CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01514/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOj dato a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché pro r osto per L n motivo non consento; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pe i introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza li patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, solo formalmente si enuncid un motivo consentito, in realtà, la contestazione si risolve in una censura di merito; ritenuto che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrispor da a quel a oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con i ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 n. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, B signani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso E X art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del corrente 3 I pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle an mende, ct-e si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA]