Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 40049/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Parma ha applicato all'imputato indicato in epigrafe la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di resistenza e lesioni personali aggravate nei confronti di pubblici ufficiali, unificati dal vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso avverso detta sentenza lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione:

2.1. per avere il Tribunale omesso di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante la prova dell'avvenuto integrale risarcimento del danno alle persone offese, suffragata da produzione documentale, non rilevando la mancata esplicita richiesta dell'attenuante nel verbale di udienza;

2.2. per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e la sentenza, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sollecitata in sede di discussione dal rappresentante dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è privo di pregio, dal momento che dagli atti non è dato riscontrare alcun difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. e la sentenza.

Il giudice di merito, nel fissare la pena per il reato contestato in mesi dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, ha ratificato l'accordo come trascritto nell'epigrafe della sentenza.

La pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. non si discosta dunque da quella stabilita fra le parti, né vi è traccia in atti che detto accordo includesse il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Viceversa, dal verbale di udienza e dalla motivazione della sentenza impugnata, si evince che il risarcimento del danno, avvenuto per spontanea iniziativa dell'imputato, è stato considerato quale fondamento delle attenuanti generiche, secondo il testo dell'atto negoziale posto alla base del provvedimento impugnato.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non risultando che l'accordo delle parti fosse subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, ed anzi avendo il P.M. esplicitamente escluso detta circostanza, come risulta dal verbale di udienza.

La difesa del ricorrente si duole che il Tribunale si sia limitato "ad un vaglio formale sull'accordo", trascurando che -secondo la giurisprudenza di legittimità- in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice.

Ciò in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610), né ravvisandosi alcuna alterazione in pejus della pattuizione delle parti.

Ancora recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Parma ha applicato all'imputato indicato in epigrafe la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di resistenza e lesioni personali aggravate nei confronti di pubblici ufficiali, unificati dal vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso avverso detta sentenza lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione: 2.1. per avere il Tribunale omesso di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante la prova dell'avvenuto integrale risarcimento del danno alle persone offese, suffragata da produzione documentale, non rilevando la mancata esplicita richiesta dell'attenuante nel verbale di udienza; 2.2. per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e la sentenza, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sollecitata in sede di discussione dal rappresentante dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è privo di pregio, dal momento che dagli atti non è dato riscontrare alcun difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. e la sentenza. Il giudice di merito, nel fissare la pena per il reato contestato in mesi dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, ha ratificato l'accordo come trascritto nell'epigrafe della sentenza. La pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. non si discosta dunque da quella stabilita fra le parti, né vi è traccia in atti che detto accordo includesse il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Viceversa, dal verbale di udienza e dalla motivazione della sentenza impugnata, si evince che il risarcimento del danno, avvenuto per spontanea iniziativa dell'imputato, è stato considerato quale fondamento delle attenuanti generiche, secondo il testo dell'atto negoziale posto alla base del provvedimento impugnato. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non risultando che l'accordo delle parti fosse subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, ed anzi avendo il P.M. esplicitamente escluso detta circostanza, come risulta dal verbale di udienza. La difesa del ricorrente si duole che il Tribunale si sia limitato "ad un vaglio formale sull'accordo", trascurando che -secondo la giurisprudenza di legittimità- in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Ciò in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610), né ravvisandosi alcuna alterazione in pejus della pattuizione delle parti. Ancora recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremi