CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese come da allegata notula; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputata il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed, in subordine, per la declaratoria di prescrizione dei reati [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza in data 05/05/2021 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 29/11/2019, dichiarava l'estinzione per prescrizione delle condotte ex art. 646 c.p. (capo a) ed ex art. 493-ter c.p. (capo b) realizzate da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] di Manfort sino alla data dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e confermava l' affermazione della penale responsabilità dell' imputata per le residue condotte di cui ai menzionati capi di imputazione - come modificati all' udienza del 17 maggio 2019 -, rideterminava la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, confermando le statuizioni in favore della parte civile. La corte territoriale rigettava l' eccezione di nullità riguardante la modifica del capo di imputazione nonché la richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale e, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, riteneva comprovate le condotte contestate riguardanti l' appropriazione indebita da parte della Abrate di ingenti somme di denaro e di alcuni diari della signora [OSCURATO:PERSONA] di Manfort nonché l' utilizzo abusivo di carte postamat e bancomat di cui la predetta era titolare. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. Rileva che la Corte di appello aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità per avere il Tribunale accolto la richiesta di nuove contestazioni formulata dal P.M. che, sostanzialmente, includeva tutte le operazioni contabili riguardanti il c.d. conto monegasco. Osserva che, sul punto, i giudici avevano adottato una motivazione meramente apparente non affrontando la questione, specificamente sollevata, se il fatto nuovo fosse emerso o meno in dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 519 c.p.p. relativamente al mancato accoglimento delle prove a discarico, richiesta formulata anche nella forma della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Assume che l'audizione dei testi Bonnet e Cazal, funzionari di banca monegaschi, era indispensabile per comprovare l'insussistenza dell'elemento oggettivo e dell' elemento soggettivo delle ulteriori condotte appropriative oggetto della nuova contestazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa applicazione dell'art. 360 c.p.p. con conseguente impossibilità per la ricorrente di richiedere un incidente probatorio ai sensi dell'art. 362 bis c.p.p.: mancato accertamento in contraddittorio dello stato psico-fisico della p.o. e della sua capacità a testimoniare, omesso avviso alla ricorrente dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. sulla p.o. nella fase delle indagini preliminari. Assume che i propri diritti di difesa erano stati pregiudicati in quanto nel momento in cui, nel corso delle indagini, la p.o. era stata esaminata su incarico del P.M. l'imputata non era stata avvisata e la stessa successivamente non aveva potuto sollecitare ovvero effettuare alcun accertamento in quanto nelle more la stessa era deceduta. 2.4. Con il quarto motivo lamenta travisamento delle prove acquisite in dibattimento in relazione alle condizioni della p.o. Rileva che i giudici di merito erano incorsi in un travisamento della prova per omissione in quanto non avevano preso in considerazione una serie di dati istruttori (la prova testimoniale del Dott. [OSCURATO:PERSONA], medico curante; la prova testimoniale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva certificato le condizioni della p.o. alla data del 2013; la testimonianza del Dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente di parte) idonei a dimostrare che la signora [OSCURATO:PERSONA] di Manfort era capace di intendere e di volere sino al 2013, epoca in cui era stato chiuso il conto monegasco o addirittura sino al 2015. Assume che tali dati escludevano la possibilità di pervenire ad una condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.5. Con il quinto motivo deduce un ulteriore profilo di travisamento della prova in ordine alla testimonianza della parte civile [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],figlio della [OSCURATO:PERSONA] di Manfort j nonchè del tenore della lettera scritta dalla p.o. al predetto. Rileva che la corte di appello, nel travisare il tenore di detta testimonianza nonché il contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] di Manfort indirizzata al figlio, non aveva considerato che risultava chiara la volontà della p.o. di isolarsi rispetto ai figli, non ricollegabile a condotte dell'imputata, elementi questi che facevano fondatamente dubitare delle condotte appropriative contestate. 2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione per omesso esame delle contestazioni circa la errata ricostruzione contabile nel periodo 2014-2015 e l'individuazione dell'esatto momento consumativo del reato. Rileva che la Corte di appello aveva confermato la condanna, irrogando una pena assai elevata pari a due anni ed otto mesi, non tenendo conto che, contrariamente a quanto ricostruito dai giudici di merito sulla scorta della perizia contabile, numerose delle somme di cui alle condotte appropriative per cui era intervenuta condanna erano state incamerate nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2013, oggetto della declaratoria di prescrizione. 2.7. Con il settimo deduce errata applicazione dell'art. 51 c.p.; vizio di motivazione in ordine al reato di appropriazione indebita dei diari in difetto di prova dell'elemento psicologico del reato e della proposizione di valida querela; violazione dell'art. 157 c.p. in relazione al tempus commissi delicti di tale condotta, dovendosi ritenere il reato già prescritto alla data della sentenza di appello. Lamenta che la corte non aveva considerato che detti diari era stati consegnati dalla p.o. ali' imputata per sua stessa volontà ed al fine di consentire alla ricorrente di difendersi in giudizio, che la corte di appello non aveva motivato in ordine all' eccepito difetto di querela e che, per come desumibile dagli atti del giudizio, la ricorrente era entrata in possesso dei diari molto tempo prima del luglio 2015, dovendosi, conseguentemente, ritenere ampiamente maturata la prescrizione. Con l'ottavo motivo deduce errata applicazione dell'art. 493 ter c.p.; vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di utilizzo abusivo di carta di credito. Rileva che la Corte di appello, nel confermare la condanna in ordine a tale reato, non aveva valutato le prove a discarico finalizzate a dimostrare la liceità dei prelievi compiuti nell' interesse della [OSCURATO:PERSONA] la quale, all' epoca dei fatti, non era in grado di deambulare. Con il nono motivo lamenta violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, a suo dire eccessiva, tenuto conto delle condotte ormai prescritte e dell'effettivo ammanco per cui era intervenuta la condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt.516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la contestazione suppletiva rilevando che, con la sentenza che aveva definito il giudizio, il giudice del merito aveva comunque valutato il fatto come modificato dal pubblico ministero con detta contestazione suppletiva). (Sez. 3, Sentenza n. 29877 del 15/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273688 - 01.) Ritiene questo Collegio che non può ritenersi sussistente la nullità dedotta avendo i giudici di merito chiarito, fra l' altro, che i documenti del conto corrente monegasco erano "presenti nel fascicolo e conosciuti dall' imputata" sicchè le nuove contestazioni sono state effettuate dal P.M. in conformità al disposto di cui all' art. 516 comma 1 c.p.p., e senza alcun pregiudizio per i diritti di difesa stante la rimessione in termini, la concessione del termine per richiedere riti alternativi e nuove prove. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, con argomentazioni congrue in fatto e conformi a diritto (v. f. 14), ha evidenziato che il primo giudice aveva correttamente motivato in ordine all' insussistenza dei presupposti che rendevano necessaria l' audizione dei funzionari di banca monegaschi Bonnet e Cazal e che, parimenti, non poteva procedersi alla rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale in appello non avendo l' imputata chiarito sulla base di quali elementi "le indicate testimonianze debbano essere ritenute imprescindibili in considerazione delle acquisizioni documentali in atti". Non va, del resto, sottaciuto che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01). Ne deriva che anche sul punto la sentenza è immune da censure. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va osservato l'art. 359 cod. proc. pen. non prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del P.M., atteso che l'istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo. Ne discende che del tutto correttamente il Dott. [OSCURATO:PERSONA] chiamato, su incarico del P.M., alla verifica delle condizioni della persona offesa ha proceduto in assenza di contraddittorio con la Abrate, senza che la ricorrente possa fare valere alcuna violazione del diritto di difesa legato ad asseriti e del tutto insussistenti "abusi investigativi". La questione che residua è, semmai, quella della rilevanza di detto accertamento, acquisito agli atti del processo, ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputata oggetto di ampia disamina da parte della corte d'appello, per come appresso chiarito. Non può, per altro verso, sottacersi che a fronte dell'accertamento espletato su impulso del P.M. ai sensi dell'art. 359 c.p.p., l'imputata non ha allegato alcun elemento tale da smentire le conclusioni cui è pervenuto il consulente. 5. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono anch' essi manifestamente infondati. Deve ricordarsi che, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). Peraltro la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova non è riscontrabile nel caso in cui gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato. E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Perché il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez. 5, Sent. n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406 i; nonché Sez. 5, Sent. n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). Ciò premesso occorre precisare che, nel caso in esame, i giudici di merito, lungi dall' incorrere in alcun travisamento, nel valutare tutte le complessive risultanze istruttorie hanno ritenuto, con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie (v. ff. 16-20), che nonostante fossero emersi indubbi contrasti patrimoniali fra i figli e la [OSCURATO:PERSONA] - che non aveva piacere di incontrarli