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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 05387/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 29/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34494/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 697 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5387/2026 Roma, lì, 10/02/2026 cod. pen. (detenzione abusiva di munizioni) e lo condannava alla pena di 300 euro di ammenda.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante cui deduce violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., e comunque delle attenuanti generiche, e totale mancanza di motivazione al riguardo.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, dopo aver dato atto che il difensore dell’imputato aveva chiesto in discussione finale l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., o in subordine la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ha omesso totalmente di motivare in ordine al mancato accoglimento di tali istanze difensive.

2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza stessa in questa parte, con correlato rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica.

Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 29/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34494/2025 [OSCURATO:PERSONA] Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 697 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5387/2026 Roma, lì, 10/02/2026 cod. pen. (detenzione abusiva di munizioni) e lo condannava alla pena di 300 euro di ammenda. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante cui deduce violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., e comunque delle attenuanti generiche, e totale mancanza di motivazione al riguardo. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto che il difensore dell’imputato aveva chiesto in discussione finale l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., o in subordine la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ha omesso totalmente di motivare in ordine al mancato accoglimento di tali istanze difensive. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza stessa in questa parte, con correlato rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica. Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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