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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 22063/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. : 06LEKOX) avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze accoglieva la richiesta di consegna della cittadina albanese [OSCURATO:PERSONA] di cui al mandato di arresto europeo processuale - emesso il 17 aprile 2025 dal Tribunale di Prima istanza francofono di Bruxelles ( [OSCURATO:PERSONA]) - perché ritenuta autrice e/o coautrice dei reati di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti , partecipe ad una organizzazione criminale dedita al narcotraffico, falsificazione ed uso di documenti falsi nonché furto.

2. Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal difensore, con cui ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 6 lett. e) e 16 della legge 22 aprile 2005 n. 69 per avere la Corte di appello disposto la consegna nonostante la insufficienza degli elementi descrittivi contenuti nel M.A.E. e per non avere richiesto all'A.G. emittente informazioni integrative.

La condotta ascritta alla Fetahu era descritta in modo assai generico, senza alcuna indicazione del grado di partecipazione e del luogo del commesso reato, di guisa che la mancata attivazione dei poteri informativi, pur sollecitata dalla difesa, si era tradotta in una grave vulnus del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondato.

2. Il devolutum impone la verifica dei limiti del sindacato da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione quanto al grado di "precisione della descrizione del fatto-reato"nel caso di mandato di arresto processuale.

2.1. L'art. 6, comma 1, della legge n.69 cit. - nella attuale previsione introdotta con la novella del 2 febbraio 2021 n 10 - richiede che il mandato processuale contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del soggetto.

Non è, invece, allo stato richiesta - essendo stata espunta dal testo della norma - la indicazione delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza.

In perfetta linea di continuità, la novella del 2021 ha modificato anche il testo dell'art. 17 della cit. legge n. 69, che- mentre nella formulazione previgente onerava la autorità giudiziaria emittente di allegare in modo puntuale le evidenze fattuali evocative di un determinato fatto - reato che si imputava alla persona di cui veniva chiesta la consegna (Sez.

U. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348) - nell'attuale versione non contiene il riferimento "ai gravi indizi ".

Pertanto, la mancata indicazione di essi non è motivo di rifiuto, nemmeno facoltativo, alla consegna.

2.2. In tale contesto, la Corte di cassazione ha chiarito come la richiesta di informazioni e accertamenti integrativi - che consente alla Corte d'appello di verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall'Autorità di emissione del M.A.E a tenore dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - non può avere carattere esplorativo né può essere formulata in modo generico, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da 2 CH adottare ex art. 17, comma l, all'esito della procedura passiva di consegna ( così Sez. 6 , n 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053).

3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo, per un verso, segnalato come l'art. 17, comma 4, nell'attuale formulazione non richieda che nel mandato siano indicati i gravi indizi, di guisa che l'omissione non è motivo di rifiuto della consegna, e avendo, per altro verso, rilevato, mediante trascrizione nel corpo nnotivazionale del contenuto del mandato per la parte di interesse, la chiara indicazione dei fatti nella loro dimensione naturalistica e il grado di partecipazione criminosa della Fetahu.

Al cospetto di ciò, il ricorrente ha lamentato la mancata attivazione dei poteri informativi, senza indicare nello specifico quali avrebbero dovuto essere gli accertamenti integrativi da compiere e che non sarebbero stati disposti, ma soprattutto quale sarebbe stata la loro necessità e funzionalità rispetto alla decisione.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue — ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. — la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. : 06LEKOX) avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze accoglieva la richiesta di consegna della cittadina albanese [OSCURATO:PERSONA] di cui al mandato di arresto europeo processuale - emesso il 17 aprile 2025 dal Tribunale di Prima istanza francofono di Bruxelles ( [OSCURATO:PERSONA]) - perché ritenuta autrice e/o coautrice dei reati di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti , partecipe ad una organizzazione criminale dedita al narcotraffico, falsificazione ed uso di documenti falsi nonché furto. 2. Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal difensore, con cui ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 6 lett. e) e 16 della legge 22 aprile 2005 n. 69 per avere la Corte di appello disposto la consegna nonostante la insufficienza degli elementi descrittivi contenuti nel M.A.E. e per non avere richiesto all'A.G. emittente informazioni integrative. La condotta ascritta alla Fetahu era descritta in modo assai generico, senza alcuna indicazione del grado di partecipazione e del luogo del commesso reato, di guisa che la mancata attivazione dei poteri informativi, pur sollecitata dalla difesa, si era tradotta in una grave vulnus del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondato. 2. Il devolutum impone la verifica dei limiti del sindacato da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione quanto al grado di "precisione della descrizione del fatto-reato"nel caso di mandato di arresto processuale. 2.1. L'art. 6, comma 1, della legge n.69 cit. - nella attuale previsione introdotta con la novella del 2 febbraio 2021 n 10 - richiede che il mandato processuale contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del soggetto. Non è, invece, allo stato richiesta - essendo stata espunta dal testo della norma - la indicazione delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza. In perfetta linea di continuità, la novella del 2021 ha modificato anche il testo dell'art. 17 della cit. legge n. 69, che- mentre nella formulazione previgente onerava la autorità giudiziaria emittente di allegare in modo puntuale le evidenze fattuali evocative di un determinato fatto - reato che si imputava alla persona di cui veniva chiesta la consegna (Sez. U. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348) - nell'attuale versione non contiene il riferimento "ai gravi indizi ". Pertanto, la mancata indicazione di essi non è motivo di rifiuto, nemmeno facoltativo, alla consegna. 2.2. In tale contesto, la Corte di cassazione ha chiarito come la richiesta di informazioni e accertamenti integrativi - che consente alla Corte d'appello di verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall'Autorità di emissione del M.A.E a tenore dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - non può avere carattere esplorativo né può essere formulata in modo generico, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisione da 2 CH adottare ex art. 17, comma l, all'esito della procedura passiva di consegna ( così Sez. 6 , n 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053). 3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo, per un verso, segnalato come l'art. 17, comma 4, nell'attuale formulazione non richieda che nel mandato siano indicati i gravi indizi, di guisa che l'omissione non è motivo di rifiuto della consegna, e avendo, per altro verso, rilevato, mediante trascrizione nel corpo nnotivazionale del contenuto del mandato per la parte di interesse, la chiara indicazione dei fatti nella loro dimensione naturalistica e il grado di partecipazione criminosa della Fetahu. Al cospetto di ciò, il ricorrente ha lamentato la mancata attivazione dei poteri informativi, senza indicare nello specifico quali avrebbero dovuto essere gli accertamenti integrativi da compiere e che non sarebbero stati disposti, ma soprattutto quale sarebbe stata la loro necessità e funzionalità rispetto alla decisione. 6. Alla inammissibilità del ricorso segue — ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. — la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar
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