CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 22001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23321/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.toSTEFANIA INGLESE, rappresentata e difesa dall’avv.to ANTO- NINOTRIBULATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentae difende; -controricorrenti - Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 855/2020 della CORTE D’APPELLO DI CATANIAdepositatail 15/06/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 15/6/2020, la Corte d’appello di Catania haconfermato la decisione co n la quale il giudice di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della nullità della clausola delcontratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione dal la stessaconcluso, in qualità di conduttrice, con [OSCURATO:PERSONA] e Giu- seppe Messina, in qualità di locatori; clausola, con la quale le parti avevanoconvenuto un importo del canone di locazione di entità cre- scente nel corso del rapporto, asseritamente i ncorrendo, di conse- guenza,nella violazione di quanto imperativamente stabilito dal com- binatodisposto degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/78; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome, al di là dell’effettiva sussiste nza, nel caso di specie, di ra- gionioggettive idonee a giustificare la pattuizione con le quali le parti avevano previsto un importo crescente del canone di locazione nel corsodel rapporto, nessuna norma avrebbe impedito alle parti di de- terminare in tale guisa il corrispettivo per il godimento dell’immobile concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA], dovendo ricondursi, tale preroga- tiva,alle facoltà espressamente riconosciute alle parti nei contratti di locazionead uso diverso da quello di abitazione, salvo che non fosse risultato (evenienza non occorsa nel caso di specie) che i contraenti avesseroindividuato tale modalità di determinazione del canone al solo scopodi eludere l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 392/78 nella partein cui limita la dinamica di ‘aggiornamento’ del canone ai fini del recuperodell’eventuale svalutazione della moneta nel tempo; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso ;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. e non sono state depositate conclusioni dal P.G., mentre i resistenti hanno depositatomemoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente ce nsura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 101, co. 2, c.p.c., anche in relazioneagli artt. 24 e 111 Cost, degli artt. 32 e 79 legge n. 392/78 edell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere lacorte territoriale illegittimamente posto a fondamento della sua de- cisioneuna questione rilevata d’ufficio senza aver mai sollecitato il con- traddittoriotra le parti al fine di esplicare le proprie difese, con parti- colareriguardo alla questione concernen te la nullità della clausola del contrattodi locazione comportante un aumento ‘a scaletta’ indipenden- tementedalla sussistenza di elementi oggettivi e predeterminati idonei agiustificarlo, e per aver affermato l’inerenza, a carico del conduttore, dell’onere della prova della sussistenza dell’intento delle parti di elu- derei limiti posti dalla legge ai fini dell’aggiornamento del canone; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come le questioni che si assumono, dall’odierna ricorrente,irritualmente sollevate d’ufficio, senza alcuna sollecitazione delcontraddittorio tra le parti al fine di poter spiegare le proprie difese, consistanoin questioni di puro diritto, benché fondate su emergenze fattuali(il tenore del contratto) acquisite n el corso del giudizio; ciò posto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mentodella giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale l’ obbligo delgiudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'uffi- cio,stabilito dall'ar t. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni didiritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che ri- chiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì provedal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle part i ovvero Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri un'attivitàassertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (cfr. , explurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1617 del 19/01/2022 , Rv. 663636 - 01); varràperaltro rilevare come, pur quando volesse (in tesi) conside- rarsile ridette questioni come eve ntualmente di natura ‘ mist a’ (di fatto edi diritto), occorrerà considerare come, secondo il consolidato inse- gnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’omessa indicazione alle partidi una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevat a d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta lanullità della sentenza (c.d. della terza via o a sorpresa) per violazione deldiritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga pro- spetti,in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittoriosulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato(cfr., da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021, Rv.661095 - 01) ; nelcaso di specie, tuttavia, le ragioni prospettate dall’odierna ri- correnteappaiono tutto prive di rilevanza in relazione alla ratio in forza dellaquale la corte territoriale ha deciso la controversia, avendo il giu- dice d’appello riaffermato il principio di diritto che riconosce la piena libertàdelle parti di un contratto di locazione ad uso diverso da quello diabitazione di determinare il canone di loc azione senza alcun limite, salvoquello concernente il divieto di eludere i limiti sull’aggiornamento Istat;divieto rispetto al quale erroneamente l’odierna ricorrente ritiene esserle stato imposto, dal giudice d’appello, l’onere di comprovarne l’elusione, essendosi la corte territoriale piuttosto limitata richiamare lagiurisprudenza di legittimità che, lungi dall’imporre al conduttore i corrispondentioneri probatori, si limita a gravare quest’ultimo del solo onere dell’allegazione delle circostanze fond ative dell’elusione, che il Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice(anche d’ufficio), in caso di riconosciuta nullità, può legittima- menterilevare d’ufficio ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 ss. c.c. (in relazione all’art . 