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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31353/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto ha confermato la sentenza del 11 marzo 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio ed in particolare della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, condividendo il giudizio già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che la propensione dell'imputato al crimine fosse particolarmente spiccata, alla luce dei suoi precedenti penali, e che il nuovo reato costituisse manifestazione di un'accresciuta capacità criminale e ha ritenuto congrua la pena già inflitta in primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto ha confermato la sentenza del 11 marzo 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio ed in particolare della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, condividendo il giudizio già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che la propensione dell'imputato al crimine fosse particolarmente spiccata, alla luce dei suoi precedenti penali, e che il nuovo reato costituisse manifestazione di un'accresciuta capacità criminale e ha ritenuto congrua la pena già inflitta in primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris