CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 26.2.2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1952) dal reato di bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione del bilancio al 31.12.2011 della Aprica s.r.I., dichiarata fallita il 23.3.2012, per non aver commesso il fatto, ed ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (classe1992) dallo stesso reato, ma limitatamente alla seconda parte dell'imputazione (precisamente alla contabilizzazione di debiti a lungo termine), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena nei suoi confronti, per la quota di imputazione residua, in anni due di reclusione, esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta e valutate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del danno patrimoniale rilevante, pure riconosciuta sussistente. Sono state, altresì, rideterminate le pene accessorie previste dall'ultimo comma della legge fallimentare portandole alla stessa durata della pena principale. 2. Avverso la sentenza d'appello citata ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un'unica eccezione con cui denuncia l'illogicità manifesta della motivazione, laddove adduce contradditori argomenti quanto all'operazione contabile di storno dal bilancio, effettuata il 5.5.2011, dell'importo di 4.999.216,15 euro, storno riferito a debiti di lungo termine verso alcuni fornitori al conto "fondo di riserva da conferimento soci". 3. [OSCURATO:PERSONA] Birritteri ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di censura proposto dal ricorrente non si confronta con gli argomenti puntuali messi in luce dalla decisione impugnata per giungere a confermare la sua condanna, sicchè sconta una diffusa genericità, oltre che rivelarsi, come si dirà di qui a poco, manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha dato atto che il consulente tecnico del pubblico ministero ha chiarito come l'operazione fosse falsificatoria delle scritture contabili e non del bilancio di per sé considerato (cfr. le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Deve essere, infatti, ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/6/2018, E., Rv. 273925). Tuttavia, il ricorrente non pone la prospettiva di censura del ricorso sui binari della impossibilità di qualificare la condotta come reato solo sulla base di una falsificazione in bilancio, ma si confronta unicamente con l'argomento della sussistenza della veridicità o meno dell'appostazione in bilancio, riproponendo così una richiesta di rivalutazione "del fatto" ed in tal senso andando incontro a sanzione di inammissibilità, perché il ricorso è formulato secondo direttrici di merito non consentite nel giudizio di legittimità. La sentenza di primo grado, in ogni caso, dà atto di come siano state accertate anomalie nelle scritture contabili che hanno coinvolto poi il bilancio, riversandosi anche in esso, in sostanza evidenziando che si era verificata una falsa rappresentazione del patrimonio societario. Il consulente tecnico d'ufficio, invero, ha più volte sottolineato nel corso del dibattimento che la documentazione contabile proveniente dalla società ed acquisita in atti non consentiva di accertare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società poi fallita, al momento della redazione del bilancio del 31.12.2011, in cui era stata incorporata l'operazione di storno ascrivibile all'operazione di conferimento del ramo aziendale oggetto della contestazione di reato. In mancanza di deduzioni specifiche che contestino la sussistenza del reato anche dal punto di vista della condotta falsificatoria, che si nutre della falsificazione delle scritture contabili di supporto al bilancio, il Collegio non può che constatare la complessiva inammissibilità del ricorso, pur tenendo conto della non brillante stesura dell'imputazione, avuto riguardo al principio di diritto consolidato, da ultimo richiamato con la pronuncia n. 42568 del 2018 citata. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d