CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva e conseguentemente confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, dando conto di avere valutato i precedenti penali anche specifici posti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dai difensori per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 re estensore Il P