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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35156/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 17 aprile 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e tentato riciclaggio.

Rilevato che il primo motivo di ricorso - che contesta un vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza illecita delle res ricettate e, dunque, alla sussistenza del delitto di ricettazione - contiene censure in fatto finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello che, richiamando anche la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, ha evidenziato a pagina 3 la sicura riferibilità al prevenuto dei prodotti ittici il cui furto era stato denunciato il giorno prima, senza alcun pregio per le giustificazioni addotte a propria discolpa dal prevenuto; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il tentativo di riciclaggio, si limita a riproporre una doglianza a cui la Corte di appello ha fornito congrua risposta, avverso la quale il ricorrente non si confronta (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto la responsabilità del Mastropietro dal fatto che questi fosse stato colto dalla P.G. in possesso della targa e della carta di circolazione del trattore provento di furto, nell'atto di realizzare operazioni inequivocabilmente tese ad eliminare l'identificazione del mezzo, così ostacolando l'accertamento della sua provenienza delittuosa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 14 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 17 aprile 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e tentato riciclaggio. Rilevato che il primo motivo di ricorso - che contesta un vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza illecita delle res ricettate e, dunque, alla sussistenza del delitto di ricettazione - contiene censure in fatto finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello che, richiamando anche la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, ha evidenziato a pagina 3 la sicura riferibilità al prevenuto dei prodotti ittici il cui furto era stato denunciato il giorno prima, senza alcun pregio per le giustificazioni addotte a propria discolpa dal prevenuto; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il tentativo di riciclaggio, si limita a riproporre una doglianza a cui la Corte di appello ha fornito congrua risposta, avverso la quale il ricorrente non si confronta (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto la responsabilità del Mastropietro dal fatto che questi fosse stato colto dalla P.G. in possesso della targa e della carta di circolazione del trattore provento di furto, nell'atto di realizzare operazioni inequivocabilmente tese ad eliminare l'identificazione del mezzo, così ostacolando l'accertamento della sua provenienza delittuosa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35156/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris