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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02431/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputato , avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’inammissibilità ovvero il rigettodel ricorso o, in subordine, la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, ilGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 629 cod. pen. a lui ascritto.

2. Ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, articolando due motivi di impugnazione , che qui si riassumononei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione dell’art. 629 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dell’ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto, nonostante le puntuali indicazioni sul punto dell’ordinamento italiano (per quel che concerne la normativa sul sostentamento del clero) e di quello canonico (quanto alla gratuità dell’amministrazione dei sacramenti) evidenziassero il contrario, che la celebrazione di una cerimonia funebre potesse legittimamente generare una richiesta di controprestazione in denaro, non solo ai familiari del defunto, ma persino al titolare dell’agenzia incaricato delle esequie.

Trattandosi, viceversa, di una semplice obbligazione naturale, peraltro gravante solo sul fedele e non sul professionista, non potrebbe dubitarsi dell’ingiustizia del profitto perseguito e conseguito.

In ogni caso, laddove si aderisse alla tesi della natura sostanzialmente negoziale del rapporto tra officiante e imprenditore, l’intimidazione per esercitare un preteso diritto integrerebbe, comunque, il delitto di ragion fattasi.

2.2. Violazione dell’art. 629 cod. pen. e correlati vizi di motivazione , in relazione alla ritenuta inefficacia minatoria della condotta.

Parimenti erronea risulterebbe l’esclusione , sulla base di un’inammissibile valutazione a posteriori,di una astratta e reale capacità intimidatoria, giustificata sulla giuridica impossibilità di rifiutare l’ufficio religioso e sull’implausibile accettazione dello strepitus fori.

Invero, in tal modo, da un lato, si recupererebbe pro reo il rilievo del diritto canonico, postulandone la conoscenza in capo alla persona offesa, e, dall’altro, si trascurerebbe la divulgazione da parte dello stesso imputato dellapropria intenzione di ostacolare l’attività di onoranze funebri svolta da Messina.

3. Il ricorso deve essere qualificato come appello e tale circostanza assorbe ogni questione ivi dedotta.

3.1. Ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazioneè esperibile solo per denunciare una violazione di legge; qualora siano eccepiti vizi di motivazione o la mancata assunzione di una prova decisiva, il ricorso si converte in appello.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità , qualora l ’ impugnazione proposta non sia quella ordinaria,ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontàdella parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario digravame.

Qualora, pertanto, nell’atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di vizi della motivazione , ma lo stesso contenuto complessivo delle censure, che letteralmente deducono anchela violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente dirette a contestare la valutazione delle prove in ordine ad unaquestione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e deve essereconvertito in appello ( Sez. 4, Ord . n. 37987 del 09/10/2025 , Corn, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze,Rv. 276441-01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014,Rv. 258193-01).

3.2. Nel caso di specie(in cui si procede in relazione a un reato appellabile dal pubblico ministero, ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ), fermo restando che il primo motivo attiene esclusivamente a questioni in iure, il secondo motivo muove da un’intitolazione che richiama espressamente anche la lettera e)dell’art.606 cod. proc. pen. («Violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p. in relazione all’idoneità della minaccia - Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione»), esplicitando poi una portata censoria inequivocamente diretta a contestare, anche mediante sollecitazione a una diversa ponderazione della piattaforma istruttoria (sommarie informazioni di Buccheri e Iannello, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice in punto di ricostruzione del fatto.

4. Si impone, pertanto, la conversione del ricorso in appello e l ’ ordine di trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cataniaper l’ulteriore corso.

P.Q.M Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputato , avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’inammissibilità ovvero il rigettodel ricorso o, in subordine, la conversione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, ilGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 629 cod. pen. a lui ascritto. 2. Ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, articolando due motivi di impugnazione , che qui si riassumononei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 629 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dell’ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto, nonostante le puntuali indicazioni sul punto dell’ordinamento italiano (per quel che concerne la normativa sul sostentamento del clero) e di quello canonico (quanto alla gratuità dell’amministrazione dei sacramenti) evidenziassero il contrario, che la celebrazione di una cerimonia funebre potesse legittimamente generare una richiesta di controprestazione in denaro, non solo ai familiari del defunto, ma persino al titolare dell’agenzia incaricato delle esequie. Trattandosi, viceversa, di una semplice obbligazione naturale, peraltro gravante solo sul fedele e non sul professionista, non potrebbe dubitarsi dell’ingiustizia del profitto perseguito e conseguito. In ogni caso, laddove si aderisse alla tesi della natura sostanzialmente negoziale del rapporto tra officiante e imprenditore, l’intimidazione per esercitare un preteso diritto integrerebbe, comunque, il delitto di ragion fattasi. 2.2. Violazione dell’art. 629 cod. pen. e correlati vizi di motivazione , in relazione alla ritenuta inefficacia minatoria della condotta. Parimenti erronea risulterebbe l’esclusione , sulla base di un’inammissibile valutazione a posteriori,di una astratta e reale capacità intimidatoria, giustificata sulla giuridica impossibilità di rifiutare l’ufficio religioso e sull’implausibile accettazione dello strepitus fori. Invero, in tal modo, da un lato, si recupererebbe pro reo il rilievo del diritto canonico, postulandone la conoscenza in capo alla persona offesa, e, dall’altro, si trascurerebbe la divulgazione da parte dello stesso imputato dellapropria intenzione di ostacolare l’attività di onoranze funebri svolta da Messina. 3. Il ricorso deve essere qualificato come appello e tale circostanza assorbe ogni questione ivi dedotta. 3.1. Ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazioneè esperibile solo per denunciare una violazione di legge; qualora siano eccepiti vizi di motivazione o la mancata assunzione di una prova decisiva, il ricorso si converte in appello. Secondo il consolidato orientamento di legittimità , qualora l ’ impugnazione proposta non sia quella ordinaria,ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontàdella parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario digravame. Qualora, pertanto, nell’atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di vizi della motivazione , ma lo stesso contenuto complessivo delle censure, che letteralmente deducono anchela violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente dirette a contestare la valutazione delle prove in ordine ad unaquestione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e deve essereconvertito in appello ( Sez. 4, Ord . n. 37987 del 09/10/2025 , Corn, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze,Rv. 276441-01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014,Rv. 258193-01). 3.2. Nel caso di specie(in cui si procede in relazione a un reato appellabile dal pubblico ministero, ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ), fermo restando che il primo motivo attiene esclusivamente a questioni in iure, il secondo motivo muove da un’intitolazione che richiama espressamente anche la lettera e)dell’art.606 cod. proc. pen. («Violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p. in relazione all’idoneità della minaccia - Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione»), esplicitando poi una portata censoria inequivocamente diretta a contestare, anche mediante sollecitazione a una diversa ponderazione della piattaforma istruttoria (sommarie informazioni di Buccheri e Iannello, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice in punto di ricostruzione del fatto. 4. Si impone, pertanto, la conversione del ricorso in appello e l ’ ordine di trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cataniaper l’ulteriore corso. P.Q.M Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania
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