CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese, che chiede la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali in proprio favore relative al giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 716/2021, pronunciata il 12 maggio 2021 e depositata in pari data. La decisione impugnata ha confermato in toto la sentenza di primo grado con la quale l'odierna ricorrente era stata condannata per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., per avere costretto l'imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA] a prometterle, e in parte consegnarle, una somma di denaro, con la minaccia di procedere alla risoluzione del contratto di appalto stipulato tra il suddetto Amò e il condominio di cui l'imputata era amministratrice e condomina, in ragione del mancato possesso del Documento unico di regolarità contributiva - DURC. La medesima Pirajno era stata condannata anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile e al pagamento di una provvisionale pari ad euro 5.000,00. 1. Il ricorso si articola in quattro motivi, tutti relativi a pretesa nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'assoluta mancanza di motivazione in relazione a uno specifico motivo di appello inerente la concessione della provvisionale. Si evidenzia come, a fronte di un danno certo e contestato in imputazione di soli euro 400, i giudici di primo grado abbiano quantificato la provvisionale nella abnorme misura di euro 5.000; questa macroscopica sproporzione e la puntuale doglianza sul punto avrebbero peraltro imposto un obbligo motivazionale particolarmente approfondito. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'assoluta mancanza di motivazione sulla credibilità estrinseca e intrinseca della persona offesa, peraltro costituita parte civile. Nel corso dell'esame dibattimentale, sarebbero state offerte da Amò - a proposito soprattutto di parallele controversie civili e delle comunicazioni con il condominio - risposte contraddittorie e perfino mendaci, la cui ricaduta negativa sul complessivo apporto offerto dal teste non è stata oggetto di adeguata valutazione da parte della Corte, nonostante fosse onerata nel caso specifico di un vaglio rigoroso su una fonte tutt'altro che indifferente agli esiti del procedimento. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla errata valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della persona offesa. Nessun effettivo riscontro all'ipotesi accusatoria e alla versione offerta dal marito, si afferma nel ricorso, sarebbe rinvenibile nel suo racconto, peraltro de relato, da cui viceversa emergono solo circostanze contraddittorie, confuse e irrilevanti (concernenti in particolare la tempistica della denuncia e le ragioni dell'insolvenza), senza che la Corte, accogliendo quale utile riscontro la testimonianza della donna, abbia offerto un sufficiente e non illogico apparato argomentativo a sostegno. 2.4. Con il quarto motivo, si rileva la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione allo specifico motivo di appello basato sulla premessa astratta che sia possibile in qualche modo teorizzare una estorsione realizzata con il consenso della vittima. La Corte avrebbe confermato, acriticamente e tralaticiannente, l'assunto per cui non incide sul perfezionarsi della fattispecie de qua l'esistenza di un preventivo accordo tra l'agente e la persona offesa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e il difensore della Parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti, manifestamente infondati ovvero del tutto assertivi e assolutamente privi di specificità, che reiterano censure già dedotte in appello e ivi non accolte con ampia e argomentata motivazione. 2. Il primo motivo, attinente alla eccessività dell'importo liquidato a titolo di provvisionale, non è consentito in questa sede. Non è infatti impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 3.1. In via preliminare rispetto all'esame degli ulteriori motivi, può anticiparsi come la Corte di merito, al contrario delle doglianze della ricorrente, abbia comunque preso in adeguata considerazione tutti gli specifici motivi di appello a cui asseritamente non sarebbe stata data risposta in sentenza; e, viceversa, è con il lineare apparato argomentativo della decisione di appello che l'atto di ricorso evita di confrontarsi. In particolare, i giudici peloritani hanno evidenziato con estrema chiarezza come il perno del compendio probatorio dovesse individuarsi nella «registrazione realizzata di nascosto dalla persona offesa», rispetto alla quale le altre emergenze assumevano una funzione di conferma, se non addirittura di mera coloritura (p. 5: «ciò che in questa vicenda assume un'essenziale rilevanza probatoria è la registrazione acquisita al dibattimento e fatta oggetto di apposita perizia fonica. Orbene, è proprio tale fondamentale elemento documentale ad offrire un riscontro oggettivo delle modalità realizzative del reato contestato. Ed invero, dal contenuto della registrazione, di cui il Giudice di prime cure ha peraltro dato conto nella sentenza impugnata, si traggono elementi già di per sé sufficienti a provare la penale responsabilità dell'imputata. E, infatti, alla richiesta della Pirajno di abbuonarle la quota parte che ella avrebbe dovuto consegnare per l'esecuzione dei lavori, seguiva l'esplicita minaccia di interruzione dei lavori in caso di mancata ottemperanza da parte dell'Arnò»). [OSCURATO:PERSONA] condivide appieno l'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (cfr., Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949). Ciò premesso, in relazione ai singoli motivi, può osservarsi quanto segue. 