CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 28020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3256-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] che agisce in proprio, nonché assistito, rappresentato e difeso all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14624 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] GIULIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti. Fatti di causa 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricorso dinanzi alla Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con sede in Trieste (n. 14624/2021), per l'annullamento o la disapplicazione, perché illegittimo, del provvedimento adottato dall'INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e comunicatogli in pari data - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, relativi al proprio estratto contributivo previdenziale, con correzione degli errori e delle irregolarità riportate nella ricostruzione della situazione previdenziale. Esponeva che nelle date del 04.06.2020, 11.01.2021 e 12.01.2021 aveva presentato ben 65 richieste di variazione di posizione assicurativa (RVPA) per la correzione di una serie di irregolarità contenute nel suo estratto contributivo (periodi cumulati ed incompleti, periodi mancanti, causali del rapporto di lavoro e datori di lavoro errati, mancata attribuzione del beneficio ex d.m. 12/06/1979, retribuzione pensionistica errata e non concordante con il CU, mancata valorizzazione dei periodi prestati ex art. 6 I. n. 852/1978). L'INPS di Gorizia aveva riscontrato le suddette richieste di variazione con un accoglimento parziale ma, da successivi controlli effettuati dal ricorrente, nessuna modifica era emersa dall'estratto conto contributivo aggiornato alla data del ricorso. ?, Ric. 2022 n. 03256 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- Evidenziava che le suddette inevase richieste di variazione avevano fatto seguito ad altre 99 RVPA (oggetto di altro e precedente ricorso). Rilevava che le domande presentate dovevano essere evase dall'INPS entro 90 giorni e che tali termini risultavano - alla data del ricorso - ampiamente scaduti. Denunciava la mancata attivazione da parte dell'INPS del c.d. soccorso istruttorio - principio di valenza generale - che prevede il dovere dell'amministrazione di chiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili all'istruttoria procedimentale, non potendo invece limitarsi ad addurre l'incompletezza della documentazione e concludere con un provvedimento negativo. Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 54 I. n. 88/1989, per violazione dell'obbligo di provvedere alle variazioni necessarie con conseguente riallineamento della posizione assicurativo/previdenziale, dell'art. 43 d.P.R. n. 445/2000 per la mancata acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di tutti i dati e documenti necessari, dell'art. 3 I. 241/1990 per la mancata motivazione del parziale diniego; dell'art. 2, comma XI quinques I. n. 241/1990 per la mancata indicazione, negli atti impugnati, dei tempi impiegati dall'amministrazione per il rilascio dei provvedimenti in ritardo rispetto a quelli previsti dalla legge, con evidente pregiudizio delle successive domande risarcitorie esperibili dal ricorrente nei confronti del funzionario responsabile, e solidamente all'INPS. Nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti si costituiva l'INPS che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc civ. e 16, comma 1, d.lgs. n. 174/2016. Premesso che l'INPS non ha fornito nell'atto notificato la documentazione necessaria per legge ad indicazione del termine e delle autorità dinanzi cui poter ricorrere, il ricorrente chiede dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti ed a sostegno della propria tesi richiama l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 174/2006 in base al quale le controversie in materia pensionistica devono essere devolute alla giurisdizione della Corte Ric. 2022 n. 03256 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- di conti; richiama, inoltre, l'interpretazione data all'art. 2 cit. dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale rientrano nella giurisdizione del giudice contabile tutte le controversie vedenti in materia pensionistica nonché tutte le controversie funzionali del diritto alla pensione. Precisa che, nel caso di specie, la controversia non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice contabile perché strettamente connessa al diritto pensionistico, avendo ad oggetto la variazione della posizione assicurativa del ricorrente sugli errori riscontrati nell'estratto conto contributivo emesso dall'INPS. 3. L'INPS non ha svolto attività difensiva. 4. Il PG ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti, sul rilievo che la Corte di legittimità ha costantemente valorizzato il profilo funzionale pensionistico per delimitare la giurisdizione esclusiva del giudice contabile in tutte le controversie aventi ad oggetto incongruenze/irregolarità inerenti alla tenuta dell'estratto contributivo da parte dell'INPS. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Per la risoluzione della questione di giurisdizione prospettata occorre, in primo luogo, rammentare che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1134 e altre successive). 1.2. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza Ric. 2022 n. 03256 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. 1.3. è al giudice contabile che deve essere devoluta pertanto la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29396 ed ivi le richiamate Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26935, Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2007, n. 3195, Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2007, n. 221, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1134, Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9942, Cass., Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927). 1.4. Costituisce, poi, principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. Ric. 2022 n. 03256 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5- 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755). 1.5. Rileva il Collegio che in tutti i casi ricordati il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto deve essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione. 1.6. Tanto premesso nel caso in esame le numerose irregolarità denunciate, che costituiscono oggetto della domanda formulata, riguardano proprio l'accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione e sono funzionali al successivo accertamento del diritto alla pensione. 1.7. Si tratta della verifica di periodi cumulati, incompleti, mancanti, di causali di rapporto di lavoro erroneamente riportate, dell'errata indicazione di datori di lavoro, della mancata attribuzione del beneficio ex d.m. 12/6/1979, dell'errata indicazione della retribuzione pensionistica non concordante con le emergenze del CU, della mancata valorizzazione dei periodi di servizio prestato presso uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata per i quali compete una indennità di confine per ciascun giorno di effettivo servizio ex art. 6 I. n. 852/1978 ed di altro ancora. Il tutto in connessione con accertamenti e verifiche di correttezza degli estratti contributivi la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del monte contributivo per i fini pensionistici che convincono, alla luce delle considerazioni più sopra esposte, della riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello amministrativo. 2. Del resto in senso analogo e con riguardo allo stesso ricorrente sono le decisione di questa Corte con le recenti ordinanze n. 22745 del 12 agosto 2021 - che aveva ad oggetto una domanda di riscatto di un periodo di aspettativa - e n. 8332 del 15 marzo 2022 - relativa alla richiesta di variazione di posizione assicurativa con la correzione di errori riscontrati nell'estratto contributivo (anche in quel caso per periodi cumulati ed incompleti, mancanti, causali di rapporto di lavoro e datori di lavoro errati, mancata attribuzione del beneficio ex d.m. 12/6/1979, retribuzione Ric. 2022 n. 03256 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6- pensionistica errata e non concordante con il CU, mancata valorizzazione dei periodi prestati ex art. 6 della legge n. 852/1978 ed altro) -. 3. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile davanti al quale le parti devono essere rimesse per la prosecuzione del giudizio e che provvederà anche sulle spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione della Corte de