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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36722/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali e danneggiamento, concedendogli il beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità e coerenza delle dichiarazioni rese dalla parte civile, è manifestamente infondata in quanto trattasi di difetto non emergente dal provvedimento impugnato il quale, infatti, non solo ha correttamente argomentato in ordine all'attendibilità della vittima, le quali già possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), ma le ha comunque ritenute, con motivazione più che congrua, confortate dalla documentazione medica in atti nonché dal racconto della testimone Saverio e non scalfite dalle dichiarazioni dei testi a discarico dell'imputato.

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura delle risultanze di cui alla documentazione sanitaria in atti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), dovendo invero rilevarsi che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, specie attribuendo alle dichiarazioni rese dal teste Mammini l'effettivo ruolo di descrizione di ipotesi astratte, del tutto sconnessa rispetto al caso in oggetto, dalle stesse non messo in discussione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali e danneggiamento, concedendogli il beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità e coerenza delle dichiarazioni rese dalla parte civile, è manifestamente infondata in quanto trattasi di difetto non emergente dal provvedimento impugnato il quale, infatti, non solo ha correttamente argomentato in ordine all'attendibilità della vittima, le quali già possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), ma le ha comunque ritenute, con motivazione più che congrua, confortate dalla documentazione medica in atti nonché dal racconto della testimone Saverio e non scalfite dalle dichiarazioni dei testi a discarico dell'imputato. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura delle risultanze di cui alla documentazione sanitaria in atti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), dovendo invero rilevarsi che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, specie attribuendo alle dichiarazioni rese dal teste Mammini l'effettivo ruolo di descrizione di ipotesi astratte, del tutto sconnessa rispetto al caso in oggetto, dalle stesse non messo in discussione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle