CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bruno, [OSCURATO:PERSONA], Mucciante MariaVittoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ubaldi FilippoMaria e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economiae delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato, domiciliati digitalmente ex lege;– resistenti –Numero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1624/2023,depositata il 20 novembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di L’Aquila la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri e i Ministeri indicati in epigrafe chiedendone la condanna alrisarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delledirettive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema diadeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi dispecializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.2. Con sentenza n. 334 del 2020 il Tribunale rigettò la domandarisarcitoria ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalleamministrazioni convenute.3. L’appello interposto da alcuni medici è stato rigettato dalla Corted’appello di L’Aquila che, con sentenza n. 1624/2023, resa pubblica il20 novembre 2023, ha confermato la decisione di primo grado,condannando gli appellanti alle spese del grado.4. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso GoffredoCaserta e gli altri medici indicati in epigrafe con due motivi.Le amministrazioni intimate non hanno depositato controricorso,ma c.d. «atto di costituzione», «al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione» (nel presente procedimentonon tenuta, essendo stata per esso fissata la trattazione nelle formedell’odierna adunanza camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.).Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrimedici nei cui confronti il ricorso non risulta notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendoNumero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre farluogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di talenorma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimentoall'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76,75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000;violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU,degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (inGazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n.370/99» (così testualmente nella rubrica).Sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievoai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente,neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del terminedi prescrizione.La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che laprescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azioneesperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazionepassiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenzacomunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa lanecessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativasovranazionale.Numero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/20263. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod.proc. civ.3.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbenterichiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è statochiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento deldanno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento internodelle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art.11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore diquanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabiliemesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivol'inadempimento soggettivo residuo [cfr. Cass. 17/05/2011, nn.10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempreconfermato, da più di seicento successivi arresti, come, ad esempio,per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, tra i quali la gran parte (piùdi duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallo stesso difensore degliodierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. n. 13758 del 2018; n.16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n.2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022;n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022;n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023;n. 14618 del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076del 2024; n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025;Numero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 11318 del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938del 2025; n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025;n. 33662 del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del 2026; n. 5529 del 2026; n. 7759 del 2026; n. 7794 del 2026;n. 7797 del 2026; n. 7800 del 2026].Tale indirizzo, è appena il caso di rammentare, si è consolidato sullabase del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompletatrasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi aicorsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione diinadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevanomaturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stataparzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, cheha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativeNumero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato.È ancora appena il caso di osservare che la questione dellagiurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza dellacristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per ildanneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzioneprescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziativegiurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennaledella stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbiaavuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestualealla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensidell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n.30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Universitàl'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n.20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualefermo restando che dalla stessa normativa del 1999 dovevaNumero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito eraindividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomiauniversitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito -ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazionenazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v. Cass. 24/01/2020,n. 1641).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stataalcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti,in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355,e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Numero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).3.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale che i ricorrenti sollecitano, sulla base del seguentequesito: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimediogiurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita lanatura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute suitermini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui èformulata, manifestamente infondata.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierniricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento deldanno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve oraaggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse ilsoggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasiNumero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedireil decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventualeerrore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamentodi giurisdizione.4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degliartt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt.61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degliartt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729; violazione dell’art. 112 c.p.c.,omessa pronuncia in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.», per averela Corte d’appello ritenuto inammissibile il terzo motivo di gravameerroneamente postulando che fosse riferito alla posizione della dott.ssaVespa Giovannella - non inclusa tra gli appellanti– nei cui confronti ilTribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la specializzazioneconseguita non rientrasse tra quelle oggetto della Direttivacomunitaria.Rilevano che, diversamente, con il terzo motivo di appello, era statacensurata la statuizione con la quale il Tribunale, nel dichiarareinfondata la domanda della predetta attrice, aveva statuito che «…l’inclusione della specializzazione dell’elenco (della Direttiva CEE)costituisce fatto costitutivo del diritto … ove la specializzazione nonfiguri in tale elenco, come nel caso di specie, esso non sussiste».Lamentano quindi vizio di omessa pronuncia.5. Il motivo è manifestamente inammissibile.5.1. Anzitutto perché il soggetto cui la doglianza è riferita, dott.ssaGiovannella [OSCURATO:PERSONA], non figura tra gli odierni ricorrenti, in capo ai quali,Numero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026terzi estranei al rapporto evocato, non è ravvisabile alcun interesse allaproposta impugnazione sul punto.5.2. In secondo luogo perché, anche a prescindere dal superioreassorbente rilievo, la censura non coglie la ratio decidendi che nonconsiste nel rilievo – che si dice erroneo ─ della mancanza di un motivodi gravame relativo alla posizione della predetta, ma a monte e bendiversamente nel rilievo che la detta dottoressa non figurava nemmenotra gli appellanti.Tale ben diversa motivazione non è attinta da alcuna specificacensura.Mette conto, peraltro, rilevare che dalla compulsazione degli atti delfascicolo di causa, cui questa Corte sarebbe stata comunqueautorizzata quale giudice del fatto processuale, emerge piena confermadel fatto che effettivamente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non era compresanell’elenco degli appellanti.6. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.Non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nella presentesede non v’è luogo a provvedere sulle spese.7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 12665/2024Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 11580/2026Data pubblicazione 28/04/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca