CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecreto espulsione MarinaMeloni - Consiglier a - ClotildeParise - Consiglier a - Ud.16/12/2022 - CC Antonio PietroLamorgese - Consigliere - R.G.N.30653/2021 AnnamariaCasadonte - Consiglier a r el. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30653-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi 12 ; -resistente - avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Milano, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, impugna per cassazione l’ordinanza del giudice di pace di Brescia che ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e notificato dal prefetto di Milano l’11 gennaio 2020. 2. Il giudice di pace dà atto che durante un servizio di prevenzione e controllo sul territorio in data 10 gennaio 2020 il ricorrente veniva fermato e accompagnato in questura, ove dichiarava di essere entrato in Italia il 1 settembre 2019,passando da Trieste. 3. Dalle verifiche effettuate emergeva che, in realtà, egli era stato condannato alla pena di reclusione di anni 2 e mesi 6 per il reato di spaccio di stupefacenti e che in data 2 novembre 2017 era stato emesso nei suoi confronti provvedimento del questore di rifiuto del permesso di soggiorno. 4. In considerazione della riscontrata posizione irregolare gli veniva notificato provvedimento di espulsione e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge per dare esecuzione immediata alla stessa, il questore ne ordinava l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, cosicch é il successivo 11 gennaio 2020 egli veniva accompagnato a [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del decreto di espulsione, previa convalida del giudice di pace ex art. 13, commi4 e 5-bis d.lgs. 286/1998. 5. Il giudice di pace di Milano investito del ricorso avverso l’espulsione, valutati gli atti e la documentazione allegata, argomentava che la situazione dello straniero era stata oggetto di chiara ed esaustiva valutazione, sia dal punto di vistaoggettivo che da quello soggettiv o, e che il dec reto di espulsione era stato adottato in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 13 e 14 del d.lgs. 286/1998. 6. Assumeva inoltre il giudice di pace l’insussistenza delle condizioni di legge per il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 del medesimo d.lgs. 286/1998. 7.Precisava altresì il giudice di pace, a fronte della reiterata domanda di sospensione dell’esecutività del decreto di espulsione e del parere contrario della questura ed attesa la già intervenuta esecuzione del provvedimento, che non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della istanza di sospensione dell’esecutività del decreto. 8. La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta con ricorso notificato alla prefettura in data 19/11/2021 ed affidato a due motivi. 9.Il Ministero dell’interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’articolo 370, comma 1, cod. proc. civ. . considerato che: 10. Il primo motivo (violazione dell’art. 360 , comma 1, n.5, cod. proc. civ., per avere omesso l’esame circa un fatto decisivo del giudizio ossia la particolare situazione giuridica ex art.656, quinto comma, cod. proc. pen. e dell’art. 47 della legge 354/1975) deduce che il giudice di pace avrebbe errato nel mancare di fornire motivazione in merito alla circostanza che il Mone aveva spiegato di essere in attesa dell’udienza presso il tribunale di sorveglianza di Milano, il quale avrebbe dovuto determinare le modalità di espiazione della pena,stante la precedente istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ex art.656, comma 5, cod. proc. pen. e art. e 47 legge n.354/1975. 10.1. Secondo la prospettazione del ricorrente tale circostanza era ostativa dell’espulsione dello straniero in quanto lui a veva dichiarato di voler rimanere in Italia per scontare la condanna subìta. 10.3. Aggiunge altresì il ricorrente che nella sentenza di condanna egli non era stato giudicato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 86 T.U. 309/1990. 11. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. per non avere il giudice di pace provveduto a vagliare la posizione sociale, familiare ed economica ex art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n.5/2007 e nemmeno in ordine alla pericolosità sociale. 12. Il ricorso è inammissibile per diversi, concorrenti motivi. 13. Va, infatti, rilevato che la procura speciale all’avv.[OSCURATO:PERSONA] risulta rilasciata in Albania il 19 agosto 2021. 13.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rilascio della procura alle liti, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio o ius postulandi, è soggetta alla legge italiana, con la conseguenza che è inefficace in Italia una procura alla lite rilasciata all’estero con scrittura privata autenticata dal difensore italiano della parte dovendo invece, in questo caso, essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché il potere di autenticazione di costui non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (Cass. n. 16050/2018; id. 27282/2008 ; id. 5840/2017). 16. Nella specie, poi, la procura è stata rilasciata dichiaratamente in Albania, sicché non vi è neppure la possibilità di ipotizzare che essa sia stata rilasciata da un soggetto residente all’estero, ma temporaneamente presente in Italia. Conseguentementela procura rilasciata dal Mone in Albania manca di valida certificazione della sua sottoscrizione e secondo la consolidata giurisprudenza è nulla (cfr. Cass.27282/2008; Cass. 8867/2003). 17. Nondimeno il ricorso è, comunque, inammissibile anche per altre ragioni. 17.1. Infatti, il primo motivo del ricorso è connotato da difetto di specificità in relazione alla dedotta circostanza asseritamente ostativa dell’espulsione. Il ricorrente non spiega in termini da rendere comprensibile quale particolare situazione aveva allegato avanti al tribunale di sorveglianza sicché non si comprende il fondamento dell’allegato diritto/dovere di rimanere in Italia. 18. Anche il secondo motivo è inammissibile stante la genericità della censura che peraltro con si confronta con l’insussistenza del diritto del condannato a restare in Italia per scontare la pena, essendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre in presenza delle condizioni previste l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ex art. 16 d.lgs. 286/1998. 19. In conclusione il ricorso è inammissibile. 20. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo parte resistente svolto effettiva attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Al presente processo non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n