360 n. 3 c.p.c.),per avere la corte territoriale interpretato gli accordi contrat- tualiconclusi tra le parti in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, con particolare riguardo al punto concernente l’effettiva individuazione, ad opera delle parti, di elementi idonei a legittimare l’aumentodifferenziato nel tempo del canone di locazione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come – ferma l’insussistenza , sulla base delle argomentazionisviluppate in ricorso, di alcuna violazione , da parte del giudice a quo , dei canoni legali di ermeneutica negoziale specifica- menterichiamati dall’odierna ricorrente ( quanto invece la sussistenza diuna mera contrapposizio ne di letture soggettive e di possibili inter- pretazioni degli accordi sulla base di una prospettiva critica non con- sentitain sede di legittimità) – la censura in esame deve ritenersi del tuttocarente di interesse , atteso che , pur quando intendesse ricono- scersil’erroneità dell’interpretazione del giudice a quo , circa il ricono- scimentodi oggettive ragioni giustificative della modificazione del ca- none nel corso del tempo, la circostanza non varrebbe comunque a incidere sull’esito della decisione, dovendo r ibadirsi, in iure , la piena libertàdelle parti di prevedere la modificazione del canone di locazione neltempo senza alcun onere di giustificarla (salva l’elusione dei limiti impostidalle misure di contrasto all’inflazione), dovendo trovare appli- cazione,al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale, i n tema di locazione di im- mobiliad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legittimi - alla stregua del principio generale della libera determinazione con- venzionaledel canone locativo per detti immobili - tanto il patto con il Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualele parti, all'atto della conclusione del contratto, predeterminano ilcanone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive ditempo nell'ar co del rapporto, quanto il patto successivo con il quale leparti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una mi- suradel canone diversa da quella originariamente prevista. La legitti- mitàdi tali patti (iniziali o successivi) dev'essere peralt ro esclusa ove risulti(dal testo contrattuale o da elementi extratestuali) che le parti abbianoin realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi postidall'art. 32 del la l. n. 392 del 1978 (nella formulazione originaria edin quella novellata dall'art. 1, comma 9 - sexies, della l. n. 118 del 1985),così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art.79, comma 1, della stessa legge ( Sez. 3 , Ordinanza n . 5554 del 22/02/2023, Rv. 667229 - 01) ; Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021,Rv. 663117 - 01) ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 111, co. 1 e 6 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art.118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2727 ss. c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale dettato una motivazione mera- mente apparente a fondamento della decisione, con particolare ri- guardo all’effettiva convenzione, tra le parti, di un canone maggiore, poiridotto per i p rimi due anni; all’effettiva imposizione, a carico della conduttrice,dell’obbligo (o della sola facoltà) di eseguire i lavori di ade- guamentodell’immobile locato; all’effettiva esecuzione di tali lavori di adeguamentoed alla violazione delle norme sulle prove presuntive con particolare riguardo alla volontà delle parti di eludere i limiti imposti dallalegge per l’aggiornamento del canone; ilmotivo è infondato;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso incui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sen- tenza(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione del la decisionesenza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risultiarticolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla streguadella corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei c asi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze pr obatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sioneimpugnata sia, non solo esisten te, bensì anche articolata in modo taleda permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il per- corsologico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamentecoerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esami- natee de l carattere decisivo dei principi di diritto richiamati, sulla base Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dicriteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e con- gruitàlogica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesseè pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dallaricorrente; ciòposto, e scluso il ricorso di una motivazione apparente, dev’es- sere rilevata l’integrale inidoneità della censura in esame a incidere sullaratio posta dal giudice d’appello a fondamento della propria deci- sione(individuata nella libertà delle parti di stabilire autonomamente le eventuali dinamiche del canone di locazione nel corso del tempo) , cosìcome l’inammissibilità della censura concernente l a dedotta viola- zionedelle norme sulle prove presuntive, essendosi concretamente ri- soltaquest’ultima in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fattidi causa, come tale non consentita in questa sede di legittimità; sulla base di tali premess e, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, se- condola liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere,infine, dato atto della sussistenza dei presupposti pro- cessualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 23321/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti,delle spese del presente giudizio, liquidate in comples- sivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, a