CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli,quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] DeRosa per l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati condue sentenze di condanna emesse l'una dal giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli in data 26 marzo 2024 e l'altra dalla Corte di appello di Napoliin data 27 febbraio 2024, entrambe relative a reati in materia di stupefacenti.Il giudice ha rilevato che il ricorrente ha dedotto, quale elemento indicatoredell'unicità del disegno criminoso, solo l'omogeneità dei reati, ed ha ritenuto chetale elemento non sia sufficiente per dimostrare la preventiva programmazionedi tutti i delitti, e che l'insussistenza di altri indicatori favorevoli e la rilevantedistanza temporale tra le varie condotte impongano di ritenere che lareiterazione criminosa sia solo il frutto di una tendenza criminale o di una merascelta di vita.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il qualededuce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione.L'ordinanza afferma erroneamente che il ricorrente non avrebbe evidenziatoalcun elemento unificante, ad esclusione della omogeneità dei reati, in quantocostituenti entrambi violazioni al d.P.R. n. 309/1990, dal momento che egliaveva sottolineato la loro commissione nel medesimo contesto spaziale, adistanza di pochi mesi e con modalità analoghe, elementi idonei a dimostrarel'unicità del disegno criminoso.La motivazione, inoltre, è illogica quando afferma che la forte distanzatemporale impedisce il riconoscimento della continuazione, sia perché nonprecisa quale sarebbe il lasso temporale tra i due reati, sia perché non tieneconto del fatto che esso, in realtà, risulta pari a pochi mesi.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il giudice dell'esecuzione ha richiamato ed applicato correttamente ilconsolidato principio di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).L'ordinanza impugnata è motivata in modo non illogico e conforme alpredetto principio giurisprudenziale, e risulta avere valutato gli argomentiprospettati dal ricorrente, ed avere esaminato le due sentenze da lui depositate.La sua conclusione, che non sia dimostrata la sussistenza di un unico disegnocriminoso tra i reati in esse giudicati, nonostante la omogeneità dei relativi titoli,è quindi fondata sugli elementi tratti dai provvedimenti allegati dallo stessoricorrente.Dall'esame di tali sentenze risulta, infatti, che esse sono relative a dueviolazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la prima commessa dal ricorrente indata 01/02/2023, detenendo a fine di spaccio molte dosi di sostanzastupefacente in un immobile, diverso dalla sua abitazione, e cedendole a terzi,agendo con l'ausilio di un complice, e la seconda commessa in data 07/12/2023,custodendo nella propria abitazione, dove era detenuto agli arresti domiciliariapplicati a seguito del precedente delitto, molte dosi di eroina e cocaina, a suodire destinate alla cessione a terzi. La valutazione contenuta nell'ordinanzaimpugnata, secondo cui non sono ravvisabili, nel caso di specie, altri elementidimostrativi di una originaria programmazione di entrambi i reati, oltre alla meraomogeneità dei titoli di reato, appare pertanto conforme alle risultanzeprocessuali, stante la diversa modalità di esecuzione delle due condotte, la lorodistanza temporale, la sopravvenuta sottoposizione ad una misura cautelare.Appare invece infondato il ricorso, laddove sostiene che i due reati siano staticommessi a breve distanza temporale ed applicando lo stesso modus operandi,dal momento che tra le due condotte intercorrono più di dieci mesi e le modalitàdella detenzione e della cessione delle sostanze stupefacenti risultanosignificativamente diverse.L'unitarietà del disegno criminoso, poi, richiede che i vari reati siano statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali, sin dal momento diconsumazione del primo di essi, e in questo caso appare logica la valutazione delgiudice dell'esecuzione, che non sia credibile la programmazione, sin dall'inizio,di un successivo reato da commettere durante l'esecuzione di una misuracautelare applicata a seguito della commissione del primo reato. Anche la suaconclusione, che entrambi i reati siano, invece, frutto di una proclività criminale,ovvero di una scelta di vita delinquenziale, è pertanto non manifestamenteillogica, e si sottrae al sindacato di legittimità.3. Deve altresì ribadirsi che, pur non incombendo sul condannato cheinvochi l'applicazione della disciplina della continuazione uno specifico onere diallegazione degli elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso, «èinteresse della parte rappresentare ed evidenziare al giudice gli elementisignificativi dell'esistenza di un disegno criminoso comune a più reati, elementiche potrebbero non risultare dalle sentenze di merito» (Sez. 1, n. 12914 del23/02/2022, Rv. 283083), anche perché la mera prossimità spazio-temporaledelle condotte o l'identità del bene giuridico leso sono elementi di per sé neutri,in quanto compatibili anche con la mera inclinazione a delinquere, fenomeno bendiverso dalla unitaria programmazione, anche generica, di più reati.Come evidenziato nell'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha fornitoulteriori elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso, nonostante laforte diversità del modus operandi e la distanza temporale tra i due delitti. E'quindi corretta la decisione di rigetto dell'istanza, dovendo i due episodi essereritenuti non frutto di una primigenia delibazione.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]