CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 04703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 21954-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 383/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/03/2022 R.G.N. 885/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto contributi R.G.N.21954/2022 Cron. Rep. Ud.29/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 383, la Corte d’appello di Bari respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] , avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ad avviso di addebito a seguito di verbale ispettivo, proposta da quest’ultima, per il mancato pagamento della somma di € 154.191,97, a titolo di contributi omessi IVS per operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni dal 2009 al 2012. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile l’opposizione, perché tardiva rispetto alla data di notifica dell’avviso di addebito, restando irrilevante la sopravvenuta cessazione dell’attività d’impresa, rispetto agli obblighi contributivi pregressi. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 (rectius 4) c.p.c., per violazione dell’art. 26 del d. P . R . n. 602/73, del combinato disposto degli artt. 6 e 57 bis del d.P.R. n. 68/05 e degli artt. 20 e 21 e 48 del d.lgs. 82/05, dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/12, convertito in legge n. 221/12 e dell’art.1335 c.c., con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché l’avviso di addebito era stato inviato da un indirizzo PEC non risultante dagli elenchi ufficiali, mentre, erroneamente, la Corte d’appello non si era pronunciata sull’eccezione e aveva ritenuto inammissibile l’opposizione per tardività dell’impugnazione rispetto alla ricezione della predetta PEC che, invece, non risultava inserita in pubblici registri. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 (rectius 4) c.p.c., per violazione della direttiva di cui al messaggio Inps n. 18947/13 e dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3 della legge n. 241/90, dell’art. 7 comma 1 dello Statuto del contribuente e dell’art. 24 Cost., perché la PEC contenente in allegato l’avviso di addebito non recava alcun riferimento rispetto all’identificativo dell’atto e al numero di protocollo dell’avviso di addebito, al nome del destinatario e al codice fiscale e, inoltre, dalla ricevuta prodotta dall’Inps non risultava alcun allegato, così che non vi era la prova del riferimento all’atto impositivo né vi era la prova che vi fosse stato allegato alcunché. Ritiene che perciò la Corte d’appello avrebbe dovuto accogliere il relativo motivo di gravame. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 (rectius 4) c.p.c., per violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/02, perché in conseguenza dell’accoglimento del ricorso in cassazione, deve essere riformata anche la statuizione sulle spese e sul contributo unificato. Il primo motivo è infondato. Come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass. sez. un. n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6- terdel d . l gs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (Cass. n. 18684 del 3/07/2023, Cass. n. 15710/25). Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale, l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. "malware"). Il secondo motivo è inammissibile, con assorbimento del terzo sulle spese, per difetto di specificità, perché non riporta in ricorso la ricevuta di consegna PEC, sul quale la censura si fonda e perché vuole contrastare l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello, sul buon esito dell’invio della PEC e sulla conoscenza dell’atto impositivo da parte dell’odierna ricorrente, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito, non censurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie, non deducibile, in presenza di una doppia decisione “conforme”. Si osserva peraltro chela ricorrente non ha provato il pregiudizio che la mancata indicazione del protocollo dell’atto e delle altre indicazioni formali abbia arrecato alle ragioni della propria difesa. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, atteso che l’Inps non ha spiegato difese scritte. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello previstoa titolo di contributo unificatose dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello