Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 20965/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ,L [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Como pronunciava sentenza di applicazione della pena, recependo l'accordo intervenuto tra le parti concernente la determinazione della pena e la confisca dei telefoni cellulari sequestrati.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione per violazione di legge, lamentando difetto assoluto di motivazione in ordine alla disposta confisca.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'imputato ha espressamente convenuto la confisca dei telefoni cellulari in sequestro.

L'accordo con la pubblica accusa, pertanto, si è formato anche su tale aspetto della res giudicanda, come previsto dall'art. 444, comma 1, modificato dal d.lgs n.150del 2022, e la decisione del Tribunale ha ratificato l'accordo nella sua interezza.

Né l'accordo intervenuto tra le parti ha condotto all'applicazione di una misura di sicurezza illegale, essendo stata contestata all'imputato la cessione ( e non la mera detenzione) di stupefacente.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, è sempre consentita la confisca del denaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen e dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., nell'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (da ultimo Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248); ed è comunque configurabile un nesso di pertinenzialità tra l'uso dei telefoni, ai fini di contattare gli acquirenti, e le cessioni contestate, quindi intrinsecamente compatibile con i casi previsti dalla menzionata norma.

Non è contestabile, infatti, che a fronte del reato di illecita cessione, i telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità dell'imputato possono in astratto considerarsi quale mezzo usato per commettere del reato, quindi collegabile alla commissione dell'illecito.

3. Va pertanto dichiarata l' inammissibilità del ricorso per cassazione.

A tal riguardo, infatti, questa Corte ha chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti. (Sez.U, n. 21368 del 26/9/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cichè Francesco M» ia iampi ( LAult DEPOWAT_O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ,L [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Como pronunciava sentenza di applicazione della pena, recependo l'accordo intervenuto tra le parti concernente la determinazione della pena e la confisca dei telefoni cellulari sequestrati. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione per violazione di legge, lamentando difetto assoluto di motivazione in ordine alla disposta confisca. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'imputato ha espressamente convenuto la confisca dei telefoni cellulari in sequestro. L'accordo con la pubblica accusa, pertanto, si è formato anche su tale aspetto della res giudicanda, come previsto dall'art. 444, comma 1, modificato dal d.lgs n.150del 2022, e la decisione del Tribunale ha ratificato l'accordo nella sua interezza. Né l'accordo intervenuto tra le parti ha condotto all'applicazione di una misura di sicurezza illegale, essendo stata contestata all'imputato la cessione ( e non la mera detenzione) di stupefacente. Per consolidata giurisprudenza, infatti, è sempre consentita la confisca del denaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen e dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., nell'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (da ultimo Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248); ed è comunque configurabile un nesso di pertinenzialità tra l'uso dei telefoni, ai fini di contattare gli acquirenti, e le cessioni contestate, quindi intrinsecamente compatibile con i casi previsti dalla menzionata norma. Non è contestabile, infatti, che a fronte del reato di illecita cessione, i telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità dell'imputato possono in astratto considerarsi quale mezzo usato per commettere del reato, quindi collegabile alla commissione dell'illecito. 3. Va pertanto dichiarata l' inammissibilità del ricorso per cassazione. A tal riguardo, infatti, questa Corte ha chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti. (Sez.U, n. 21368 del 26/9/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cichè Francesco M» ia iampi ( LAult DEPOWAT_O [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20965/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris