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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46941/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , DEPOS!TAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , DEPOS!TAT
Sentenza Cassazione n. 46941/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris