CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 02526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 336-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 336/2020 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 2526/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 170 del DPR n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 24/5/2019 in favore dell’opponente, in relazione alla difesa prestata in un procedimento penale svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 16 ottobre 2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, rideterminava il compenso in € 786,00, oltre spese generali ed accessori di legge, condannando l’amministrazione resistente al rimborso delle sole spese vive del giudizio di opposizione. Il Tribunale, richiamate le norme che presiedono alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, riteneva di riconoscere i compensi per la sola fase istruttoria e decisionale, in quanto lo Spicuzza era stato ammesso al beneficio solo dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio e successivamente alla prima udienza, con decorrenza a far data dall’udienza del Ric. 2020 n. 00336 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 336/2020 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 2526/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 20/9/2016, allorché era stata formulata riserva di domanda di ammissione al beneficio, e che per tali fasi andava riconosciuta la somma di € 786,00, tenuto conto della riduzione di un terzo dei compensi, già liquidati in base ai valori minimi. Quanto alle spese del giudizio di opposizione, rilevava che, poiché la parte può stare in giudizio personalmente nel procedimento di opposizione, non erano dovuti i compensi, ma solo le spese vive e che le spese avrebbero dovuto essere comunque compensate stante la parziale soccombenza reciproca. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste solo in vista dell’eventuale discussione orale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al DM n. 55/2014 ed al DM n. 127/2004. Stante il principio di inderogabilità dei minimi tariffari, non è possibile, anche in sede di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, scendere al di sotto dei minimi tabellari, pur tenendo conto delle decurtazioni massime all’uopo previste. Nella specie, il Tribunale, pur avendo decurtato del 50% i valori medi, e quindi avendo fatto ricorso ai valori minimi, procedendo poi all’ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 del DPR n. 115/2002, non avrebbe potuto liquidare una somma inferiore ad Ric. 2020 n. 00336 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 336/2020 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 2526/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 € 810,00, limitatamente alla fase di trattazione e di decisione, avendo erroneamente ritenuto che i compensi minimi per la fase di trattazione - istruttoria fossero pari ad € 504,00, anziché € 540,00. Il motivo è fondato. Infatti, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, e tenuto conto altresì dei valori minimi derivanti da tali parametri, il compenso minimo previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione non poteva essere inferiore ad € 540,00, risultando quindi erronea l’individuazione dell’importo di € 504,00, come invece effettuata dal giudice di merito. Il motivo deve quindi essere accolto. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 del DM n. 55/2014 per avere il Tribunale omesso di liquidare anche i compensi per la fase di studio. Infatti, come si ricava dall’elencazione delle attività che sono destinate ad essere remunerate per tale fase, è pur vero che nella specie l’imputato era stato ammesso al beneficio dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio, ma non può negarsi al difensore il diritto al compenso per la fase di studio. Anche tale motivo è fondato. Ancorché il provvedimento di ammissione sia intervenuto quando il processo era già in corso, se ciò esclude che possano essere pretesi i compensi correlati alla fase introduttiva, non altrettanto è a dirsi per quelli legati all’attività di studio, essendo evidente che il difensore per poter adeguatamente assicurare la difesa dell’assistito, anche se intervenga nel corso del processo Ric. 2020 n. 00336 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 336/2020 Numero sezionale 399/2022 Numero di raccolta generale 2526/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 l’ammissione al beneficio, debba in ogni caso provvedere ad un’attività di studio degli atti ed alla consultazione del cliente, anche al fine di impostare la successiva strategia difensiva. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Il terzo motivo che denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui l’ordinanza gravata, pur riconoscendo le spese vive, ha negato il diritto ai compensi, in quanto si trattava di procedimento per il quale è possibile la difesa personale, è assorbito dovendo il giudice del rinvio provvedere ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio PQM Accoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 00336 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I