3.2. Non è affatto riscontrabile una mancanza assoluta di motivazione in merito allo scrutinio di credibilità e attendibilità della testimonianza della persona offesa Amò, così come dedotta con il secondo motivo. La ricorrente ripercorre alcuni momenti dell'esame testimoniale svoltosi davanti al Tribunale e in particolare del controesame, ove si sarebbero registrate numerose reticenze e contraddizioni, ricavandone la conclusione della decettività della deposizione, con conseguente violazione dell'obbligo motivazionale da parte dei giudici, che avrebbero acriticamente obliterato le censure dell'appellante in tal senso. In realtà, però, una frazione consistente della parte motiva (p. 6-7) è dedicata proprio allo scrutinio delle dichiarazioni di Amò e della loro complessiva efficienza probatoria, partendo in ogni caso dal fondamentale presupposto che «nel corso del suo esame, l'Arnò ha arricchito il contenuto delle dichiarazioni emerse dalla fonoregistrazione acquisita in atti, contestualizzando le medesime». Muovendo da questa premessa, che costituisce un passaggio chiave del percorso argomentativo, non si nascondono momenti di scarsa chiarezza nella deposizione, ininfluenti tuttavia nell'ambito di una disamina complessiva della narrazione processuale e in genere del dichiarante, se non in un'ottica di una irrituale parcellizzazione delle singole frasi («è necessario sottolineare come le dichiarazioni dell'Arnò chiariscono le modalità e le dinamiche con cui si è consumato il fatto contestato alla Pirajno, divergendo su aspetti marginali rispetto al momento realizzativo della condotta delittuosa [...]. La circostanza che l'Arnò abbia deciso di querelare la Pirajno ben due anni dopo il tempo dei fatti non comporta un giudizio di inattendibilità del testimone [...] In egual misura, a nulla rileva, ai fini della responsabilità della Pirajno, la prova circa un preventivo accordo tra la stessa e l'Arnò, essendo comunque ravvisabili, nel caso de quo, gli estremi per integrare il delitto di estorsione. [...] Se tale accordo [con il condomino Torrisi] sia realmente avvenuto non emerge con chiarezza dall'istruttoria dibattimentale. [...] Orbene, a nulla rileva che l'attività dell'Arnò sia stata effettivamente interrotta in seguito a delle missive inviate anche per volontà dei condomini e per il tramite della Pirajno, aventi ad oggetto, fra l'altro, l'assenza della DURC positiva. Difatti la condotta estorsiva deve ritenersi già consumata prima dell'invio di tale missiva, da qualificarsi come un mero post factum non punibile»). Oltre a queste puntuali precisazioni, assai più ampie, dunque, di quanto suggerito nello specifico motivo d'appello, la Corte, ciò che è più importante per quanto qui rileva, espone con chiarezza la valutazione della prova testimoniale in questione, su cui (parzialmente, e a supporto delle risultanze oggettive agli atti) fonda la propria sentenza di conferma della condanna di primo grado, così assolvendo compiutamente al proprio obbligo motivazionale. In estrema sintesi, secondo la Corte, «ciò che emerge con chiarezza dalla ricostruzione dibattimentale, in seguito agli apporti testimoniali, nonché dalla documentazione acquisita, è che la Pirajno si sia attivamente spesa in seno alla commissione aggiudicatrice per assicurare la vittoria del bando all'Arnò, in forza di un auspicato rimborso della propria quota. Indi, è altrettanto chiaro come al momento di versare tale quota, l'Arnò sia ritornato sui propri passi, rifiutando in un primo momento di versare la somma, ritenendola "troppo esagerata". È proprio a tale gesto di ritrosia che la Pirajno, su suggerimento del figlio e aderendo completamente al medesimo, minacciava l'Arnò dell'interruzione dei lavori, circostanza cristallizzata nella registrazione acquisita al dibattimento. È solo successivamente a tale intimazione che l'Arnò concordava con la Pirajno un nuovo prezzo, segnatamente individuato in euro 5.600,00 da devolvere in quattordici rate di euro 400,00, delle quali l'imprenditore si apprestava a consegnare la prima». È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo. Restano dunque inammissibili tutte le doglianze inerenti la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, al pari delle censure sollecitano una differente valutazione del compendio istruttorio o suggeriscono conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Le Sezioni Unite hanno peraltro statuito che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Tenuto conto della linearità della motivazione sul punto da parte della Corte di appello e, per completezza, della puntuale risposta alle doglianze contenute nell'atto di gravame, anche il motivo in esame non può che risultare irrimediabilmente viziato da aspecificità. 