a causa dei conflitti insorti - erano innegabili lo stato di isolamento in cui si trovava la stessa e la condizione di fragilità psico-fisica della predetta incapace di badare a sé stessa e, quindi, vittima della ricorrente la quale si era appropriata di ingenti importi senza in alcun modo giustificare i prelievi di denaro per esigenze della titolare e senza che fosse emerso che la stessa fosse destinataria di elargizioni a titolo gratuito. Le censure, quindi, lungi dal prospettare travisamenti decisivi nell' accezione sopra indicata risultano, infatti, avanzate per sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento congruo, adeguato, immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria "oltre ogni ragionevole dubbio" in ordine agli episodi di appropriazione indebita in questione. Deve, del resto, ricordarsi che non sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore,della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Nel caso di specie vertendosi in ipotesi di c.d. "doppia conforme" di merito, ovvero della conforme valutazione, operata dai giudici di primo e di secondo grado, delle medesime emergenze istruttorie è noto che, in tal caso, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione tanto che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838; Cass. Pen., 2, 13.2.2014 n. 19.619, Bruno). Per altro verso, e sempre in relazione alle ipotesi di vizio di motivazione con riferimento, in tal caso, alla denunzia di mancata risposta a specifiche censure articolate con l'atto di appello, è pure pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunziato, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica). Occorre, del resto, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Ed, ancora, la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Va, pure, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità delle singole condotte appropriative - peraltro sovente basata su di una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi valorizzati dai giudici di merito - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Trattasi, quindi, di censure attinenti al merito della decisione in quanto, si propone una diversa lettura degli atti processuali e si tenta, in modo surrettizio, una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla corte territoriale, indagine preclusa al giudice di legittimità. 6. Di puro merito ed in quanto tali proposte per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondate sono le censure formulate con il sesto motivo circa la errata ricostruzione contabile relativa al periodo 2014-2015 e la individuazione dell'esatto momento consumativo del reato di appropriazione indebita. La corte di appello ha chiarito, con motivazione adeguata e priva di aporie logico- giuridiche, che la ricostruzione del perito contabile circa le uscite dai conti della vittima non risultava inficiate dalle contestazioni dell'imputata basate su semplici dichiarazioni della stessa e prive di alcun supporto documentale e, quindi, inidonee ad incrinare in alcun modo le conclusioni di cui alla richiamata perizia, risultando evidente che tutte le deduzioni di cui in ricorso attengono a profili di merito non deducibili in questa sede, a fronte di una c.d. doppia conforme. 7. Anche il settimo motivo non coglie in alcun modo nel segno. La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie (v. f. 20) ha chiarito che le complessive emergenze processuali erano idonee a dimostrare che l' imputata si era appropriata illegittimamente dei diari di [OSCURATO:PERSONA] di Manfort al fine di eliminare delle prove a suo carico e che non poteva operare la scriminante di cui all' art. 51 c.p. : a fronte di detto ragionamento la ricorrente deduce in modo inammissibile una ricostruzione alternativa dei fatti e, per altro verso, (nell' ottica dell' eccepita di prescrizione) allega un diverso tempus commissi delicti, sollecitando una nuova ricostruzione in fatto preclusa in sede di legittimità. Va ricordato, invero, che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito. (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 - dep. 11/11/2014, Martinelli e altri, Rv. 26152501).Occorre rilevare, ancora, che la corte di appello ha motivato in ordine alla perseguibilità d' ufficio del reato de quo, motivazione con la quale l'imputata non si confronta in alcun modo. 8. L' ottavo motivo, riguardante la condanna per il reato di utilizzo abusivo della carta di credito, contiene censure manifestamente infondate atteso che la ricorrente si limita a prospettare, peraltro del tutto genericamente, una diversa valutazione delle emergenze processuali, indagine ovviamente preclusa in sede di legittimità per le ragioni sopra chiarite. 9. Per quanto concerne l' ultimo motivo, riguardante la graduazione della pena, va osservato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di esame - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Le censure formulate con il suddetto motivo sono, all' evidenza, manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla corte territoriale (la quale ha fatto riferimento alla tutte le circostanze del caso concreto, tenuto conto anche della maturata prescrizione) non è né carente, né manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio in linea con i principi giurisprudenziali sopra richiamati. 10. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. L' imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cond