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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26969/2026

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ella Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la sentenza in data 24 febbraio 2023 dal Tribunale diLocri con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso in data 29 luglio 2019.All’imputato è stata anche contestata e riconosciuta la recidiva specificaed infraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 cod. pen. e 42 cod. pen.avendo i giudici del merito errato nel non configurare la vicenda comeinadempimento contrattuale di natura civilistica e altresì nel ritenere correttal’individuazione dell'odierno imputato e nel ritenere sussistente l’elementosoggettivo del reato;2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen. difettando una concretaverifica degli elementi necessari a configurare la predetta circostanzaaggravante;3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per avere i Giudici delmerito non riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche e nontenuto conto della condotta collaborativa manifestata dall’imputato conconseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perchéfondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;che corretta è la qualificazione della condotta dell’imputato comeconfigurante il reato in contestazione sia sotto il profilo oggettivo che sotto quellosoggettivo;che, la Corte di appello con motivazione congrua, logica e rispondente aiprincipi di diritto che regolano la materia ha ben spiegato le ragioni per le qualiha ritenuto configurabile la contestata circostanza aggravante della recidiva;che, che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la sentenza in data 24 febbraio 2023 dal Tribunale diLocri con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso in data 29 luglio 2019.All’imputato è stata anche contestata e riconosciuta la recidiva specificaed infraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 cod. pen. e 42 cod. pen.avendo i giudici del merito errato nel non configurare la vicenda comeinadempimento contrattuale di natura civilistica e altresì nel ritenere correttal’individuazione dell'odierno imputato e nel ritenere sussistente l’elementosoggettivo del reato;2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen. difettando una concretaverifica degli elementi necessari a configurare la predetta circostanzaaggravante;3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per avere i Giudici delmerito non riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche e nontenuto conto della condotta collaborativa manifestata dall’imputato conconseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perchéfondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;che corretta è la qualificazione della condotta dell’imputato comeconfigurante il reato in contestazione sia sotto il profilo oggettivo che sotto quellosoggettivo;che, la Corte di appello con motivazione congrua, logica e rispondente aiprincipi di diritto che regolano la materia ha ben spiegato le ragioni per le qualiha ritenuto configurabile la contestata circostanza aggravante della recidiva;che, che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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