo 2018 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma, assolveva gli imputati dal reato di cui al capo Al), limitatamente alla distrazione del ricavato della cessione della villetta e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, confermando nel resto le affermazioni di responsabilità e rideterminando le pene inflitte. All'esito del giudizio di rinvio la Corte d'appello di Brescia con sentenza in data 21 gennaio 2020 ha dichiarato: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inabilitati all'esercizio di attività d'impresa commerciale e incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque e [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni tre. Ha confermato nel resto il trattamento sanzionatorio. In sintesi ha osservato che: - ricorreva il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] al delitto di bancarotta fraudolenta documentale rientrando le diverse condotte tenute in funzione anche della spoliazione societaria in una logica di pianificazione unitaria tra i concorrenti, che non avrebbe potuto ammettere una regolare tenuta delle scritture contabili e si poneva detto contributo come un tassello necessario per il delitto di specie; - per tutti gli imputati, correttamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., stante la natura giuridica che si legava al titolo del concorso (art. 110 cod. pen.) e non richiedeva nessun giudizio valutativo che potesse indurre i singoli imputati a ritenere che essa aggravante non fosse in realtà contestata. Avverso detta decisione ricorrono per cassazione gli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sviluppa otto motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 420-ter e 178 lett. c) cod. proc. pen., per aver disatteso la richiesta dell'unico difensore all'udienza del 21 gennaio 2020 da parte, della Corte d'appello di Brescia, investita del giudizio di rinvio e che aveva affermato l'assenza dei presupposti di legge, poiché nel giudizio parallelo, che si sarebbe celebrato in pari data, il professionista difendeva la parte civile, condizione che, in sostanza, non lo titolava all'accoglimento dell'istanza presentata. Era ragionamento da ritenere viepiù illegittimo all'indomani del recepimento della direttiva 2012/29/UE, attuato con il D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212 in materia di protezione delle vittime del reato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 627, commi 2 e 3, e 648 cod. proc. pen. sviluppando un unico motivo di ricorso che raccoglie diversi profili. 2.2.1. Il primo sottolinea come la decisione del giudice di primo grado avesse ritenuto che la contabilità, tenuta dallo studio Manfrè-Pasello era stata ordinata fino al 31 dicembre 2008. Successivamente - quanto agli anni 2007 e 2008 (periodo in cui la gestiva lo studio Guaita-[OSCURATO:PERSONA]) - non era stato possibile ricostruire un completo e puntuale movimento della provvista. Già la Corte d'appello aveva assolto Vuono che non aveva avuto ruolo alcuno nella gestione della contabilità e la Corte di cassazione aveva annullato la decisione di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che non era chiaro quale contributo causale costui avesse dato alla consumazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2.2.2. La Corte d'appello di Brescia aveva nuovamente affermato in sede di rinvio la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], riprendendo il ragionamento già svolto e ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse un ruolo gregario rispetto allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ciò era accaduto senza procedere a rinnovazioni probatorie. Restava in ombra il contributo causale, tema su cui la Suprema Corte aveva rinviato per nuovo giudizio. La decisione aveva ripreso i temi che la Corte di cassazione aveva ritenuto inidonei a fondare l'affermazione di penale responsabilità e, d'altro canto, non valeva nella medesima direzione la valorizzazione degli elementi posti a fondamento della decisione. L'imputato nel periodo di riferimento non aveva gestito la società e a lui era, tra l'altro, subentrato [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la sentenza impugnata aveva ripreso gli argomenti già disattesi dalla Corte di cassazione e che avevano fondato la prima decisione della Corte d'appello; aveva, poi, utilizzato una motivazione che valorizzava gli elementi posti a fondamento della bancarotta per distrazione in luogo di quella fraudolenta documentale, così invadendo e rielaborando aspetti non oggetto di rinvio. 2.2.3. Non si era soffermata la decisione sul contributo causale alla bancarotta fraudolenta documentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e aveva trascurato che l'obbligo di tenere regolarmente le scritture contabili gravasse sull'amministratore di diritto e sul commercialista, ma non sul ricorrente. Né la stessa Corte di cassazione aveva ritenuto che aver segnalato [OSCURATO:PERSONA] come commercialista potesse ex se integrare un elemento da cui inferire il concorso nella bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] si era prefigurato che occorresse un commercialista compiacente e predisposto a tenere la contabilità, in maniera tale da non permettere i fatti distrattivi cui si era fatto riferimento. Ciò, tuttavia, non dimostrava il concorso di [OSCURATO:PERSONA] stesso nel fatto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento al reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1 e 2), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa) e succ. mod. e dell'art. 522 cod. proc. pen. per mancata corrispondenza tra imputazione e decisione, ove le condotte di bancarotta per distrazione erano state rielaborate per fondare anche quella di bancarotta documentale. Il meccanismo "carosello" di ricevute bancarie che non erano provenienti da soggetti che avevano rapporti con la società fallita era contestato come bancarotta per distrazione (Al). La sola condotta contestata come bancarotta documentale era quella relativa alla tenuta dei libri e delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. Tra le due condotte non esisteva omogeneità e si sarebbe dovuto dimostrare il contributo causale rispetto allo specifico evento. Contrariamente, nella decisione impugnata si era dedotta, sotto l'ipotesi di bancarotta documentale, una figura già giudicata come bancarotta per distrazione, violando anche il principio del ne bis in idem. Anche sotto il profilo soggettivo vi era violazione di legge. Né valeva il richiamo alla subordinazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] per ritenere quel delitto, avendolo escluso la stessa Suprema Corte nella decisione di annullamento. Egualmente insufficiente sarebbe stato un concetto di "prefigurazione", secondo cui, per commettere i fatti, sarebbe stato necessario l'ausilio di un commercialista compiacente, individuato in [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che si era prestato, con l'ausilio dei diversi soggetti a tenere la contabilità in maniera incompleta). 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di accertamento della bancarotta documentale, con travisamento della prova e dei provvedimenti facenti stato nel processo. L'imputato non aveva gestito direttamente la società fallita e rispondeva della bancarotta non come amministratore di fatto, ma come concorrente estraneo. La sentenza di rinvio aveva attribuito, contrariamente a quella in giudicato, un potere di controllo sulle attività degli amministratori di diritto. Si leggeva che l'intero sistema era nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], che lo gestiva tramite la Toffari. Egli aveva imposto la costituzione della nuova società e la nomina del commercialista [OSCURATO:PERSONA]. Era illogica, pertanto, la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la semplice indicazione di [OSCURATO:PERSONA], come consulente, fosse elemento causalmente idoneo a segnare il contributo eziologico alla bancarotta documentale. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione della legge processuale e del vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni di Toffari, che erano rimaste prive di riscontri, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso, durante il suo esame, di aver consigliato [OSCURATO:PERSONA], ma ciò non significava che vi fosse stata imposizione a Toffari di costui come commercialista. Unico dato in questa direzione proveniva da Toffari che era concorrente nel delitto, separatamente giudicata e che si sarebbe dovuta valutare con il concorso di eventuali riscontri esterni, qui mancanti. [OSCURATO:PERSONA], sentito a dibattimento, non aveva parlato di minacce o imposizioni. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione di legge, dell'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. relativamente al numero dei concorrenti e alla violazione del principio fissato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio sul punto. Sull'aggravante anzidetta non si era operato un serio giudizio di imputazione subiettiva ed essa andava ritenuta come mai contestata, con conseguente nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 2.7. Con il settimo motivo si lamenta la violazione dell'art. 628, comma 3, cod. proc. pen. e del dovere di adeguarsi alla decisione della Corte di cassazione. La sentenza impugnata aveva affermato che le questioni sulla rideterminazione della pena fuoriuscivano dal perimetro del rinvio, là dove la stessa Corte di cassazione aveva chiarito che in caso di accoglimento del motivo sulla aggravante del numero di persone sarebbe conseguita la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.2.8. Con l'ottavo motivo si lamenta il vizio di motivazione in tema di graduazione delle pene accessorie. La Corte territoriale non aveva dato conto dei criteri utilizzati per determinare e quantificare la durata di esse. 3. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. Aveva errato la sentenza della Corte d'appello di Brescia, poiché non aveva tenuto presente quanto detto dalla Corte di cassazione e aveva applicato un'aggravante mai contestata in fatto. 4. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce quanto segue. 4.1. Con un primo articolato motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con correlata nullità della decisione, per la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non essendosi uniformata la decisione al principio posto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio sul punto. In particolare, la circostanza aggravante di cui alla norma anzidetta non aveva costituito oggetto di specifica contestazione, neppure nell'avviso di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. L'imputato non aveva, pertanto, avuto la possibilità di percepirne l'imputazione, neppure attraverso la descrizione del fatto d'accusa, nonostante il giudice di primo grado l'avesse ritenuta contestata e applicata. La Corte d'appello non aveva risposto ai motivi d'appello sul punto e la Suprema Corte aveva già annullato la decisione, rinviando per verificare - ammessa la possibilità di contestare in fatto la circostanza - se nella specie vi fosse stata una imputazione di essa. La decisione di rinvio in maniera superficiale aveva dato risposta positiva ritenendo che, in sostanza, essa derivasse in automatico dal numero dei concorrenti senza verificare in che misura l'imputato ne avesse avuto contezza effettiva e si fosse difeso sul punto. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione che la richiesta di rideterminazione della pena sarebbe stata al di fuori del perimetro del rinvio. Al contrario, l'accoglimento dei motivi d'appello sull'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. avrebbe determinato la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, anche nel giudizio di rinvio. Era errata, pertanto, la conclusione della Corte di merito. Si sarebbe così dovuto e potuto riformulare il giudizio di bilanciamento delle circostanze. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di attività d'impresa e all'incapacità di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di tre anni. La pena era stata determinata con un mero e generico richiamo all'art. 133 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce quanto segue. 5.1. Con un motivo articolato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con correlativa nullità della decisione, per la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. L'aggravante non era mai stata contestata e non si sarebbe potuta ritenere operativa con la conseguente nullità della decisione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. 5.1.2. In ordine al trattamento sanzionatorio era anomalo che il ricorrente, mera testa di legno avesse riportato una delle pene più severe. 5.1.3. Quanto alla dichiarazione del curatore fallimentare era nulla, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché riportava dichiarazioni che si sarebbe dovuto assumere alla presenza del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati per quanto si passa a esporre e si procede all'esame dei motivi nell'ordine relativo, trattando in primo luogo le questioni che hanno carattere comune e, per certi versi, assorbente. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, quanto al rilievo sul concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale e relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art 112, primo comma, n. 1 cod. pen.. 2.1. Colgono, invero, nel segno i rilievi sviluppati nel secondo, nel terzo e quarto motivo, oltre che quelli dedotti nel sesto motivo dell'impugnazione. L'annullamento di questa Corte relativamente al profilo del concorso nella bancarotta documentale si è fondato essenzialmente sulla inidoneità degli elementi enucleati nella decisione di primo grado a fondare una piattaforma probatoria tale da supportare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Gli elementi a carico si riducevano essenzialmente alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] come nuovo commercialista, fatto inidoneo in sé a realizzare un concorso nel delitto di fraudolenta e irregolare tenuta delle scritture contabili, attività che risaliva al solo [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio riteneva che le operazioni realizzate a seguito della "consulenza" di [OSCURATO:PERSONA] e con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], consulente imposto da [OSCURATO:PERSONA], non erano mai state rivolte a riportare in bonis la società, ma avevano avuto lo scopo di spoliazione. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale si presentava, dunque, come un tassello necessario nella più ampia e programmata operazione dell'ideazione del depauperamento societario. Aveva avuto un ruolo determinante [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché era necessario un commercialista compiacente, ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] stesso faceva nominare [OSCURATO:PERSONA]. Coglie nel segno, ancora una volta, il motivo di ricorso, secondo cui la sentenza rescissoria non aveva fatto corretta applicazione del principio enunciato nella sentenza rescindente. Questa Corte aveva, in sostanza, evidenziato che la motivazione della decisione d'appello non avesse focalizzato il nucleo essenziale della vicenda sottesa al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, concentrando, appunto, la verifica sul nesso di causalità tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e il delitto di specie. La difesa ha osservato come, a seguito dell'annullamento con rinvio sul delitto di concorso in bancarotta documentale, si era richiesto di rinnovare la motivazione. Ebbene nella sentenza rescissoria si era, in definitiva, richiamata la precedente motivazione per la bancarotta per distrazione e per quella documentale e non si era rinnovata così la motivazione, ma si era operata una sostituzione della motivazione. La tesi di merito si era sviluppata annotando che le bancarotte per distrazione si collegavano a quelle documentali, con la conseguenza che si superava la tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] aveva creato, in particolare, sessanta ricevute e assegni a favore di terzi per il castelletto. Questa attività pacificamente ascrittagli non poteva essere riportata in bilancio. Era, secondo i giudici di merito, una motivazione idonea a dare attuazione al principio dell'oggetto del rinvio. Si trattava, tuttavia, di un primo elemento indiziario, ex se inidoneo a fondare la prova deil'anzidetto nesso di causalità. Né la decisione impugnata si era confrontata con una serie ulteriore di elementi che avrebbe avuto obbligo di esaminare proprio per dare una risposta al tema di prova nello scrutinio del nesso di causalità. Invero, appurato che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una serie di operazioni ulteriori e diverse è, comunque, rimasta in ombra, anche nella motivazione della sentenza rescissoria, il dato anzidetto, afferente il contributo causale offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla tenuta della contabilità. Né sembra un ragionamento ex se fondante prova siffatta la sequenza delle operazioni illecite poste in essere, affidandosi il ragionamento probatorio stesso ad una congettura, anche in considerazione di quanto emerge dalla stessa materia istruttoria che era stata richiamata nella sentenza annullata.La tenuta della contabilità era stata, invero, affidata a [OSCURATO:PERSONA] da quando si era passati ad una forma di tenuta semplificata nell'anno 2007. Da questa data la contabilità era risultata inattendibile, ma doverosa ai sensi dell'art.2214 cod. civ. (Sez 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, rv 262198). La tenuta della contabilità, nella specie, era risultata inattendibile nel 2007 fino a divenire assente nel 2008. Di ciò, tuttavia, si occupava [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è documentato dal fatto che fino al 2006 essa contabilità era tenuta regolarmente ed era affidata ad un diverso studio di commercialisti di Verona. Si intende, allora, come la sentenza impugnata va nuovamente annullata con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'annullamento della decisione impugnata ha effetto assorbente e supera il primo motivo di rito del ricorso, relativo a quanto ritenuto dalla Corte bresciana, secondo cui l'impedimento del difensore di parte civile nel processo in cui non è difensore dell'imputato non vale a ottenere il rinvio. 2.2. Infondato è, al contrario, il quinto motivo con cui si lamenta la violazione della legge processuale e del vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni di Toffari, che erano rimaste prive di riscontri, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso, durante il suo esame, di aver consigliato [OSCURATO:PERSONA], ma ciò non significava che vi fosse stata imposizione a Toffari di costui come commercialista. Unico dato in questa direzione proveniva da Toffari, che era concorrente nel delitto, che era separatamente giudicata. La si sarebbe dovuta valutare con il concorso di eventuali riscontri esterni, qui mancanti. [OSCURATO:PERSONA], sentito a dibattimento, non aveva parlato di minacce o imposizioni. Il motivo è privo di autosufficienza sul punto dichiarativo e sul contenuto dei verbali richiamati. A parte, in ogni caso, il dato anzidetto, è certo che il collegamento con l'apparato societario del [OSCURATO:PERSONA], come commercialista, avvenne tramite [OSCURATO:PERSONA]. Questo aspetto torna sia nel portato dichiarativo che in quello di Rizzi e nelle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Si intende, allora, l'infondatezza della doglianza, che peraltro non ha rilievo decisivo sul tema oggetto di rinvio. 2.3. Fondato è, ancora, il sesto motivo sulla circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen., su cui hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati e la questione può essere affrontata congiuntamente. La sentenza rescindente, premesso che ai fini della contestazione ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, nr. 18 del 21/6/2000, Franzo, rv 216439) sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulle censure proposte con gli atti di appello afferenti alla sussistenza della circostanza in esame.Richiamati gli atti di appello la Corte territoriale ribadisce il ragionamento del Tribunale sull'aggravante che era in fatto contestata. In questa logica conferma che la contestazione della circostanza aggravante in fatto era stata operata, risultando il numero di concorrenti pari a cinque nella bancarotta fraudolenta. Non si tratta di una circostanza valutativa, ma di un elemento circostanziale che si esaurisce e sovrappone ai comportamenti materiali descritti. Ebbene sono proprio premesse siffatte a dover sgomberare il campo da possibili equivoci interpretativi. La sentenza di questa Corte ha, invero, richiamato la decisione delle Sezioni unite, come punto di partenza del ragionamento che si sarebbe dovuto sviluppare proprio esaminando i motivi d'appello che erano stati proposti avverso la decisione di primo grado. Nella specie il fatto si caratterizzava per dati di diversificazione con cui l'elemento circostanziale si sarebbe dovuto confrontare. A parte le due condotte -che prima rilevavano come concorrenti interni e poi diventavano partecipi estranei- vi erano contestazioni a struttura frazionata. In altri termini, le bancarotte erano relative alla distrazione del prezzo, di immobili e di altre poste di provvista economica. Aver ritenuto possibile a fronte di una contestazione collettiva anche l'estensione dell'elemento circostanziale genera un equivoco, poiché non si è al cospetto di un fatto unico e unitariamente apprezzato penalmente (con l'eccezione del trattamento sanzionatorio), ma di una serie di vicende distrattive che hanno autonomia in punto di materialità e tipicità e come detto si frazionano nella struttura del reato. Da ciò la conseguenza che proprio perché non si trattava di una circostanza aggravante valutativa si sarebbe dovuto procedere alla contestazione specifica. Da quanto premesso discende che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio con riferimento all'aggravante anzidetta. L'annullamento determina l'assorbimento dei motivi degli altri ricorrenti sul punto e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio che opererà altra sezione della Corte d'appello di Brescia, cui si rinvia per il giudizio specifico. 2.4. Assorbita, alla luce dell'avvenuto annullamento, è la questione sollevata sull'omesso rinvio del processo, in ragione dell'impegno professionale concomitante del difensore della parte civile costituita. Il tema di rito, afferente alla dedotta nullità, invero, in ragione dell'anzidetta cassazione della decisione è processualmente superato. 3.1. Inammissibile per intrinseca genericità è il rilievo sviluppato nell'interesse di Zgrablic sulla nullità della dichiarazione del curatore fallimentare e si estende previo rigetto del rilievo sul numero di concorrenti per carne articolato - relativamente all'entità dei partecipi che in sostanza erano pari a sei soggetti, dovendosi comprendere anche coloro che avevano separatamente patteggiato le rispettive pene- quella sopra illustrata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 587 cod. proc. pen., cui può farsi integrale rinvio. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata va annullata oltre che per nuovo giudizio sul capo relativo alla bancarotta documentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per tutti gli altri imputati, per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della espunzione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo n.1, cod. pen. Nella rivalutazione del trattamento sanzionatorio si provvederà alla rivalutazione delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minima ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U - , n. 28919 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276286). La rideterminazione delle pene accessorie avverrà tenendo conto del principio secondo cui, per la durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità special preventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898 - 02). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1 cod. pen. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla bancarotta fraudolenta documental