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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16829/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Taranto, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 4.4.2024; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord. pen r evidenziando che il condannato non aveva avuto contezza che il provvedimento di autorizzazione di allontanarsi da casa dalle ore 9.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali emesso dal giudice per le indagini preliminari non valesse per la diversa misura cautelare disposta dalla Corte di appello; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata / in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice della sorveglianza, il ricorrente era stato espressamente informato e che/ pertanto/ il provvedimento ha adeguatamente e coerentemente motivato anche in ordine all'attuale censura, reiterativa della analoga doglianza che era stata indicata in sede di reclamo; Ritenutoppertantoiche il ricorso è inammissibile/ in quanto reiterativo delle medesime censure già esposte in ordine alle quali il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Taranto, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 4.4.2024; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord. pen r evidenziando che il condannato non aveva avuto contezza che il provvedimento di autorizzazione di allontanarsi da casa dalle ore 9.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali emesso dal giudice per le indagini preliminari non valesse per la diversa misura cautelare disposta dalla Corte di appello; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata / in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice della sorveglianza, il ricorrente era stato espressamente informato e che/ pertanto/ il provvedimento ha adeguatamente e coerentemente motivato anche in ordine all'attuale censura, reiterativa della analoga doglianza che era stata indicata in sede di reclamo; Ritenutoppertantoiche il ricorso è inammissibile/ in quanto reiterativo delle medesime censure già esposte in ordine alle quali il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16829/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris