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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19801/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00049/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.12; –ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Catania, n. 4510/06/ 20 17 emessa il 17.11.2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 15 giugno 2023, dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza della CTP di Catania n. 567/08/2012 che, in una “logica di adeguamento al principio costituzionale di parità di trattamento previsto dall’art. 3 della Costituzione” accolse il ricorso del contribuente, lavoratore autonomo, e gli riconobbe il rimborso IVA versata nel 1992 nella misura del 90 per cento dei tributi pagati, in applicazione della l. n. 289 del 2002.

La CTR adita rilevò che nelle more del processo era intervenuta la legge 190 del 2014 il cui art. 1, comma 665, aveva regolato in maniera esplicita l’esercizio del diritto al rimborso per cui vi era causa.

Il giudice di seconde cure ritenne che il contribuente (farmacista) non effettuasse attività di impresa ed in conseguenza respinse l’appello dell’Ufficio.

Nel corso del giudizio l’attore è deceduto mentre gli eredi, costituitisi nel giudizio di secondo grado, non risultano essere stati evocati dinanzi a questa Corte.

Ricorre l’Agenzia con quattro motivi mentre gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti.

Ritenuto che

1. Va preliminarmente rilevato che n ell’epigrafe della sentenza impugnata non risulta alcun riferimento agli eredi ma al solo [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di secondo grado.

Nella ricostruzione dei fatti di causa la CTR ha dato atto della avvenuta costituzione degli eredi e della loro volontà di sostenere le ragioni del de cuius, circostanza questa emergente anche dal contenuto del ricorso dell’Agenzia.

Dalla documentazione in atti, tuttavia, non è dato sapere quale sia il nominativo degli eredi nonché del loro difensore mentre risulta che il ricorso sia stato notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore costituito nel giudizio di secondo grado avv. [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce delle sopra esposte circostanze il ricorso dell’Agenzia è inammissibile.

Al riguardo si osserva che l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art.330 c.p.c. (Cass. Sez.

T, n. 22180 del 2020).

Nella fattispecie al vaglio di questa Corte trova, in particolare, applicazione il principio espresso da Cass. Sez. 6-T, n. 22392 del 2017secondo cui, qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtu` dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, non rilevando, in senso contrario, la circostanza per la quale nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto dalla sentenza di secondo grado risultava il decesso della parte avvenuto nel corso del giudizio, interrotto e successivamente riassunto dagli eredi; sempre in questo senso e Cass. Sez.

T, n. 29877 del 2017; Cass. Sez.

L, n. 16365 del 2004).

L’inammissibilità del ricorso per le anzidette ragioni rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.

Non deve provvedersi sulle spese processuali in mancanza di costituzione degli eredi dell’int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00049/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.12; –ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Catania, n. 4510/06/ 20 17 emessa il 17.11.2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 15 giugno 2023, dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue. L’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza della CTP di Catania n. 567/08/2012 che, in una “logica di adeguamento al principio costituzionale di parità di trattamento previsto dall’art. 3 della Costituzione” accolse il ricorso del contribuente, lavoratore autonomo, e gli riconobbe il rimborso IVA versata nel 1992 nella misura del 90 per cento dei tributi pagati, in applicazione della l. n. 289 del 2002. La CTR adita rilevò che nelle more del processo era intervenuta la legge 190 del 2014 il cui art. 1, comma 665, aveva regolato in maniera esplicita l’esercizio del diritto al rimborso per cui vi era causa. Il giudice di seconde cure ritenne che il contribuente (farmacista) non effettuasse attività di impresa ed in conseguenza respinse l’appello dell’Ufficio. Nel corso del giudizio l’attore è deceduto mentre gli eredi, costituitisi nel giudizio di secondo grado, non risultano essere stati evocati dinanzi a questa Corte. Ricorre l’Agenzia con quattro motivi mentre gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti. Ritenuto che 1. Va preliminarmente rilevato che n ell’epigrafe della sentenza impugnata non risulta alcun riferimento agli eredi ma al solo [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di secondo grado. Nella ricostruzione dei fatti di causa la CTR ha dato atto della avvenuta costituzione degli eredi e della loro volontà di sostenere le ragioni del de cuius, circostanza questa emergente anche dal contenuto del ricorso dell’Agenzia. Dalla documentazione in atti, tuttavia, non è dato sapere quale sia il nominativo degli eredi nonché del loro difensore mentre risulta che il ricorso sia stato notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore costituito nel giudizio di secondo grado avv. [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce delle sopra esposte circostanze il ricorso dell’Agenzia è inammissibile. Al riguardo si osserva che l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art.330 c.p.c. (Cass. Sez. T, n. 22180 del 2020). Nella fattispecie al vaglio di questa Corte trova, in particolare, applicazione il principio espresso da Cass. Sez. 6-T, n. 22392 del 2017secondo cui, qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtu` dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, non rilevando, in senso contrario, la circostanza per la quale nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto dalla sentenza di secondo grado risultava il decesso della parte avvenuto nel corso del giudizio, interrotto e successivamente riassunto dagli eredi; sempre in questo senso e Cass. Sez. T, n. 29877 del 2017; Cass. Sez. L, n. 16365 del 2004). L’inammissibilità del ricorso per le anzidette ragioni rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente. Non deve provvedersi sulle spese processuali in mancanza di costituzione degli eredi dell’int
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