3.3. In ordine al terzo motivo di gravame, relativo alla asseritamente erronea valutazione delle dichiarazioni della teste Padalino, occorre reiterare gran parte delle considerazioni appena svolte in merito al paragrafo precedente. D'altronde, la debolezza della doglianza in questione emerge in primo luogo dai chiarimenti resi preliminarmente nella sentenza di appello, laddove si sottolinea che quanto riferito dalla teste deriva unicamente dalle confidenze fattele dal marito e che può pertanto servire solo da conferma della deposizione di quest'ultimo, soprattutto con il descrivere il contesto in cui il fatto si è verificato. La Corte ha perciò dato espressamente conto del fatto che la teste ha fornito (anche) «informazioni imprecise e divergenti dal narrato del marito su circostanze non attinenti al fatto contestato alla Pirajno, bensì su un momento successivo alla consumazione del reato» e ha richiamato correttamente la tradizionale giurisprudenza in tema di possibile valutazione frazionata delle dichiarazioni, quando non resti compromessa la credibilità del dichiarante e non sia inficiata la plausibilità delle altre parti del racconto. Poi, in maniera impermeabile allo scrutinio di legittimità, ha concluso per la spendibilità processuale delle dichiarazioni che non solo confermavano il generale tenore della versione di Amò (il nervosismo di lui, la minaccia di Pirajno di non farlo più lavorare, denunce e vertenze che hanno portato al fallimento dell'impresa edile), ma - anche e soprattutto - erano comunque pienamente coerenti con quanto emerge dalla conversazione tra presenti registrata da Amò. Anche il terzo motivo è dunque del tutto generico. 4. Il quarto motivo dubita, in maniera estremamente concisa, della configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di estorsione nel caso in cui - come nella fattispecie contestata alla odierna ricorrente - autore del reato e persona offesa abbiano in precedenza stipulato «un accordo preventivo (un negozio giuridico, un patto)». L'oggetto di questo accordo, non meglio precisato con il motivo in esame ma ampiamente descritto e valutato dai giudici di primo e secondo grado, deve individuarsi nell'originaria intesa tra [OSCURATO:PERSONA], amministratrice del condominio ove è anche domiciliata, e [OSCURATO:PERSONA], diretta a far assegnare a quest'ultimo dei lavori edili di ristrutturazione del suddetto stabile, salvo poi, quale corrispettivo, restituire sottobanco a Pirajno quanto da lei versato pro quota come condomina. Non pare di poter descrivere una simile baratteria in danno degli altri condomini e degli altri imprenditori interessati all'appalto con le tinte fosche utilizzate nel ricorso («negozio giuridico tra vittima e carnefice»). D'altronde, questo accordo rappresenta soltanto un semplice antefatto rispetto alla condotta ascritta all'imputata, come dettagliatamente ricostruita nella rubrica imputativa: ciò che si rimprovera a Pirajno è di avere costretto Amò a promettere il pagamento, versando un piccolo anticipo, di una somma non dovuta (e comunque non azionabile in giudizio, in quanto derivante da un negozio nullo per illiceità della causa) con la minaccia di risolvere il contratto per riscontrate irregolarità amministrative dell'impresa di Arnao, così procurandosi un profitto ingiusto con altrui danno. Nessun dubbio che una simile condotta integri il delitto di estorsione: la prospettazione di esercitare un diritto (attività in sé legittima) assume connotati minatori e dunque penalmente rilevanti quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, l'agente faccia uso del mezzo giuridico legittimo per conseguire uno scopo non consentito, quello di coartare la volontà del debitore esecutato, per costringerlo a una prestazione non dovuta (Sez. 2, n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980, secondo cui integra il reato di estorsione la pretesa contrattuale azionata in giudizio per scopi eccentrici rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto e tutelato, o comunque non dovuti nell'an o nel quantum, onde conseguire un profitto contra ius; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, ha precisato che, nell'estorsione, «l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli»). Anche l'abuso del diritto, invero, in quanto possibile strumento di sopraffazione dell'altrui libertà di autodeterminazione, può integrare l'elemento della minaccia del delitto di estorsione. Concludendo, risulta evidente nel caso di specie l'ingiustizia del profitto conseguito dalla ricorrente, in quanto, a un tempo, non dovuto e frutto di una coartazione. La norma incriminatrice, peraltro, non richiede che anche il danno prospettato sia connotato da ingiustizia. Il quarto motivo è dunque manifestamente infondato. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che la medesima ricorrente ha determinato la causa dell'inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), ella va altresì condannata, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, nella misura di euro tremila. La ricorrente non deve, però, essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni; viceversa, le conclusioni scritte e la sintetica comparsa conclusionale si limitano a insistere per il rigetto del ricorso e l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, nonché per la condanna al risarcimento e alla rifusione delle spese legali della persona offesa, senza il minimo spunto di riflessione sul presente giudizio. In sede di legittimità, infatti, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 127