CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio lette I conclusioni del difensore che chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 29 ottobre 2021 la Corte d'Appello di L'Aquila, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Pescara del 14 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di un coimputato, dichiarava di non doversi procedere per una ipotesi di truffa, in quanto estinta per prescrizione, rideterminava la pena per l'ulteriore ipotesi di estorsione e confermava nel resto, in principal luogo le statuizioni civili della sentenza. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Nel ricorso si lamenta la violazione dell'art.606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.169 e 420 bis cod. proc. pen.. Al termine delle indagini preliminari la notifica dell'avviso di cui all'art.415 bis cod. proc. pen. venne preceduta dalla comunicazione all'imputato, allora come adesso residente in Corsica, dell'invito ad eleggere domicilio in Italia per le successive notifiche. La comunicazione dell'invito venne tuttavia spedita ad un indirizzo errato, non corrispondente alla residenza dell'imputato. Alla mancata risposta segui' la procedura prevista dall'art.169 cod. proc. pen. senza tuttavia che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento né che se ne sia volontariamente sottratto. Da ciò deriva la nullità della notifica e di tutti gli atti procedimentali successivi. 2. Sia il Procuratore Generale che la difesa dell'imputato hanno depositato memorie scritte con cui chiedono l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. E' bene chiarire che dei due vizi procedurali lamentati nel ricorso, solo uno appare fondato. Il ricorrente, che dimora da anni in Francia, innanzitutto denuncia che al termine delle indagini preliminari la comunicazione dell'invito ad eleggere domicilio in Italia per le successive comunicazioni inerentikincipiente processo penale venne effettuata presso un indirizzo oramai obsoleto e non corrispondente a quello in cui egli effettivamente dimorava. Aggiungeva l'imputato che dalla documentazione presente in atti era già possibile determinare con certezza l'effettivo domicilio. 2. L'eccezione processuale, per questo primo profilo è infondata. Va innanzitutto ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Eseguito l'accesso ed esaminati i documenti strettamente rilevanti, la Corte ritiene di confermare sul punto le valutazioni della Corte d'appello che, nel confermare a sua volta la decisione del tribunale, aveva correttamente individuato nel domicilio dell'imputato in Bastia (Francia) [OSCURATO:PERSONA] 4 il luogo ove questi effettivamente si trovava e dimorava all'estero all'epoca dell'invio dell'invito ad indicare un indirizzo in Italia. Infatti, non solo l'indirizzo corrisponde a quello indicato nella documentazione societaria registrata e viene riferito come effettivo luogo di residenza dell'imputato in Corsica dal querelante; a ciò si deve aggiungere che la comunicazione effettuata dalla segreteria della Procura della Repubblica ai fin della notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., precisamente in tale indirizzo, andò a buon fine a dimostrazione della correttezza della indicazione. Si legge infatti nella cartolina di ritorno delle poste francesi (il 'cartoncino arancione' delle notifiche all'estero) che la comunicazione fu effettivamente realizzata, seppure il plico non venne poi ritirato (la dicitura "pri avisé et non reclamé" ivi apposta indica esattamente questo). Poiché l'espletamento delle formalità da parte del servizio postale francese presuppone la preliminare verifica della correttezza del recapito, l'apposizione della formula indicata nella cartolina dimostra la sussistenza dell'indirizzo e la presenza del nominativo riferibile all'imputato all'epoca. Per contro, l'indirizzo alternativo che si pretende di accreditare come quello dell'imputato all'epoca dell'invio dell'invito (Olmeta di Tuda, Route du Lancone) 4 si riferisce secondo quanto emerge dagli atti ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). 3. L'ulteriore profilo dell'eccezione processuale, formulato a pg. 4 e seguenti del ricorso, concernente l'erronea dichiarazione d'assenza dell'imputato, è invece fondato. E' un fatto che l'imputato, difeso da un difensore d'ufficio nel corso del processo, non abbia mai ricevuto personalmente alcuna notificazione dell'atto introduttivo del processo. Ciò non di meno, egli è stato dichiarato assente fin dal primo grado ex art.420 bis c.p.p.. L'eccezione, formulata tanto in primo grado quanto con il secondo motivo di appello ed ora rinnovata davanti alla Corte di Cassazione, non ha trovato nella sentenza di appello una adeguata risposta. L'eccezione è fondata. Occorre premettere che con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01 questa Corte, nella sua più alta espressione, ha fatto 'piazza pulita' di ogni residua vischiosità di impronta formalista in materia di effettiva conoscenza della pendenza del processo a carico dell'imputato. Ricostruendo l'istituto del processo in absentia nell'ordinamento italiano ha evidenziato che dalla visione formalista e documentale sufficiente ancora alla fine del secolo passato per le notificazioni e l'eventuale successiva dichiarazione di contumacia, si sia passati, in progressione ed a seguito delle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e di successivi interventi legislativi e della Corte Costituzionale, ad una visione maggiormente realistica e sostanzialistica, diretta ad assicurare che l'imputato abbia effettiva conoscenza della pendenza di un processo nei suoi confronti. Si è trattato di una evoluzione giuridica ed anche culturale che non è culminata con la citata sentenza ma che si è ulteriormente arricchita a seguito della riscrittura dell'art.420 bis cod. proc. pen. operata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"). A prescindere dai recenti cambiamenti, già la sentenza citata segnalava che ai fini della dichiarazione di assenza il giudice deve in ogni caso verificare con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso. La Corte avvisa che non vi è spazio per vuote presunzioni ma solo per ragionevoli certezze perché ciò farebbe regredire il sistema post riforma all'epoca in cui per la dichiarazione di contumacia era sufficiente la regolarità formale delle notifiche. Si afferma che non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu. Nel caso esaminato dalla Corte si discuteva della sufficienza, ai fini della conoscenza del processo, della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio avvenuta nella fasi iniziali dell'indagine, addirittura al momento della prima (ed unica) occasione di incontro dell'imputato con l'Autorità sul territorio italiano. Nel caso che ora ci occupa, se si vuole, vi è ancora di meno, dato che non è possibile affermare che, al di là di una missiva non ritirata, vi sia stato alcun contatto tra l'imputato e l'Autorità giudiziaria italiana o tra il difensore d'ufficio nominato e l'imputato stesso. E se è vero che vi è il rischio che un tale sistema agevoli condotte improntate ad 'evitare' il processo, la Corte sottolinea (§ 14) che «la disposizione [di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.], per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento"». Si puntualizza tuttavia che: «evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita». Nel presente caso non può non rilevarsi che nessuna valutazione nel senso segnalato dalle Sezioni Unite sia stato effettuato, essendo stato ritenuto sufficiente il dato della mancata indicazione del domicilio o della residenza in Italia a seguito di una raccomandata non ritirata. Dalla non controversa ricostruzione dei fatti, si evince chiaramente che l'imputato non ha avuto alcuna conoscenza della chiamata in giudizio né sono state prospettate ragioni perché lo stesso risulti essersi volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento. Gli argomenti del ricorrente, sviluppati a pg.4 e 5 del ricorso, investono il tema della possibilità di una conoscenza effettiva del processo, con conseguente nullità della dichiarazione di assenza da parte del giudice che procede. Dichiarata la nullità dell'atto ex art.179 cod. proc. pen., a seguito di una non riuscita chiamata in giudizio, la chiamata stessa andrà rinnovata dal giudice del rinvio, prima di eventualmente procedere oltre. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Coi d iso in Roma, 30